Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 2
Rispetto alle controversie specificamente menzionate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sussiste indipendentemente dal fatto che si controverta sulla sussistenza del potere impositivo o sulla correttezza del suo esercizio in concreto (nella specie, una banca propose ricorso alla Commissione Tributaria avverso il silenzio serbato dall'Ufficio IVA in ordine all'istanza di rimborso di somma versata in pagamento dell'imposta dovuta su operazioni relative alla riscossione dei contributi spettanti ad alcuni consorzi di bonifica. Le sezioni unite della S.C., nell'affermare il principio massimato, hanno cassato la sentenza della predetta Commissione, la quale ha declinato la propria giurisdizione sul presupposto che la ripetizione di un tributo percepito nella totale assenza di potere impositivo esula dalla giurisdizione delle Commissioni Tributarie).
Rispetto alle controversie specificamente menzionate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sussiste indipendentemente dal fatto che si controverta sulla sussistenza del potere impositivo o sulla correttezza del suo esercizio in concreto (nella specie, una banca propose ricorso alla Commissione Tributaria avverso il silenzio serbato dall'Ufficio IVA in ordine all'istanza di rimborso di somma versata in pagamento dell'imposta dovuta su operazioni relative alla riscossione dei contributi spettanti ad alcuni consorzi di bonifica. Le sezioni unite della S.C., nell'affermare il principio massimato, hanno cassato la sentenza della predetta Commissione, la quale ha declinato la propria giurisdizione sul presupposto che la ripetizione di un tributo percepito nella totale assenza di potere impositivo esula dalla giurisdizione delle Commissioni Tributarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2001, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
I D , O 0 L 1 . T TON. SSAZIOM/DICASSA C LA CORTE S PREM.8% DICA A O T S O SE ONY UNITE CIVILE P Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto PUBBLICO IMPIEGO - DIFFERENZA DI QUALIFICA VELADott. Andrea Primo Presidente Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE R.G.N. 2490/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente e Relatore - - Dott. Giovanni PRESTIPINO -Consigliere - Cron. 12716 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud. 19/01/01 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Ugo VITRONE Consigliere - - ha pronunciato la seguente ORD I NANZA sul ricorso proposto da: AL US, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ZOAGLI MAMELI 9, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, rappresentata e difesa dall'avvocato LELIO MARASCO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
2001 -> intimato 3 avverso la decisione definitiva n. 364/98 del Consiglio 1 di Stato di ROMA, depositata il 03/03/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/01/01 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale chiede, che la corte di cassazione dichiari il ricorso inammissibile. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che PI AP ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Consi- glio di Stato, sez. IV, 3 marzo 1998 n. 364, con la quale è stato respinto l'appello dalla stessa proposto avverso sentenza del TAR Calabria;
19 considerato che a sostegno del ricorso la ricor- rente deduce "eccesso di potere per parziale esercizio della funzione giurisdizionale, avendo il Consiglio di Stato omesso di pronunciarsi su un elemento determinan- te per la soluzione della controversia", considerato che il sindacato delle sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero al- l'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori in iudicando o in procedendo, i quali, esorbitando quell'astratta valutazione di sussi- dai confini di stenza degli indici definitori della materia, inve- stono l'accertamento della fondatezza o meno della do- manda, ossia il merito della controversia (ex plurimis: Cass. 24 febbraio 1997, n. 1671; Cass. 9 agosto 1996, n. 7339; Cass. 14 giugno 1995, n. 6688); considerato che, nella specie, con il motivo di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione e cioè pretesi errores in procedendo per non avere il giudice amministrativo pronunciato su un elemento determinante per la soluzione della controversia;
considerato che
tale censura si esaurisce nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione am- ministrativa e non tocca il tema del riparto dei compi- ti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, se- condo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 of e 362 c.p.c.; cost.
considerato che
, in conformità alle conclusioni - del Procuratore Generale presso questa Corte, il ricor- SO va dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per non avere l'intimata svolto attività difensi- va in questa sede;
3 4
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 19 gennaio 2001. Il Presidente Andrea felé Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria Roma, 20 APP. 2001 IL BORATORE DI CANCELLERIA 3 I 3 D 5 , . O N L A I S 0 S 1 3 F A . 7 . T 3 R - 1 A 1 E G G E L A L L E D 4