Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 303 del 1991 (attuativo della Direttiva Comunitaria n. 86/653), vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti; non trattandosi, peraltro, di inderogabilità assoluta, deve ritenersi consentita sia alle stesse parti sia alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre una deroga alla disciplina legale non pregiudizievole per l'agente, nei limiti eventualmente desumibili dalla "ratio" della direttiva comunitaria e delle norme interne di attuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18203 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI società per azioni, in persona del procuratore speciale, Dottor Alberto Marras, elettivamente domiciliato in Roma, via San Giacomo n.18, presso l'avv. Luigi Flauti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Bruno Giordano del Foro di Milano;
- ricorrente -
contro
ZA MA, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII n. 58, presso l'avv. Nunzio D'Amico, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Gustavo Latini del Foro. di Sanremo;
e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo del 18 giugno-25 ottobre 1999, n. 345, RGAC 998 del 1997, cron. 1161 del 1999;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 giugno-25 ottobre 1999, il Tribunale di Sanremo rigettava l'appello proposto dalla società per azioni Milano assicurazioni avverso la decisione del locale Pretore che aveva condannato la società a pagare all'ex agente AN ZA alcune somme a titolo di indennità di fine rapporto, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla società relativa ad alcuni storni provvigionali e a differenze per saldo di rendiconti. I giudici di appello osservavano che l'art. 1751 codice civile prevede, all'ultimo comma, l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei commi precedenti (tra i quali quelle relative alla corresponsione della indennità di fine rapporto di agenzia) anche nel caso in cui l'accordo derogativo sia, in concreto, più favorevole all'agente.
Tanto premesso in linea generale, con riferimento al caso di specie, i giudici di appello rilevavano la nullità della pattuizione contenuta nell'accordo del 25 agosto 1993, che prevedeva una transazione con la liberazione del portafoglio clienti del ZA, con corrispondente rinuncia dell'agente alla indennità di fine rapporto e la prosecuzione del rapporto fino al gennaio 1995 (in effetti, cessato nel luglio 1995).
Si trattava, osserva la sentenza impugnata, di una misura più favorevole per l'agente, ma senza alcuna certezza circa il suo peso economico e quindi con dubbi risultati migliorativi rispetto all'indennità di cessazione del rapporto.
Per questi motivi
, il Tribunale ha concluso che ciò comportava "una indebita sostituzione del trattamento legale con quello aleatorio convenzionale, con conseguente nullità della relativa pattuizione, ai sensi dell'art. 2113 codice civile" (pag. 14 della sentenza impugnata).
Quanto al motivo di gravame relativo alla decadenza dall'azione dell'agente - ex art. 1751 comma 5^ codice civile - il Tribunale osservava che il termine annuale non può che decorrere dalla cessazione del rapporto (quindi, nel caso di specie, dal 31 luglio 1995). Poiché l'impugnazione era stata ricevuta dalla Compagnia nell'agosto 1995, il termine di legge doveva considerarsi rispettato. La domanda riconvenzionale proposta dalla società, concludeva il Tribunale, era rimasta inoltre completamente sfornita di prova, sicché la stessa doveva essere rigettata.
Avverso tale decisione ricorre la società Milano Assicurazioni con tre distinti motivi. Resiste il ZA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1751 codice civile, commi 1^, 3^ e 5^ codice civile e 2113 codice civile in relazione alla normativa contrattuale individuale - "c.d. accordo di liberalizzazione del portafoglio" - nonché difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Secondo la ricorrente, un accordo, quale quello di cui si discute nel caso di specie, nel quale le parti decidano - non di eliminare ma, più semplicemente, - di sostituire il trattamento legale di fine rapporto con la cessione del portafoglio clienti non può ritenersi in violazione dell'art. 1751 codice civile, trattandosi della sostituzione alla disciplina legale di una particolare disciplina più favorevole per l'agente.
Il raffronto tra l'indennità e l'accordo di liberazione del portafoglio, secondo la ricorrente, dovrebbe essere effettuato "ex ante" e quindi a prescindere dal caso concreto: "il portafoglio clienti.. è un bene di indubbio valore e quindi la cessione dello stesso non può essere considerata come trattamento meno favorevole per l'agente rispetto alla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge, se non altro, perché, anche nell'ipotesi di parità di valori iniziali, il portafoglio clienti è un bene produttivo di reddito e deve pertanto essere considerato non solo per il valore che ha al momento della cessione, ma anche per la sua capacità di produrre ricchezza".
