Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 1
Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo.
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- 1. Lesioni personali: configurabile concorso formale con il reato di violenza privataAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima È configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, non sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. (In motivazione la Corte ha, altresì, richiamato l' art. 581, comma 2, c.p. , che esclude il concorso nel solo caso in cui la condotta violenta sia sussumibile nella fattispecie di percosse e non ove ricorrano più gravi fattispecie, come quella di lesioni personali - Cassazione penale , sez. V , 19/02/2019 , n. 9727). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , …
Leggi di più… - 2. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2017, n. 17767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17767 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
17 767-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Dott. Piercamillo Davigo - Presidente - Sent. n. sez.710 Dott. Geppino Rago UP 7.3.2017 R.G.N. 40490/2016 Dott. Giovanna Verga Dott. Stefano Filippini Dott. Alberto Pazzi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL LU, nato a [...] il [...]; CI OB, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 1350/2012 del 7.1.2016 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale OB Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità; udito il difensore degli imputati, Avv. Giuseppe Bognanni, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 gennaio 2016 la Corte di Appello di Milano ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Milano del 9 giugno 2011 che aveva ritenuto LU IL e OB CI responsabili dei reati loro ascritti condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. LU IL e OB CI erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 610 c.p. (per aver colpito AI HM e rinchiuso lo stesso all' interno di un magazzino al fine di costringerlo a rinunciare alla regolarizzazione della sua posizione lavorativa e alla retribuzione maturata) e 582 c.p.; al solo CI era stato contestato anche il reato di cui all'art. 9 I. O Parti 1423/1956, per aver violato le prescrizioni stabilite nel provvedimento con cui era stata disposta la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati e OB CI di persona, deducendo i seguenti motivi di doglianza.
2.1 Il difensore degli imputati ha lamentato: i) la contraddittorietà della motivazione laddove la stessa aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte offesa sull' erroneo presupposto della sua mancata costituzione come parte civile, che in realtà era avvenuta;
ii) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la corte territoriale, pur riconoscendo che la partecipazione del AI alla rissa iniziale avrebbe potuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche a favore degli imputati con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, non aveva poi proceduto in tal senso nel dispositivo della decisione, senza fornire alcuna giustificazione del proprio mutato convincimento;
iii) la violazione della normativa in materia di prescrizione in quanto i reati si erano prescritti in data 8 novembre 2015. 2.2 OB CI ha lamentato: i) l' erronea qualificazione del fatto contestato al capo a) come violenza privata piuttosto che come lesioni personali, essendo stata messa a repentaglio la sola incolumità individuale della persona offesa, la quale al contrario non era stata costretta a fare, tollerare od omettere alcunchè; ii) in conseguenza di tale qualificazione l' erronea contestazione dell' aggravante di cui all'art. 7 I. 575/1965, venendone a mancare il presupposto applicativo;
iii) la mancata riconduzione delle condotte in contestazione nei primi due capi di imputazione esclusivamente nella sfera dell' art. 582 c.p. piuttosto che nelle differenti fattispecie di reato contestate, benchè entrambi i reati fossero stati posti in essere mediante la stessa condotta materiale e avessero arrecato un' identica offesa agli interessi tutelati;
iv) l' omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. in merito alla particolare entità del fatto;
v) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti dell' imputato, che era stata esclusa privando di rilievo la dimensione oggettiva del fatto di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Oberk 1. I motivi di ricorso presentati dal difensore degli imputati sono fondati nei limiti che si vanno a illustrare.
1.1 La Corte d'Appello, pur dando atto erroneamente della mancata costituzione della persona offesa quale parte civile, non ha affatto fondato la propria valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali di quest' ultima soltanto sulla mancata partecipazione al giudizio a torto supposta, bensì sul loro contenuto, giudicato coerente e logico, e sul fatto che le stesse risultavano riscontrate dal narrato degli altri testi e degli imputati stessi. L'errore commesso non mina quindi né la valutazione di attendibilità di quanto riferito dal AI, né il giudizio di responsabilità, formulato, oltre che su tali dichiarazioni, su "un coacervo di prove, concordanti fra loro".
1.2 Non vi è alcuna contraddittorietà all'interno della motivazione in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche, dato che la parte della decisione valorizzata dalla difesa non attiene alla motivazione del giudizio di gravame ma si limita a illustrare le tesi difensive esposte con i motivi di appello.
1.3 Occorre infine rilevare l' intervenuta maturazione della prescrizione rispetto al reato di cui al capo C) (legato da un rapporto di continuità normativa con la fattispecie oggi sanzionata dall' art. 75 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; Sez. 5, n. 49464 del 26/09/2013 - dep. 09/12/2013, Minnella, Rv. 25793301) a seguito dell' intero decorso del lasso temporale previsto dall' art. 157 c.p., pur tenendo conto dell' aumento previsto dall' art. 161, comma 2, c.p. in conseguenza dell' interruzione dei termini.
2. I motivi di ricorso presentati da OB CI non sono fondati.
2.1 I giudici di merito hanno ritenuto che gli imputati abbiano realizzato l' aggressione descritta nell' imputazione per costringere AI a desistere dalle pretese relative alla regolarizzazione della sua posizione lavorativa. Un simile accertamento in fatto, di pertinenza del giudice di merito e non rivedibile in questa sede, suffraga la correttezza della qualificazione delineata nell' imputazione, in quanto gli imputati, in violazione del disposto dell' art. 610 c.p., fecero ricorso a una condotta violenta al fine di costringere ingiustamente la parte offesa a omettere le proprie pretese patrimoniali e di regolarizzazione contrattuale.
2.2 Il corretto inquadramento del delitto contestato al capo A) comporta la fondatezza della contestazione dell' aggravante di cui all'art. 7 l. 575/1965. 2.3 La giurisprudenza di questa Corte, che questo collegio condivide, ha chiarito che "tra il reato di violenza privata, di cui all' art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all' art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale;
diversi sono, infatti, i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato e l'integrità fisica nel secondo" (Sez. 3, n. 5327 del 03/04/1984 - 3 dep. 07/06/1984, Rubinacci, Rv. 16465501; Conf. Mass. n 12879, n. 144623 e n. 148695).
2.4 L'omessa presentazione in appello della richiesta di applicazione del disposto dell'art. 131-bis c.p. preclude la presentazione della medesima istanza in questa sede ("La questione relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è rilevabile nel giudizio di legittimità, a norma dell' art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., se non è stato possibile proporla in appello, ma la sua prospettazione non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto" Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015 - dep. 22/05/2015, Fantoni, Rv. 26369301).
2.5 La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata tenuto conto della personalità degli imputati e della gravità e odiosità del fatto da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è - insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In conclusione rispetto a OB CI sarà necessario annullare la sentenza impugnata limitatamente al capo C), con rinvio, stante l' inammissibilità del ricorso per la sua residua parte, alla corte territoriale perché provveda alla rideterminazione della pena per gli altri reati, rispetto ai quali l'affermazione di responsabilità deve essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.. Il ricorso presentato dal IL deve essere invece dichiarato inammissibile;
ne consegue, a norma dell' art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
CI Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) ascritto al solo CI perché il reato è estinto per prescrizione con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per la rideterminazione della pena per i residui reati. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di CI e dichiara irrevocabile l' affermazione di responsabilità del predetto per i reati di cui ai capi A) e B). Dichiara inammissibile il ricorso di IL e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 marzo 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Piercamillo Davigo Alberto Pazzi Alliento Perth DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 APR. 2017 IL H Cancelliere A DLAS CANCELLIERE Claudia Planelli N E O 5