Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di concessione di benefici penitenziari, ai fini dell'accertamento giudiziale della condotta di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, assumono rilievo non soltanto i comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la custodia o la pena, ma anche gli apporti informativi che hanno consentito la repressione o prevenzione di condotte criminose diverse da esso, in coerenza con la "ratio legis" che ha inteso incentivare il fatto obiettivo della collaborazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto di permesso premio che ha escluso che la condotta collaborativa del detenuto poteva valutarsi in relazione ad altri procedimenti sentenze di condanna in cui il collaboratore aveva reso dichiarazioni in veste di testimone).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2016, n. 7968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7968 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
7 9 68/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SITO - Presidente - SENTENZA Dott. Rel. Consigliere -N. 4412016- MARGHERITA CASSANO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. N. 13294/2015 Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IA N. IL 29/05/1975 avverso l'ordinanza n. 7685/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 20/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M. Pinelli che ha chiesto l'enual- laments con vinio del provvediments impuquato س و Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto.
1.I1 20 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza avanzata da AD AN, volta ad ottenere l'accertamento della condotta collaborativa ai fini della fruizione del permesso premio.
2.11 Tribunale preliminarmente evidenziato che AN: a) è collaboratore di giustizia nei cui confronti è stato deliberato il programma provvisorio di protezione il 14 marzo 2012; b) è detenuto per un titolo che comprende reati di criminalità organizzata;
c) non ha ottenuto dal giudice della cognizione il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 della 1. n. 203 del 1991, atteso che ha intrapreso la collaborazione con la giustizia in epoca successiva alla sentenza di condanna, pronunziata nei suoi confronti il 13 luglio 2011 dalla Corte d'appello di Potenza per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p., quest'ultimo aggravato ai sensi dell'art. 7 1. n. 203 del 1991, reati commessi tutti tra il 2007 e il 2008. 3. Osservava, inoltre, che, con ordinanza dell'1 luglio 2014, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da AN ai sensi dell'art. 16-nonies 1. n. 45 del 2001, non sussistendo i presupposti previsti dal comma 5 del predetto art. 16-nonies.
4.In merito alla domanda formulata da AN ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen. argomentava che la collaborazione del detenuto deve essere vagliata dal Tribunale in relazione alla sentenza di condanna oggetto del titolo in espiazione e che non può essere demandato al Tribunale il potere di valutare altre sentenze di condanna in cui il collaboratore abbia reso dichiarazioni in veste di testimone.
5.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AN, il quale, anche mediante una memoria difensiva, formula le seguenti censure. Lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 58 ter 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche, sotto tre profili: a) non è stato richiesto il prescritto parere alla competente Procura distrettuale della Repubblica;
b) il requisito dell'utile collaborazione è stato erroneamente riferito alla sentenza di condanna in espiazione, piuttosto che alle dichiarazioni rese dal condannato in altri processi anche nella veste di testimone di giustizia;
c) l'ammissione ai benefici penitenziari in deroga alle norme ordinarie è subordinata unicamente alla sussistenza di una سے collaborazione che presenti i requisiti disciplinati dall'art. 9, comma 3, 1. n. 82 del 1991. Denuncia vizio della motivazione, avendo il Tribunale disatteso il parere espresso dalla Procura Nazionale Antimafia senza, peraltro, indicare le ragioni in fatto e in diritto sulla base delle quali ha implicitamente ritenuto di non accogliere la domanda. Considerato in diritto. Il ricorso è fondato nel senso di seguito illustrato.
1.L'art. 58-ter introduce una nuova premialità e costituisce una tappa emblematica nella disciplina legislativa dei percorsi alternativi. Strutturata inizialmente come "clausola di salvezza” per evitare ai condannati di cui all'art.
4- bis ord. pen., che avessero collaborato, l'applicazione dei più rigidi presupposti temporali per la concessione, tra l'altro, dei permessi premio, funge ora da parametro di riferimento quanto alla nozione e all'accertamento delle condotte collaborative.
2.Nell'ambito dell'art. 58 ter la collaborazione rappresenta una precondizione ai fini del superamento delle frazioni di pena da espiare per l'ammissione ai benefici penitenziari e, sotto tale profilo, segna una linea di discrimine rispetto all'art.