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1751, 5^ comma, codice civile (art.360 n.3 codice di procedura civile).
La società ribadisce l'eccezione di decadenza dell'ex agente, già formulata sin dal primo grado di giudizio, e rigettata dal Tribunale, sottolineando che il rapporto di agenzia era in realtà proseguito fino al 31 gennaio 1995 (più esattamente fino al 30 luglio 1995) sicché l'invio di una lettera da parte dell'avv. Latini, nell'agosto 1995, avrebbe in ogni caso impedito la decadenza.
Secondo la ricorrente, delle due l'una:
- o deve ritenersi che il rapporto di agenzia si sia risolto per effetto del recesso ad nutum comunicato dalla Previdente Assicurazioni (ora Milano Assicurazioni s.p.a.) in data 2 giugno 1993 e allora l'ex agente avrebbe avuto diritto alle indennità previste dall'Accordo nazionale Agenti, ma egli avrebbe dovuto domandarle alla Compagnia entro e non oltre il 2 giugno dell'anno successivo;
- oppure deve ritenersi valido l'accordo di liberazione del portafoglio del 25 agosto 1993 ed allora nessuna indennità spetta al ZA, che vi ha rinunciato a fronte della cessione del portafoglio "ramo danni" operata a suo favore della Compagnia.
In altre parole, al ZA non potrebbe essere riconosciuta, in nessun caso, l'indennità di fine rapporto, in aggiunta alla liberazione del portafoglio clienti ("se l'accordo del 25 agosto 1993 è invalido, all'agente non può riconoscersi la proprietà del portafoglio oggetto del contratto, al massimo avrà diritto all'indennità di fine rapporto, purché sia rispettato il termine di cui al 5^ comma dell'art. 1751 codice civile. Per converso, se l'accordo di liberazione è valido, al ZA spetta il portafoglio ma non l'indennità").
I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro sono fondati, nei limiti di seguito specificati. Deve, preliminarmente, condividersi la decisione della sentenza impugnata in merito alla reiezione della eccezione di decadenza formulata dalla società ricorrente.
Il rapporto di agenzia è, infatti, proseguito sino al 31 luglio 1995, e non vi è dubbio che solo dalla cessazione del rapporto può farsi decorrere il termine di cui all'art. 1751, 5^ comma, codice civile. Per quanto riguarda il quantum della indennità di cessazione del contratto di agenzia, appare opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.
L'art. 1751 del codice civile, nella sua originaria formulazione, prevedeva l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia per fatto non imputabile all'agente.
La norma è stata modificata dalla legge 15 ottobre 1971 n.911 che ha esteso il diritto all'indennità ad ogni ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia, ma la modifica è in pratica venuta meno a seguito del D.L.vo 10 settembre 1991 n.303 che, in attuazione della direttiva comunitaria n. 86/653, ha escluso l'indennità in caso di dimissioni di quest'ultimo non dovute a ragioni di età o malattia. L'indennità svolge una duplice funzione di risarcimento del danno subito dall'agente a seguito della cessazione del rapporto e di pagamento di un corrispettivo per l'incremento patrimoniale apportato dall'agente all'azienda del preponente.
La giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto che anche essa, come la indennità sostitutiva del preavviso (e a differenza dell'indennità suppletiva di clientela) abbia carattere inderogabile (Cass. 11 novembre 1988 n. 6114, 26 aprile 1991 n. 4586). Il principio è stato accolto dal D.L.vo n.303 del 1991 che ha espressamente affermato che tutte le disposizioni dell'art.1751 codice civile sono inderogabili a danno dell'agente (Cass. 5795 del
1994). Considerato che il contratto di agenzia che legava il ZA prima all'Ausonia e poi alla Previdente era già in corso alla data del 1^ gennaio 1990, e che il rapporto ebbe a cessare nel 1995, non vi è dubbio che ad esso si applichi interamente la nuova disciplina di cui all'art. 1751 (Cass. 6161 del 19 giugno 1999). L'art.19 della direttiva comunitaria vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare, prima della sua scadenza, in danno dell'agente commerciale, ai precedenti articoli 17 e 18 che stabiliscono le indennità di fine rapporto.
