Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2016, n. 7968
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Sentenza 8 gennaio 2016

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In tema di concessione di benefici penitenziari, ai fini dell'accertamento giudiziale della condotta di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, assumono rilievo non soltanto i comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la custodia o la pena, ma anche gli apporti informativi che hanno consentito la repressione o prevenzione di condotte criminose diverse da esso, in coerenza con la "ratio legis" che ha inteso incentivare il fatto obiettivo della collaborazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto di permesso premio che ha escluso che la condotta collaborativa del detenuto poteva valutarsi in relazione ad altri procedimenti sentenze di condanna in cui il collaboratore aveva reso dichiarazioni in veste di testimone).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2016, n. 7968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7968
    Data del deposito : 8 gennaio 2016

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