Sentenza 9 marzo 1997
Massime • 1
In tema di querela, la autenticazione della firma del querelante è validamente effettuata anche dal difensore che non sia stato ancora formalmente ed espressamente nominato, giacché, in tal caso, proprio sulla base della stessa autenticazione e della attività contestuale alla sottoscrizione della istanza di punizione, può desumersi l'esistenza di una nomina tacita.
Commentario • 1
- 1. La nomina del difensore non può essere desunta dalla sola circostanza che il legale abbia autenticato la firma del querelanteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Disp. att. cod. proc. pen., art. 39) Il fatto La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dello stesso e dell'altro imputato, in relazione al reato di concorso in truffa (così riqualificata l'originaria contestazione di insolvenza fraudolenta) e li condannava a pene ritenute di giustizia oltre che alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede alla costituita parte civile. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/1997, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 9.3.99
1. Dott. R.L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " G. Ferrua " N. 490
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " M. Rotella " N.36513/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE IO, n.Lecce 11.8.41 Di ZA IU, n. Palermo 16.8.58
avverso la sentenza 19.5.97 corte app. Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. A. Albano che ha concluso per il rigetto
Udito, per la parte civile, l'Avv. Valentino
Udito il difensore avv. L. Di Majo
Motivi della decisione
Di ZA IU e NE IO erano condannati dal tribunale di Roma, l'uno quale giornalista, l'altro quale direttore, per diffamazione in danno di IN CH, in riferimento alla pubblicazione sul quotidiano "Il Messaggero" del 10.7.92 di un articolo intitolato "Giallo dell'Olgiata, Nove ore di stranezze e misteri", che adombrava la tesi che sulle prime indagini avesse negativamente influito la presenza del IN
e di altri appartenenti al SISDE e, in particolare, che a detta presenza fosse riconducibile il mancato rinvenimento di impronte digitali sul luogo del delitto.
Sul gravame degli imputati, la corte d'appello confermava la pronuncia ed ecludeva il ricorrere degli estremi dell'esimente del diritto di cronaca: lo scritto appariva denigratorio, in quanto rappresentava il querelante come interessato per oscure ragioni a disperdere le prove utili all'individuazione dell'assassino ed era contrario, alla verità, poiché affermava che egli era giunto nella villa prima dei Carabinieri del Reparto Operativo.
Ricorre il difensore, deducendo:
a)vizio di motivazione, sia perché non è stata chiarita la ragione del carattere offensivo delle espressioni contenute nello scritto, sia perché la circostanza determinante, relativa al momento dell'arrivo del IN all'Olgiata, è conforme al vero;
b)non è stato considerato l'insegnamento della S.C., in virtù del quale l'accostamento di notizie vere, produttivo di espansione di significato, per effetto di un procedimento logico consequenziale, esclude l'effetto lesivo;
c)immotivato è il diniego opposto alla richiesta rinnovazione, dell'istruttoria dibattimentale, doverosa ai sensi dell'art .603, 2^ c. cpp, mediante l'acquisizione delle "videocassette" dei telegiornali delle reti nazionali sulla cui scorta il pm dr. UB aveva chiesto l'archiviazione di un procedimento originato dalla querela del IN nei confronti del direttore del Messaggero;
d)la querela non è valida, perché è stata presentata da un terzo, privo di formale incarico e perché reca l'autentica di un avvocato, non munito di previa e regolare nomina;
e)la corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla aggravante del fatto determinato.
I ricorsi sono infondati.
Va esaminata con priorità la censura relativa alla Condizione di procedibilità.
-È pur vero che si è sostenuto di recente che la nomina del difensore è un atto formale necessariamente antecedente il compimento dell'attività defensionale e non può ritenersi tacitamente conferita in base a comportamenti concludenti, come l'autentica della sottoscrizione in calce all'atto di querela (cass. sez.V, 28 ottobre 1998,Chiambretti). Questo Collegio, tuttavia, ritiene dover confermare il prevalente indirizzo secondo il quale è valida l'autenticazione della sottoscrizione effettuata dal difensore che non sia stato espressamente nominato giacché in tal caso, proprio sulla base della stessa autenticazione, e dell'attività contestuale alla sottoscrizione dell'istanza di punizione (oltre che, eventualmente, della presentazione di essa), può desumersi l'esistenza d'una nomina tacita (sez.V,4.8.92,n. 3719 Mancini) La censura di travisamento non ha pregio, ove si consideri che la corte territoriale ha affermato, sulla scorta delle enunciate risultanze probatorie, che il querelante arrivò alla villa (ov'era stata assassinata la signora CA Filo della Torre) tra le ore 12,30 e le 13,30 e che non prima delle 17,40 il IN era entrato nella stanza del delitto, accompagnato dai Carabinieri del Reparto Operativo, per prelevare alcuni indumenti, su richiesta del marito della vittima. Restando, così, smentito l'assunto difensivo dell'arrivo del querelante prima dei Militi, la detta censura è infondata.
- Per la stessa ragione non può invocarsi l'orientamento giurisprudenziale di cui alla sent.n. 3266 del 24.3.95 di questa Sezione (imp. Scalfari)in tema di accostamento di notizie vere ed espansione dei significati che ne derivano. Ciò perché difetta il presupposto della pronuncia evocata, ove si consideri che la mancanza di impronte digitali non può derivare come corollario logico o come "notizia nuova" dalla circostanza dell'arrivo "in loco" del IN, che non precedette, ma seguì quello dei Carabinieri preposti alle indagini di p.g., secondo quanto argomentato dal giudice d'appello. - Corretto appare il diniego della rinnovazione della istruzione dibattimentale richiesta dalla difesa,
in quanto ritenuta pleonastica. Se fosse stata espletata infatti, nei sensi indicati, si sarebbe conseguita la mera conferma della presenza del IN sul posto, ma non già della specifica circostanza del suo arrivo come precedente quello dei Carabinieri.
Alcun contributo al thema probandum avrebbe recato, invero, la richiesta di archiviazione del dr. UB, fondata sulla motivata e condivisibile considerazione che il IN, proprio in ragione della sua qualità di alto funzionario del SISDE, avrebbe dovuto evitare di offrire il destro, con la sua presenza sul luogo ove era accaduto un grave fatto di sangue, sul quale spettava alla Magistratura ed alla p.g. indagare, al sospetto od al timore dei terzi che egli "collaborasse" o interferisse con le indagini stesse. - Quanto all'ultima doglianza, è evidente che la diffamazione sia qualificata dall'aggravante speciale, concretata nell'attribuzione della specifica, pur se velata accusa, di aver recato turbativa alle indagini di avere quanto meno, potuto ingenerare tale impressione derivante peraltro anche da ulteriori circostanze, estranee al comportamento della p.l.
I ricorsi vanno rigettati. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese in favore della carte civile, liquidate in complessive L.2.000.000, di cui L.
1.500.000 per onorario.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna, i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese in favore della parte civile liquidate in complessive L.2.000.000, di cui L.
1.500.000 a titolo di onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999