La direttiva non impedisce, tuttavia, una modificazione pattizia che non sia pregiudizievole per l'agente.
La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che, se una tale pattuizione è concessa a modifica di un contratto già concluso, a fortiori deve ritenersi consentita una deroga, non in peius, rispetto alla disciplina legale, in sede di conclusione del contratto (Cass. 11402 del 2000 cit.).
Sta di fatto che il nostro legislatore, nel recepire la norma comunitaria (art. 1751, comma 6^, codice civile, come sostituito dall'art.4 del Decreto Legislativo n.303 del 1991), ha omesso l'inciso - prima della scadenza del contratto - sancendo semplicemente che le disposizioni di cui allo stesso articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
Secondo la sentenza impugnata, la (nuova) disciplina in materia di indennità di fine rapporto non sarebbe invece derogabile ne' per accordo diretto delle parti ne' tramite accordo collettivo, neppure se l'accordo collettivo fosse in concreto più favorevole all'agente. Tali considerazioni non sono condivise dal Collegio, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene sempre possibile una deroga pattizia, purché questa non comporti un trattamento inferiore a quello previsto dalla legge, in materia di determinazione della indennità di cessazione del contratto. Non essendo tuttavia la inderogabilità assoluta, deve ritenersi consentita sia alla contrattazione collettiva, sia alle stesse parti (come appunto è avvenuto nel caso di specie) la possibilità di introdurre una deroga alla disciplina legale non pregiudizievole per l'agente, nei limiti eventualmente desumibili dalla "ratio" della direttiva comunitaria e delle norme interne di attuazione (Cass. 11 agosto 2000 n. 10659 e 30 agosto 2000 n. 11402). Orbene, nella prima delle due decisioni ora richiamate, questa Corte, pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso per la mancata trascrizione del testo dell'accordo economico collettivo, ha affermato che la disciplina dell'indennità dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto, a norma dell'art.1751 codice civile, deve ritenersi derogabile - oltre che da parte dei contratti individuali - anche ad opera della contrattazione collettiva, nei limiti indicati dalla stessa legge.
Tale osservazione non può essere interpretata, tuttavia, come un esplicito riconoscimento della validità dei cosiddetti "accordi ponte" considerato che la stessa non è altro che un obiter dictum, all'interno di una decisione che non ha ritenuto di dovere prendere posizione specifica sul tema sottoposto al suo esame. Nel caso di specie, vi è di più.
Infatti, fu lo stesso ZA a richiedere, con l'accordo del 1993, la liberazione del portafoglio "ramo danni" dallo stesso acquisito in nome e per conto della società, dichiarandosi conseguentemente disposto a rinunciare alle indennità di fine rapporto maturate. Lo stesso ZA riconobbe espressamente che "tale liberazione è, per lo stesso, trattamento più favorevole e sostituisce a tutti gli effetti le suddette indennità".
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non può esservi dubbio circa la legittimità della modificazione pattizia dei criteri legali - tra l'altro espressamente voluta dal ZA e dallo stesso riconosciuta come più vantaggiosa dallo stesso agente, rispetto all'indennità stabilita dall'art.1751.
Efficacemente la ricorrente osserva - nel secondo motivo di ricorso - che, opinando diversamente, il ZA finirebbe, in buona sostanza, per beneficiare, ingiustamente, sia della liberazione del portafoglio clienti, concordata in sede transattiva, ed attuata di fatto negli anni successivi alla transazione del 1993, che delle indennità di fine rapporto, stabilite dalla legge (cumulando tra di loro gli effetti di questi trattamenti - secondo un orientamento che, peraltro, anche di recente ha trovato un qualche riscontro nella giurisprudenza di merito - e senza poter compensare, neppure parzialmente, i vantaggi conseguiti dall'agente per effetto della liberazione del portafoglio, con gli importi dovuti dalla preponente per l'indennità di cessazione del contratto).
