Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/2002, n. 8185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8185 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O B N E , E 081 85/ 02 N O I Z A 1 R T 2 S . I L G E 9 R 3 I NND E DI POPOLO ITALIANO 5 A D D 6 E 4 U T ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N E T Oggetto S R E A SEZIONE SECONDA CIVILE Grunice hi (ACE. SEMIENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SECONNO, EQUITA' Presidente R.G.N. 20312/99 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron. 22546 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. Consigliere- Ud. 30/01/02 Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SE NT E NZA sul ricorso proposto da: TT LA, elettivamente domiciliata in ROMA M VIA DELL OLMATA 30, presso lo studio dell'avvocato BERARDO SERAFINI, che la difende unitamente all'avvocato MAURIZIO ALVITI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliata in DELL'AGNOLA MARISTELLA, ROMA VLE LIBIA 25, presso lo studio dell'avvocato FRANCA MONTIROLI, che la difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente :155 avverso la sentenza n. 18/98 del Giudice di pace di -1- POGGIO MIRTETO, depositata il 17/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato ALVITI Maurizio, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 6.6.1997 AO ZE conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Poggio Mirteto TE DEGN chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nel proprio appartamento a seguito della rottura di un tubo della caldaia dell'immobile di proprietà della convenuta, sito al secondo piano dello stesso edificio condominiale, che aveva causato infiltrazioni d'acqua nel bagno e nella cucina della sua abitazione. Costituendosi in giudizio la convenuta contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto. I l Giudice di Pace adito con sentenza del 17.9.1998 rigettava la domanda;
premesso che il valore della causa non eccedeva i due milioni di lire e che pertanto la controversia doveva essere equità, egli rilevava che,decisa secondo verificatasi il giorno 15.4.1997 la rottura della caldaia posta su di un balcone dell'appartamento di proprietà della DEGN, quest'ultima aveva provveduto immediatamente alla chiusura del rubinetto centrale;
orbene sulla base di tali elementi il giudicante evidenziava l'assenza di 3 prova del nesso causale tra il suddetto evento ed dall'attrice, non essendo il danno lamentato eme s : e non essendo ancor prima assolutamente verosimile che lo sgocciolamento dell'acqua avvenuto solo dal terrazzO dell'appartamento di proprietà della convenuta avesse potuto provocare infiltrazioni all'interno dell'immobile di proprietà della ZE situato due piani sotto il balcone nel quale si trovava la suddetta caldaia. Avverso tale sentenza la ZE ha proposto un ricorso per cassazione basato su due motivi cui ų resiste con controricorso la DEGN. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata controricorrente di l'eccezione della inammissibilità del ricorso per mancata indicazione in esso della procura speciale. L'eccezione è infondata, atteso che in calce al ricorso è stata conferita delega agli avvocati Maurizio Alviti e Berardo Serafini con specifico riferimento all'impugnazione in cassazione della sentenza del Giudice di Pace sopra menzionata. Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo la ZE, denunciando 4 violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 2043 e 2051 c.c.), assume che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile nella fattispecie l'art. 2043 c.c. invece che l'art. 2051 costituito dalle C.C., posto che il danno, PROVOCATO stato pronunciato, dal infiltrazioni d'acqua, era dinamismo della CASA (ovvero 10 scoppio della caldaia della convenuta); conseguentemente ai fini della responsabilità della dell'accertamento necessario l'elemento DEGN non era soggettivo del dolo о della colpa in ordine alla determinazione del danno. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo omessa e/o contraddittoria motivazione, lamenta la mancata valutazione da parte del giudicante di alcune deposizioni testimoniali in ordine nel proprio all'esistenza dei danni subiti sostiene che appartamento dall'esponente; inoltre nella sentenza impugnata non è stato chiarito in base a quali considerazioni si è ritenuto che la fuoriuscita d'acqua fosse stata limitata nel tempo e comunque non avesse determinato i danni verificatisi alla plafoniera ed ai muri dell'immobile di proprietà della ZE, 5 omettendo di rilevare che l'acqua fuoriuscita dalla caldaia posta sul balcone dell'appartamento della convenuta era scesa in basso fino ad infiltrarsi all'interno dei muri della propria abitazione;
ricorrente assume che il giudicante ha infine la affermato che la fuoriuscita d'acqua era stata determinata soltanto dalla rottura della caldaia e non da un guasto verificatosi nell'appartamento di senza disporre in della DEGNproprietà tecnica d'ufficio, proposito nessuna consulenza nonostante la richiesta al riguardo effettuata dall'attrice. Gli enunciati motivi, da esaminare per ragioni di connessione, contestualmente sono inammissibili. Occorre a tal proposito richiamarsi al recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 15.10.1999 n.716) secondo cui le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire (art. 113 secondo comma c.p.c.), nelle quali egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un' equità cosiddetta formativa sostitutiva, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi 6 dell'art. 360 primo comma numeri 1-2 e 4 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 360 citato n.5, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo delle controversia, si risolv VA in unд ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed della motivazione, insanabile contraddittorietà di violazione della legge mentre la censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.3 sostanziale consentita soltanto in caso di inosservanza о falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore а quelle ordinarie). Alla luce di tale indirizzo, al quale il Collegio ritiene di dover pienamente aderire, si rileva che la censura sollevata con il primo motivo è inammissibile, riguardando la pretesa violazione di legge sostanziale ordinaria di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.; alle medesime conclusioni deve poi giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, attesi i sopra evidenziati limiti entro i quali ammissibile ricorrere in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità; nella fattispecie, del resto, la sentenza impugnata 7 ha esposto esaurientemente e senza contraddizioni logiche le argomentazioni in base alle quali ha escluso ogni responsabilità della DEGN in ordine ai danni lamentati dalla ZE, facendo riferimento sia all'immediata chiusura del rubinetto centrale della caldaia а seguito del guasto verificatosi, sia all'assenza di prova del nesso causale tra tale evento ed i danni assertivamente subiti dall'attrice. I l ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la 40,50 ricorrente al pagamento di euro per spese e di euro 250,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 30.1.2002. NC NI иботи IC СТ елити IL CANCELLIERE C1 AG CU RI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 6 GIU 2002 IL CANCELLIERE C1 Cold 2.C 8