Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18203
CASS
Sentenza 20 dicembre 2002

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In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 303 del 1991 (attuativo della Direttiva Comunitaria n. 86/653), vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti; non trattandosi, peraltro, di inderogabilità assoluta, deve ritenersi consentita sia alle stesse parti sia alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre una deroga alla disciplina legale non pregiudizievole per l'agente, nei limiti eventualmente desumibili dalla "ratio" della direttiva comunitaria e delle norme interne di attuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18203
    Data del deposito : 20 dicembre 2002

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