Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2000, n. 4265
CASS
Sentenza 2 marzo 2000

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Per ritenere sussistente l'elemento soggettivo (dolo o colpa) della contravvenzione di cui agli artt. 4,6, 391, comma 1,lett. b, del DPR n.547/55, per omessa vigilanza del preposto sul rispetto da parte del lavoratore del dovere di fare uso dei mezzi di protezione (nella specie il copricapo, regolarmente fornito dal preposto), è necessario accertare che nel caso concreto l'omesso uso del copricapo non sia stato momentaneo ed occasionale, ma sia invece stato consentito, con connivente implicito assenso, da parte del consapevole capocantiere ovvero sia stato reso possibile dalla negligente sorveglianza dello stesso benché in condizioni di poter vigilare. (Fattispecie di annullamento con rinvio essendo stata omessa ogni indagine per accertare l'elemento soggettivo in una situazione in cui era stata addotta a giustificazione l'impossibilità di sorvegliare i lavoratori per la presenza sparsa degli stessi in uno spazio di notevole ampiezza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2000, n. 4265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4265
    Data del deposito : 2 marzo 2000

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