4-bis ord. pen. in cui la collaborazione costituisce il presupposto per la concessione di determinati benefici. Tra l'art. 58-ter e l'art.
4-bis esiste, peraltro, uno stretto legame funzionale, all'origine della novella legislativa introdotta con la 1. n. 94 del 2009 che, per ragioni di coordinamento sistematico, ha inserito nell'art. 58-ter, comma 1, il riferimento non più al comma 1, bensì ai commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art.
4-bis ord. pen., tenuto conto delle modifiche apportate dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con 1. 23 aprile 2009, n. 38 che ha suddiviso l'originario complesso testo del comma 1 dell'art.
4-bis negli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
3.La collaborazione ex art. 58-ter ord. pen. rappresenta l'indice della frattura dei legami in precedenza intrattenuti dal condannato con ambienti della criminalità organizzata e fa ritenere sussistente un processo di rivisitazione critica e di reinserimento sociale. In particolare, la collaborazione incide, annullandolo, sul pericolo specifico di recidiva che la legge ritiene configurabile nei confronti di سے soggetti condannati per delitti costituenti manifestazione della criminalità organizzata, e ridimensiona la pericolosità sociale che si presume essere propria di colui che ha commesso gravi delitti. L'art. 58 ter, comma 1, correla la possibilità di deroga ai limiti di pena stabiliti dalla legge (art. 21, comma 1; art. 30 ter, comma 4; art. 50, comma 2, 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche) nei confronti delle persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art.
4-bis a due ipotesi previste in via alternativa, come di desume chiaramente dall'uso della congiunzione ovvero contenuta nel testo della disposizione: a) essersi adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
b) l'avere concretamente aiutato l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Il significato semantico delle parole e la loro concatenazione logica (< coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori...>> rende evidente che l'impegno collaborativo si riferisce al fatto-reato per il quale la persona si trova detenuta. L'ampia dizione normativa prescinde sia dal recesso attivo ex art. 56 c.p. - in quanto non richiede un comportamento diretto ad impedire l'evento sia dall'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., che implica spontaneità ed ha un preciso ambito cronologico. Al contrario, il tenore letterale della seconda parte del comma 1 dell'art. 58-ter ord. pen., introdotta dalla congiunzione ovvero e contenente il riferimento generico a "fatti" ed autori di “reati”, consente di affermare che la norma non attribuisce rilievo soltanto ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la custodia o la pena, ma comprende anche apporti informativi che consentono la repressione o prevenzione di condotte criminose diverse da esso. In altri termini, in questo caso le propalazioni del condannato ben possono riguardare avvenimenti o persone non collegati al suo vissuto criminale e ciò in coerenza anche con la ratio legis che ha inteso incentivare il fatto obiettivo della collaborazione. La lettura della seconda parte del primo comma dell'art. 58-ter ord. pen. nella prospettiva sistematica dell'art.
4-bis ord. pen. può essere utile per attribuire significato all'espressione aiuto concreto>>, da intendere come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della سے ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità. Questo comporta che : si può parlare di collaborazione piena solo quando le dichiarazioni o l'attività del collaboratore contribuiscono alla formazione in dibattimento di prove che si rivelino indispensabili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne la condanna. Qualora l'ausilio del collaborante sia volto alla cattura degli autori dei reati>>, la collaborazione va valutata sotto il profilo delle conseguenze prodotte sul piano fattuale, che debbono tradursi in un obiettivo contributo allo smantellamento dell'organizzazione e dei suoi adepti.
4.Sotto il profilo procedurale, la competenza esclusiva ad accertare le condotte di collaborazione appartiene al Tribunale di sorveglianza. Ad esso spetta assumere le necessarie informazioni attraverso l'acquisizione degli atti processuali relativi al giudizio nel cui ambito la collaborazione ha avuto luogo ed è stata giudizialmente verificata, e stabilire una doverosa interlocuzione con l'Ufficio del Pubblico Ministero presso il giudice competente in ordine ai reati per i quali è stata prestata la collaborazione.
5.Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma, 1'8 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Arturo Cortese] MARIA CRISTINA SI TO мисокого Chatt DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FA