Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato) e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non potendo, in detta fase, trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, da riferire esclusivamente al giudizio in senso tecnico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2010, n. 6657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6657 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 20
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 13232/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) DI EN N. IL 21/10/1950;
avverso la sentenza n. 138/2007 TRIBUNALE di GROSSETO, del 03/04/2007;
sentita la delazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del PG annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione atti al Tribunale di Grosseto per il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale monocratico di Grosseto, con sentenza predibattimentale del 3 aprile 2007, ha prosciolto, a sensi dell'art. 129 c.p.p., SP EN dal reato previsto dall'art. 515 c.p. con la formula perché il fatto non sussiste;
a sostegno della conclusione, ha evidenziato come il campione della sostanza alimentare (consegnata all'acquirente e che, secondo l'accusa, era diversa per qualità da quella pattuita) non era stato sigillato e, pertanto, non era più integro e tale situazione incideva sullo elemento oggettivo del reato.
Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge e sostenendo che non sussistevano le condizioni per un proscioglimento nel merito in fase predibattimentale. La censura è fondata. Come riferito, il proscioglimento per cui è processo è nel merito dal momento che il Giudice ha sostanzialmente evidenziato come la prova sulla dazione di aliud pro alio non sia più acquisibile stante il grado di deterioramento del campione;
il Tribunale ha ritenuto di potere procedere, per l'evidenza della prova favorevole all'imputato, a sensi dell'art. 129 c.p.p.. Ora, per il disposto dell'art. 469 c.p.p., il proscioglimento predibattimentale è consentito, alla condizione che imputato e Pubblico Ministero non si oppongano, solo nei casi in cui l'azione penale non doveva essere indiziata o perseguita, ovvero se il reato è estinto;
il proscioglimento predibattimentale si articola come una decisione di rito.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto potere pervenire ad una declaratoria nel merito in virtù della generale previsione dell'art.129 c.p.p. applicabile in ogni stato e grado del processo.
Per la risoluzione della problematica che il ricorso pone, necessita, innanzi tutto, verificare il significato della clausola contenuta all'inizio dell'art. 469 c.p.p. (salvo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p.) per stabilire se il rinvio implichi una inclusione o una esclusione dei poteri conferiti al Giudice dall'art. 129 c.p.p. che prevede sentenze anche nel merito e prescinde dal consenso delle parti.
La questione è stata chiarita dalle Sezioni Unite (con sentenza 3027/2002, la cui conclusione il Collegio condivide e recepisce) che hanno evidenziato come i limiti di applicabilità della sentenza di proscioglimento anticipato nella fase predibattimentale siano stati fissati tassativamente dalla legge e, di conseguenza, il Giudice a sensi dell'art. 469 c.p.p. può pronunciare proscioglimento solo nelle ipotesi indicare con l'interpello e la mancata opposizione delle parti. Il rinvio all'art. 129 c.p.p. deve intendersi effettuato solo per escludere l'applicabilità prima del dibattimento della norma che, facendo riferimento ad "ogni stato e grado del processo" deve intendersi riferita al giudizio in senso tecnico. La differente interpretazione, che ammette la compatibilità tra la l'art. 469 c.p.p. e l'art. 129 c.p.p., conduce ad una illogicità del sistema non superabile in merito alla disciplina del proscioglimento nella stessa fase predibattimentale. La prima norma lo escluderebbe per le ipotesi diverse dalla estinzione del reato o dal difetto delle condizioni di inizio o prosecuzione dell'azione penale e richiederebbe il consenso delle parti;
la seconda norma ammetterebbe il proscioglimento per le cause escluse dall'art. 469 c.p.p. e considererebbe irrilevante la mancata opposizione delle parti. Per le esposte considerazioni, la sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso di giustizia.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Grosseto per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010