Sentenza 2 aprile 2007
Massime • 1
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che con violenza alle persone, si consuma nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicate, senza che rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito. (La Corte ha precisato che il disvalore della condotta è espresso dal modo antigiuridico con il quale il preteso diritto è fatto valere, e prescinde dall'esistenza del diritto stesso e dal suo effettivo soddisfacimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2007, n. 25999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25999 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 02/04/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 393
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 041061/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP IE, N. IL 06/02/1958;
PA EUGENIO, N. IL 28/05/1958;
avverso SENTENZA del 09/06/2006 Corte d'Appello di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARMENINI SECONDO LIBERO;
sentito il P.G., Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
OSSERVA
Il difensore di fiducia di PP PI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, emessa all'udienza del 09.06.2006 con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Lecce/Maglie, in data 29.5.2003, che lo condannava alla pena come in atti per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (artt. 110, 393 c.p.), in concorso con PA EU, nonché per il delitto di tentata estorsione (artt. 56, 629 c.p.). Egli deduce: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b) e c), in relazione al delitto di cui all'art. 393 (e art.610 c.p.), nell'assunto che il materiale probatorio acquisito non è
sufficiente ad affermare la penale responsabilità del PP in merito al reato de quo, non risultando che vi sia stata la violenza o la minaccia che abbia avuto l'effetto di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa, tali da privare il soggetto della capacità di autodeterminarsi liberamente;
2) violazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla valutazione delle prove testimoniali;
3) insussistenza del delitto di cui all'art. 629 c.p.; 4) trattamento sanzionatorio da ridurre al minimo di legge.
Anche il difensore di PA EU ha proposto ricorso per cassazione in favore del suo assistito, ritenuto colpevole, in concorso col IL, del solo reato previsto dall'art. 393 c.p. Egli deduce: 1) violazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al delitto di cui all'art. 393 c.p.; errata qualificazione dei fatti;
2) manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserito concorso nel reato di cui all'art. 393 c.p. (art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e));
3) violazione ed erronea applicazione della Legge Penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 56 c.p., comma 4, e art. 393 c.p. (nell'avere ritenuto non configurabile il tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni caratterizzato dal recesso attivo).
I ricorsi non sono fondati.
L'attività criminosa contestata si sostanzia in due tipologie di episodi.
Alla prima tipologia parteciparono sia il PA, creditore di tale AS LA, ed il IL;
alla seconda, soltanto il IL. La ricostruzione dei fatti è legata alle dichiarazioni della vittima.
In linea generale è costante insegnamento di questa Corte che le dichiarazioni del soggetto offeso dal reato - in tema di valutazione della prova - possono essere poste a base del convincimento del giudice anche se costituiscano NI fonte di accertamento del fatto e manchino riscontri esterni.
A tali dichiarazioni, invero, non si applicano le regole di cui ai dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che riguardano le propalazioni dei coimputati del medesimo reato o di imputati in procedimenti connessi o di persone imputate di un reato collegato e che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità.
Peraltro va considerato l'interesse di cui il soggetto può essere portatore, di modo che il controllo sulle sue dichiarazioni deve essere più rigoroso, specie sotto il profilo della credibilità oggettiva e soggettiva, atteso che la sua posizione non può essere meccanicamente equiparata a quella del testimone estraneo. Quando, comunque, il controllo di cui si è detto viene correttamente effettuato dal giudice di merito, nel contesto delle emergenze processuali, non v'è spazio per rilievi in sede di legittimità, anche se la detta deposizione sia stata assunta come sola fonte di prova (per altro i giudici di merito hanno evidenziato anche riscontri esterni, quali il sequestro, in casa del IL, di copia di assegno protestato e la deposizione del teste Pellegrino). Nel caso di specie è risultato che - in un'occasione - il PA, oltre ad essersi rivolto ad un laureato in giurisprudenza (Pellegrino Raffaele) per il recupero del proprio credito, si fece spalleggiare dal IL, "noto pregiudicato", per costringere con minacce il debitore a pagare il suo debito. Egli, in concorso con il complice, ha quindi utilizzato una modalità illecita e violenta per ottenere la soddisfazione di un suo diritto di credito.
È risultato, altresì, che successivamente la parte offesa, sapendo che il IL svolgeva la sua attività di "esattore" con una percentuale del 50% del credito recuperato, si recò in casa di questo per formulargli la proposta di desistere dall'attività di escussione nell'interesse del PA previo pagamento della somma di due o tre milioni di lire;
che il IL pretese la somma di L. otto milioni per tirarsi fuori della storia ed a fronte della richiesta del AS di avere verso il corrispettivo di quella somma anche la restituzione del titolo protestato, precisò :"Nel caso che ti vengono a chiedere di nuovo dei soldi mi chiami e ci penso io". Il primo episodio è stato qualificato correttamente come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza (o minaccia) alle persone (non come violenza privata), mentre il secondo come tentata estorsione.
Deve, invero, affermarsi che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persone non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli compete (v. Cass. Sez. 2^ sent. 2004/ 26887; Cass. Sez. 2^ seni 2006/12982 RV 234117).
Nel primo caso il IL si limitò a coadiuvare il creditore nell'ottenere quanto dovuto, sia pure con modalità - come detto - illecite, di modo che entrambi gli imputati rispondono del reato meno grave. Nel secondo caso il IL, non agì soltanto quale terzo incaricato della esazione del credito ma esercitò violenza e minaccia nei confronti del debitore per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti, non legati agli interessi dal PA, di modo che la richiesta denotava una prava volontà estorsiva nel proprio esclusivo tornaconto.
Correttamente, poi, non è stata accolta la richiesta di vedere configurato il semplice tentativo anche quanto al reato sub a), poiché l'azione arbitraria si è svolta in tutta la sua portata. A ben vedere, in genere, nell'ipotesi di ragion fattasi ex art. 392 c.p. la stessa violenza sulle cose comporta una sorta di autosoddisfacimento delle proprie pretese, mentre nell'ipotesi prevista dal successivo art. 393 c.p. il delitto si consuma nel momento in cui si esplica la violenza o la minaccia, senza che in concreto si consegua il fine perseguito.
Pertanto i due coimputati non possono rispondere di delitto tentato, perché la consumazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non richiede la soddisfazione del preteso diritto che si è inteso tutelare, dato che la legge punisce il modo antigiuridico con il quale tale diritto è fatto valere, astraendo dalla sua esistenza e dall'effettivo soddisfacimento del diritto stesso (nel caso di specie pagamento dell'assegno protestato). Ancor meno fondata è la richiesta di riconoscere il tentativo caratterizzato dal recesso attivo previsto dall'art. 56 c.p., comma 4, dal momento che è stato accertato in fatto che il PA non ha più preteso il pagamento dell'assegno protestato soltanto dopo la denuncia sporta ai Carabinieri dal AS.
Da ultimo si osserva che la sentenza impugnata ha correttamente motivato anche quoad penam, per altro particolarmente contenuta, tenuto conto - per il IL - della sua rilevata "capacità criminale".
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2007