Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
Il giudice del rinvio non può dichiarare l'esistenza di una causa di giustificazione non rilevata nei precedenti gradi del giudizio e non dedotta neppure con il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2009, n. 15552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15552 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria IS - Presidente - del 18/02/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 168
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 040523/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CR IT, N. IL 17/03/1935;
avverso SENTENZA del 31/01/2008 TRIBUNALE di TRAPANI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Per la Parte Civile, l'Avv. LA GRUTTA Ludovico chiede la inammissibilità del ricorso con le statuizioni civili consequenziali.
Udito il difensore Avv. PELLEGRINO Stefano che ha concluso nell'interesse dell'imputato per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31 gennaio 2008 il Tribunale di Trapani, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della quinta sezione di questa Corte n. 34353 del 17.5.2007 che aveva annullato la sentenza assolutoria 9.2.2005 pronunciata dallo stesso Tribunale in sede di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Trapani del 28 aprile 2004 che aveva dichiarato IS TO colpevole del reato di diffamazione aggravata ai danni di TI TO e lo aveva condannato alla pena di 172,00 Euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della TI che si era costituita parte civile.
La vicenda traeva origine da un ricorso presentato dal IS al Prefetto di Trapani, per il tramite del Comando della polizia municipale, con il quale il IS aveva proposto opposizione contro il verbale di contestazione per un divieto di sosta elevato nei suoi confronti dall'agente di polizia municipale FI GI, coniuge di TI TO. Nella opposizione il IS aveva adombrato una macchinazione nei suoi confronti derivante dal rancore che il FI e la TI nutrivano nei suoi confronti poiché la TI, che aveva lavorato alle dipendenze di suo figlio IS NO per un certo periodo, era stata licenziata per essersi rivelata negligente nel lavoro e falsa nelle sue azioni, in particolare facendo uso di psicofarmaci, presentandosi intontita sul lavoro e recandosi a sedute di preti esorcisti ed anche a causa di alcuni ammanchi di cassa di cui la donna si sarebbe resa responsabile.
In sede di appello il IS era stato assolto perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo sotto il profilo che non aveva inteso comunicare a più persone le frasi denigratorie che aveva rivolto alla TI in quanto era obbligato ad inoltrare il ricorso al Prefetto per il tramite del comando della polizia municipale e non poteva sapere che lo scritto passasse da un funzionario all'altro vendendo così a conoscenza di più persone. La Corte di Cassazione, investita dal ricorso della parte civile, ha ritenuto che il dolo fosse stato escluso con argomentazioni inconferenti che contrastavano con l'evidenza che il IS, stante le modalità di inoltro e di istruttoria del ricorso, non potesse non rappresentarsi la divulgazione del contenuto diffamatorio del ricorso a più persone.
In sede di rinvio il Tribunale, richiamato l'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento con rinvio per ogni questione con la stessa decisa, ha escluso che il IS non sapesse che il suo scritto difensivo, palesemente diffamatorio, sarebbe venuto necessariamente a conoscenza di persone diverse dal Prefetto, cui lo scritto era diretto, visto anche che lo aveva presentato alla polizia municipale, ed ha quindi confermato la sentenza di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando con due i motivi:
1) inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 623 c.p.p. poiché il giudice del rinvio restava libero di determinare il proprio convincimento sull'elemento soggettivo del reato sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità;
2) erronea applicazione dell'art. 595 c.p. e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'elemento soggettivo del reato contestato poiché occorreva la volontà dell'evento diffamatorio, mentre invece il IS aveva soltanto esercitato il suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, nel cui ambito non si poteva richiedere che le offese avessero una particolare continenza espressiva, in quanto il IS era convinto di non potere dare dimostrazione della giustezza e bontà delle argomentazioni difensive senza la rappresentazione dei fatti oltraggiosi.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in effetti inammissibile.
L'unica questione proposta in sede di ricorso riguarda la possibilità per il giudice di rinvio, a seguito di annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di Cassazione, di riscontrare e dichiarare la sussistenza di una causa di giustificazione non rilevata nei precedenti gradi del giudizio e non addotta neppure con il primo ricorso per cassazione. Il ricorrente sostiene a tale proposito che la libertà del giudice di rinvio di determinare il proprio convincimento comporterebbe anche quella di verificare la sussistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, poiché altrimenti tale libertà resterebbe priva di contenuto.