In altre parole, anche a voler ritenere - secondo quanto sostenuto da una parte della dottrina e della giurisprudenza la illegittimità dei cosiddetti "accordi ponte", in quanto prevedenti criteri di calcolo della indennità di cessazione del contratto di agenzia meno favorevoli di quelli previsti dalla disciplina codicistica, dovrebbe in ogni caso concludersi con il rigetto della domanda del ZA, posto che questi ha specificamente chiesto la liberazione del portafoglio - che ha espressamente riconosciuto come condizione anche in concreto a lui più favorevole - in luogo della indennità di cui all'art. 1751 codice civile. Dopo aver goduto della "liberazione del portafoglio" nel corso degli anni 1993-1995, il ZA non può richiedere, in aggiunta ad essa, anche le indennità di fine rapporto alle quali aveva rinunciato. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche qualora si condivida la diversa opinione, in linea con direttiva n.86/653 CE del 18 dicembre 1986 (art.17), secondo la quale la disposizione di cui all'art. 1751 codice civile riconosce all'agente un diritto inderogabile ad una indennità minima, discrezionalmente determinata dal giudice, entro il massimo indicato dalla stessa legge. Infatti, tale disposizione non potrebbe mai essere letta come una possibilità di cumulare la indennità prevista dal codice civile con quella pattiziamente prevista (in tal modo, tra l'altro, vi sarebbe in concreto, la possibilità di superare anche quel limite massimo previsto dall'art.1751 codice civile, ai fini della determinazione della indennità di cessazione).
Dei tutto fuor di luogo, infine, appare il richiamo - contenuto a pag. 11 e seguenti del ricorso per cassazione - alla decisione di questa Corte n. 5795 del 15 giugno 1994. In tale pronuncia, infatti, questa Corte si è limitata a dichiarare illegittimo l'accordo con il quale le parti avevano completamente eliminato l'indennità di mancato preavviso, sostituendola con un trattamento provvigionale più favorevole, concludendo che l'art.1751 codice civile è da considerarsi norma inderogabile dalle parti anche
"con accordo collettivo".
Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 codice civile e degli articoli 2697 codice civile e degli articoli 115 e 420, 5^ comma, codice di procedura civile (art. 360 n.3 codice di procedura civile).
La ricorrente sottolinea l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto sfornita di prova la domanda riconvenzionale della società avente ad oggetto il regolamento di alcuni storni provvigionali e di saldi di rendiconti. Secondo la ricorrente, la documentazione prodotta confermava invece la fondatezza della propria domanda, avente ad oggetto lo storno di alcune provvigioni ed il saldo di rendiconti (la cui regolamentazione era espressamente prevista nell'accordo dell'agosto 1993). Del resto, la società aveva anche articolato ampia prova testimoniale, offrendo la testimonianza di alcuni collaboratori della società (MP e NO), che tuttavia non erano stati sentiti dai giudici di merito.
La decisione del Tribunale si prestava, pertanto, a censure sotto un duplice profilo.
Da un lato, perché aveva ritenuto non provato il debito del ZA, peraltro già chiaramente evidenziato dai documenti prodotti. Dall'altro, perché qualora avesse ritenuto non sufficiente la produzione documentale offerta dalla Milano Assicurazioni, posta a fondamento della propria domanda riconvenzionale, avrebbe potuto e dovuto - in ogni caso (invece di ritenere non provata la domanda) ammettere la prova testimoniale richiesta dalla Compagnia. Avendo deciso diversamente, i giudici di appello erano incorsi in una palese violazione delle norme in materia di onere probatorio ed in particolare dell'art.115 codice procedura civile, che impone al giudice di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti.
Il motivo è inammissibile, difettando del requisito dell'autosufficienza.
La ricorrente non riproduce, neppure per estratto, i contenuti della documentazione che assume sia stata prodotta nei gradi di merito e non specifica i contenuti dei capitoli di prova già articolati nelle difese dinanzi al Pretore.
Ciò rende impossibile da parte del Collegio l'esame preliminare della decisività delle prove testimoniali e documentali offerte e prodotte dalla attuale ricorrente.
Conclusivamente, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti. Il terzo motivo è invece inammissibile.
La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure accolte e, decidendosi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la domanda del ZA deve essere rigettata. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del ZA. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002