Sentenza 2 marzo 2000
Massime • 1
Per ritenere sussistente l'elemento soggettivo (dolo o colpa) della contravvenzione di cui agli artt. 4,6, 391, comma 1,lett. b, del DPR n.547/55, per omessa vigilanza del preposto sul rispetto da parte del lavoratore del dovere di fare uso dei mezzi di protezione (nella specie il copricapo, regolarmente fornito dal preposto), è necessario accertare che nel caso concreto l'omesso uso del copricapo non sia stato momentaneo ed occasionale, ma sia invece stato consentito, con connivente implicito assenso, da parte del consapevole capocantiere ovvero sia stato reso possibile dalla negligente sorveglianza dello stesso benché in condizioni di poter vigilare. (Fattispecie di annullamento con rinvio essendo stata omessa ogni indagine per accertare l'elemento soggettivo in una situazione in cui era stata addotta a giustificazione l'impossibilità di sorvegliare i lavoratori per la presenza sparsa degli stessi in uno spazio di notevole ampiezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2000, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Acquarone Presidente del 2.3.2000
1. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere SENTENZA
2. " AL Rizzo " N. 915
3. " Pierluigi Onorato " REGISTRO GENERALE
4. " Luigi Piccialli " N. 45319/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BA NI, n. il 5.5.1963 a Ponte dell'Olio ed ivi res. Via Casanova 83 - la "Biana " (?) a mezzo del difensore di fiducia avv. G. Antonio Minghelli
avverso la sentenza del Pretore di Firenze del 25/5/99, dep. il 28/5/99.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. rel. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. G. Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
DA ER ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato dichiarato colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 4, e 391 sub b) del D.P.R. e, previa concessione delle attenuanti generiche, condannato alla pena di lire settecentomila di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Il suddetto, secondo l'imputazione, nella qualità di preposto della ditta ICELS BENOTO, in data 7/9/95, in un cantiere di lavoro ubicato in Campi Bisenzi, non avrebbe esercitato la dovuta vigilanza affinché due operai dipendenti usassero, durante il lavoro, il prescritto copricapo messo a loro disposizione. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, resa a seguito di opposizione a decreto penale, per non aver preso in alcuna considerazione le giustificazioni addotte, circa la vastità del cantiere nel quale operavano, prosmiscuamente ed in ordine sparso, numerosi lavoratori (quindici dei quali dipendenti dell'ICELS BENOTO), anche di altre ditte, con conseguente impossibilità dell'imputato, ancorché capocantiere responsabile, ad esercitare concretamente e contemporaneamente una continua vigilanza su tutti i propri sottoposti.
La censura è fondata, rilevandosi dall'esame della sentenza pretorile, come l'attenzione del giudicante sia stata esclusivamente rivolta alla circostanza, pur rilevante ma non da sola sufficiente ai fini dell'affermazione della colpa, dell'avvenuta responsabilizzazione del capo-cantiere ER, desunta da una procura speciale conferitagli dal legale rappresentante della società datrice di lavoro e dall'avvenuta (e verbalizzata) consegna, da parte dell'imputato a ciascun operaio, dei mezzi di protezione. Tale circostanze se più che sufficienti a ritenere il ER destinatario, quale "preposto", ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 547/55, dei precetti penalmente sanzionati, di cui alle successive disposizioni del testo normativo, non lo sono altrettanto ai fini della dimostrazione dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in concreto, che deve pur connotare la condotta contravvenzionale in questione. Nella specie, in cui era risultato documentalmente che il ER, ottemperando all'incarico ricevuto dall'impresa ed ai conseguenti obblighi di legge, aveva fornito i lavoratori sottoposti alla sua vigilanza delle dotazioni di sicurezza, tra cui i copricapo, occorreva anche dimostrare, a fronte delle addotte e non implausibili giustificazioni (presenza sparsa dei vari lavoratori in uno spazio di notevole ampiezza, con conseguente impossibilità di poterli contemporaneamente osservare tutti), e per non giudicare la vicenda sulla base di un inammissibile criterio di responsabilità oggettiva (tanto più che ad impossibilia nemo tenetur), che nel caso concreto l'omesso uso, da parte dei due operai (peraltro anche penalmente sanzionato, ex art, 392 lett. b) in rif. all'art, 6 lett. a) cit. D.P.R.), del copricapo, non momentaneo ed occasionale, fosse stato consentito, con connivente implicito assenso, da parte del consapevole capocantiere, ovvero reso possibile dalla negligente sorveglianza posta in essere dallo stesso, benché in condizioni di poter vigilare (ad esempio, perché operanti i trasgressori nelle immediate vicinanze) sui due sottoposti, venuti meno alle direttive loro preventivamente impartite.
Mancando ogni indagine in tal senso nella sentenza impugnata, questa va cassata con rinvio, perché il giudice di merito (oggi Tribunale, a seguito delle recenti note riforme ordinamentali e procedurali) riveda la fattispecie, sulla scorta dell'enunciato principio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 2 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2000