Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2017, n. 28080
CASS
Sentenza 22 marzo 2017

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Le cave ubicate in zone sottoposte a vincoli paesaggistici possono proseguire l'attività anche oltre il termine di scadenza originario dell'autorizzazione paesaggistica solo previo rilascio, secondo la normativa regionale, di un espresso provvedimento di proroga della autorizzazione medesima, non essendo sufficiente la presentazione di una domanda di prosecuzione. (Fattispecie di attività estrattiva nella regione Puglia non completata nei tempi previsti dall'autorizzazione, nella quale la S.C. ha affermato che la presentazione della richiesta di proroga entro 180 giorni dalla scadenza del titolo abilitativo originario, ai sensi dell'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale delle attività estrattive, è idonea a consentire, sino a quando non intervenga la nuova autorizzazione, la prosecuzione dell'attività sul piano amministrativo, ma non sotto il profilo penale, attesa l'impossibilità che la tutela penale del paesaggio sia condizionata dalla normativa regionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2017, n. 28080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28080
    Data del deposito : 22 marzo 2017

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