Occorre premettere che la sentenza di annullamento con rinvio (sez. 5 n. 34353 del 2007) nella specie aveva ritenuto fondato il ricorso della parte civile contro la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva assolto il IS sotto il profilo che sarebbe mancato il presupposto della volontaria comunicazione con più persone dello scritto oggettivamente diffamatorio, rilevando che l'inoltro del ricorso al Prefetto per il tramite del comando della polizia municipale, che ne aveva preso conoscenza e l'utilizzo di più collaboratori, da parte del Prefetto, per l'istruttoria della pratica, rendevano evidente che l'imputato, per le modalità di inoltro della pratica e di istruttoria del ricorso, non poteva non rappresentarsi la divulgazione del relativo contenuto a più persone. La sentenza di annullamento ha quindi rinviato gli atti al Tribunale di Trapani in diversa composizione imponendo al giudice di rinvio di tenere conto di tale principio di diritto.
Orbene, è principio consolidato quello per cui il giudice in sede di rinvio deve mantenersi nei binali tracciati dalla Corte di cassazione ed attenersi al principio affermato dalla sentenza di annullamento;
ne deriva che egli non può assolvere l'imputato, ai sensi dell'art.129 c.p.p., comma 1, sugli stessi presupposti di fatto già passati al vaglio della Corte di Cassazione: se infatti il giudice di legittimità non ha proceduto al proscioglimento in base alla citata norma, ma, annullando con rinvio, ha imposto un nuovo giudizio, ogni questione al riguardo è travolta dal giudicato (v. Cass. sez. un. N. 6019 del 1993, rv. 193418; Cass. sez 2 n. 1210 del 1996, rv. 207119). Nè tale sistema, per cui nel giudizio di rinvio si realizzerebbe una situazione di disparità di trattamento rispetto a giudizio di appello, nel quale, pur essendo l'ambito di cognizione del giudice determinato dal "devolutum", si riconosce la operatività dell'art.129 c.p.p. pur quando la impugnazione non abbia investito la sussistenza del reato o la responsabilità dell'imputato, si pone in contrasto con i principi di cui all'art. 3 Cost. e art. 27 Cost., comma 2, in quanto il prevenuto verrebbe ad essere ritenuto colpevole prima della condanna definitiva. Invero il sistema processuale conferisce connotazioni peculiari e differenziate al giudizio di appello ed a quello di rinvio con conseguente esclusione di qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento;
ed ugualmente deve escludersi che il principio desumibile dall'art. 624 c.p.p., comma 1, per cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, le parti ella sentenza non connesse con la parte annullata acquistano autorità di cosa giudicata, deroghi o si contrapponga al principio costituzionale dal momento che esso riscontra nel suo significato più ampio il concetto di "condanna definitiva" di cui alla norma costituzionale, attribuendo il crisma di irrevocabilità alle parti della sentenza non annullate o non connesse con quelle annullate, che, con autorità di giudicato, eppertanto in maniera definitiva, abbiano accertato la sussistenza del fatto ed abbiano riconosciuto la responsabilità dell'imputato, nei cui confronti, quindi, il problema di non colpevolezza non risulta neppure proponibile (v. Cass. sez. un. N. 4460 del 1994, rv. 196890, Cellerini). Ne discende che il giudice di rinvio non avrebbe potuto nella specie rilevare la esimente di cui all'art. 589 c.p.p. (in base alla quale non solo punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi presentati dalla parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria), pur se astrattamente proponibile, ma non proposta nel precedente giudizio di merito e nel primo ricorso per cassazione e su cui quindi si era formato il giudicato. Stante la preclusione derivante dalla sentenza di annullamento con rinvio, che avrebbe potuto rilevare anche d'ufficio la sussistente della esimente di cui all'art. 598 c.p., costituente applicazione estensiva del più ampio principio di cui all'art. 51 c.p., ma non lo ha fatto, evidentemente non ritenendola sussistente, si deve pertanto dichiarare inammissibile il ricorso poiché propone una questione già coperta dal giudicato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prove sulla assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di somma alla cassa di ammende che si ritiene di determinare in 1.000,00 Euro (art. 616 c.p.p.). Segue altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.610,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2009