Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8803
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Sentenza 27 giugno 2001

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La riduzione degli onorari e dei diritti notarili, effettuata dal notaio in modo ripetuto e continuato, costituisce di per sè una forma di illecita concorrenza, a norma del comma secondo dell'art. 147 legge notarile n. 89 del 1913, rappresentando un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole, con la conseguenza che per integrare l'illecito non è necessario uno specifico comportamento doloso, ma è sufficiente la volontarietà del fatto in sè, ossia una volontà, considerata in rapporto alla condotta, in contrasto con la legge, mentre è irrilevante che da tale comportamento non derivi un danno per il prestigio della classe notarile o dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio non si siano resi conto del trattamento di favore usato nei loro confronti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8803
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8803
    Data del deposito : 27 giugno 2001

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