Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2002, n. 8873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8873 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
A N IA L ITA A IC L 3 387 E BB 6 . N 8 U Ce 7 9 O 1 I . / Z N 4 N - A / A 6 R B 2 T T . . ORTE UPREMA DT0 88 73 /02 S U L I R . B L G I P . A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E R D . R B T L A E A T D Oggetto D A I 1 Terre cto 84 I S 3 E N 1 R T E ZION TRIBUTARIA E . S N T I N E A A S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M R.G.N. 24966/00 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Presidente GRAZIADEI Consigliere Cron.24263 Dott. Giulio Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud. 15/02/02 DI PALMA Dott. Salvatore C.C. Rel. Consigliere Consigliere - Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
BOSCHI LUCIANO;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 244/99 della Commissione . N 859 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 21/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/02/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n.244/06/99 del 21 ottobre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Imposte diret- te di Perugia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da IA Bo- schi per il 1985, quale calcolata previa ridetermina- zione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
- che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che IA CH, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva;
2 che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.l della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 791, art. 3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n.46, art.10; D. P. R. 597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
- che, infatti, costituisce consolidato orientamen- di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 to 3 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 1 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 15 febbraio 2002 Il relatore ed estensore PalmaCative Utar Il rancesc Muuse IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanic 5 Presidente Cristarella Orestano ватим е сили CANCELLERIA 19 GIU, 2002 »_CANCELLIERE C1 Afcanio E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 S 2 I A . E G I .R . E R L .P R L D A A T A L . E B D U D A B E I T I S T A R 1 N I N 3 E T S E 1 R S I E . E A T N A M