Sentenza 11 gennaio 2005
Massime • 1
La mancata sottoscrizione del verbale da parte della persona richiesta di fornire informazioni non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 371 bis cod. pen., laddove il verbale sia stato sottoscritto dal P.M. e non vi sia incertezza assoluta circa le persone intervenute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2005, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 11/01/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 3
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 42064/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR PO, n. a Napoli il 18.5.1976;
avverso la sentenza in data 7.5.2003 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Veneziano Giuseppe che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. FATTO
1. IR PO ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 7.5.2003 della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 10.6.2002 che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 371 bis c.p.. 2. Con l'unico motivo di ricorso la difesa del PO deduce la nullità della sentenza impugnata per erronea interpretazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 371 bis c.p. sul rilievo che entrambi gli atti su cui si fonda l'accusa -
e cioè i verbali dei due interrogatori j resi dal PO rispettivamente al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria - non risultano da lui sottoscritti.
Con la conseguenza che manca il presupposto del reato, che non è configurabile la fattispecie delittuosa di cui all'art. 371 bis e che l'imputato andava assolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
DIRITTO
1. In ordine all'unico motivo di ricorso il collegio osserva che - come più volte ribadito da questa Corte - in materia di nullità vige il principio della tassatività , di cui all'art. 177 c.p.p., da cui consegue che possono essere dichiarati dal giudice solo i vizi dell'atto per i quali la sanzione della nullità sia stabilita in via generale o particolare, con carattere di assolutezza o relatività.
2. La nullità del verbale può essere perciò dichiarata a norma dell'art. 142 c.p.p. solo se vi è incertezza assoluta circa le persone intervenute e se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (cfr. ex plurimis, Cass., 6^, n. 936 del 31.3.1993). La mancata sottoscrizione da parte del dichiarante non è invece, di per sè sola, causa di nullità del verbale delle dichiarazioni rese al pubblico ministero da persona che sia stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini.
Ne consegue che - contrariamente a quanto assume il ricorrente - la mancata sottoscrizione del suddetto verbale da parte della persona richiesta di fornire informazioni non vale ad escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 371 bis, tutte le volte che vi sia stata la sottoscrizione del verbale da parte del pubblico ufficiale e che non vi siano incertezze sulle persone intervenute. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2005