Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/1997, n. 4419
CASS
Sentenza 9 marzo 1997

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Massime1

In tema di querela, la autenticazione della firma del querelante è validamente effettuata anche dal difensore che non sia stato ancora formalmente ed espressamente nominato, giacché, in tal caso, proprio sulla base della stessa autenticazione e della attività contestuale alla sottoscrizione della istanza di punizione, può desumersi l'esistenza di una nomina tacita.

Commentario1

  • 1La nomina del difensore non può essere desunta dalla sola circostanza che il legale abbia autenticato la firma del querelante
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2019

    (Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Disp. att. cod. proc. pen., art. 39) Il fatto La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dello stesso e dell'altro imputato, in relazione al reato di concorso in truffa (così riqualificata l'originaria contestazione di insolvenza fraudolenta) e li condannava a pene ritenute di giustizia oltre che alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede alla costituita parte civile. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/1997, n. 4419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4419
Data del deposito : 9 marzo 1997

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