Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 1
La riduzione degli onorari e dei diritti notarili, effettuata dal notaio in modo ripetuto e continuato, costituisce di per sè una forma di illecita concorrenza, a norma del comma secondo dell'art. 147 legge notarile n. 89 del 1913, rappresentando un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole, con la conseguenza che per integrare l'illecito non è necessario uno specifico comportamento doloso, ma è sufficiente la volontarietà del fatto in sè, ossia una volontà, considerata in rapporto alla condotta, in contrasto con la legge, mentre è irrilevante che da tale comportamento non derivi un danno per il prestigio della classe notarile o dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio non si siano resi conto del trattamento di favore usato nei loro confronti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8803 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIMABUE 2, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA PACE, difeso dagli avvocati VINCENZO SCALISIO, MARTINO CAMINITI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
- intimati -
e sul ricorso n^. 220/01 proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
- ricorrente -
contro
RR NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIMABUE 2, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA PACE, difeso dagli avvocati MARTINO CAMINITI, VINCENZO SCALISI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 446/00 della Corte d'Appello di MESSINA, Sez. Civile emessa il 23/10/2000 depositata il 10/11/00; R.G.27/2000;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato MARTINO CAMINITI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ, che ha chiesto, previa riunione dei ricorsi, il rigetto con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con richiesta depositata il 23.2.2000, il P.M. presso il tribunale di Messina chiedeva che fosse applicata al notaio NT RR la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione, per alcune violazioni dell'art. 147 l. 16.2.1913, n. 89 e cioè: 1) per essersi il suddetto notaio sottratto al dovere di. collaborazione con il Consiglio notarile, rifiutandosi, per due volte di presentarsi ad un'audizione personale;
2a) per aver ingenerato nei terzi, confusione in relazione alla distinzione dei ruoli, e delle funzioni tra il notaio ed i dottori JA, e GN;
2b) per aver omesso di chiarire alla .'clientela che il dr. GN non, , rivestiva la qualifica di notaio;
2c) per aver costituito con i predetti dottori un rapporto associativo o di procacciamento di affari;
2d) per aver ridotto illecitamente, in modo ripetuto e costante, gli onorari ed i diritti, rispetto a quelli previsti dalla tariffa, per gli atti costitutivi di società e di affitto di azienda.
Il notaio RR si costituiva e resisteva alla richiesta. Il Tribunale di Messina, con sentenza depositata il 31.5.2000, riconosceva la responsabilità dell'incolpato e gli infliggeva la sanzione della sospensione per mesi quattro dalla professione. Avverso questa sentenza, proponeva appello l'RR. La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 10.11.2000, riteneva la responsabilità dell'RR solo per l'incolpazione di cui al capo 2d), ed, in riforma dell'appellata sentenza, applicava la sanzione disciplinare della censura. Riteneva la Corte che, poiché l'RR aveva giustificato le due mancate presentazioni a rendere l'audizione, il P.M. avrebbe dovuto tener conto dell'addebito finale del consiglio dell'ordine e non di quello iniziale ed il, tribunale avrebbe dovuto tener conto che le giustificazioni dell'RR erano state accettate dal Consiglio, per cui lo stesso doveva essere ritenuto non responsabile dell'incolpazione di cui al capo 1).
Quanto all'incolpazione di cui al capo 2d) (riduzione degli onorari e diritti), riteneva la corte di appello che dall'esame delle fatture effettuate dai notai Della Cava e Santoro, per conto del consiglio, emergeva che in tutte esse era stata effettuata una liquidazione di onorari e diritti inferiore a quella prevista dalla tariffa notarile. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di appello di Messina.
Resiste con controricorso l'RR.
Quest'ultimo ha anche proposto ricorso avverso la suddetta sentenza ed ha presentato memoria.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Esaminando anzitutto il ricorso proposto dal P.G. presso la corte di appello di Messina, questi, con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 156 l. n. 83/1913 per contraddittoria e/o insufficiente e/o omessa motivazione su punti decisivi della controversia integranti violazione della legge processuale. Si duole il P.G. che la sentenza impugnata, con riferimento all'addebito al capo 1), relativo ad uno scorretto comportamento del notaio RR nei confronti del Consiglio Notarile abbia ritenuto, con motivazione contraddittoria ed illogica, che il Consiglio notarile avesse accolto le giustificazioni fornite dall'RR nella seduta del 30.11.1999 ed in conseguenza avesse di fatto eliminato l'addebito di non corretto comportamento nei confronti nei confronti del Consiglio stesso, già contestato al notaio nella delibera del 19.10.1999, così dando luogo ad una sorta di archiviazione implicita dell'addebito disciplinare in precedenza sollevato.
Assume il ricorrente che a tale conclusione la Corte perviene per il semplice fatto che il consiglio, nel formulare i nuovi addebiti di cui al verbale del 18.1.2000 non avrebbe reiterato quelli in precedenza formulati e già contestati.
Ritiene il ricorrente P.G. che tanto è clamorosamente smentito sia dal primo periodo del verbale del 18.1.2000, da cui risulta che la mancata comparizione dei dottori JA e GN costituiva ulteriore dimostrazione della scarsa collaborazione con il Consiglio da parte dell'RR, sia dalla delibera dell'8.2.2000 di trasmissione degli addebiti all'RR, nella quale sono riportati gli addebiti già contestati all'RR il 19.10.1999 ed il 18.1.2000.
2. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente P.G. lamenta la violazione dell'art. 156 l. n. 89/1913 e 360 n. 5 c.p.c. per contraddittoria, insufficiente ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia, integranti violazione della legge processuale, in ordine alle argomentazioni di cui il giudice di appello si è avvalso per escludere la sussistenza degli addebiti di cui alle lett. a), b) c) del capo 2 dell'incolpazione, relativi alle seguenti circostanze: aver ingenerato nei terzi confusione in relazione alla distinzione dei ruoli e delle funzioni tra il notaio ed i dottori JA e GN;
aver omesso di chiarire o di far chiarire alla clientela che il dr. Lorenzo GN non rivestiva la qualifica di notaio;
aver costituito di fatto, con i dottori GN e JA, un rapporto associativo. o di procacciamento di affari, entrambi inibiti al notaio. Ritiene il ricorrente che le risultanze processuali dovevano portare il giudice di appello all'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato anche per le suddette violazioni.
3.1. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Ritiene questa corte che gli stessi siano inammissibili. Va, anzitutto, osservato che l'art. 156 l. n. 89/1913, la cui violazione è lamentata dal ricorrente, si limita a stabilire che, nei confronti delle sentenze emesse dalla corte di appello è ammesso soltanto il ricorso per Cassazione per incompetenza, per violazione e falsa applicazione della legge (c. 1, mentre il c. 2 stabilisce le forme del ricorso e del procedimento di cassazione). Ne consegue che non si vede quali siano le violazioni della predetta norma in cui sia incorsa la sentenza impugnata (nè esse sono indicate dal ricorrente).
3.2. Ne consegue che i motivi di ricorso vanno esaminati solo sotto il profilo del vizio motivazionale lamentato dal ricorrente a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva preliminarmente questa Corte che, poiché il cit. art. 156 l. n. limita il ricorso in Cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello in sede di procedimento disciplinare contro i notai ai soli vizi di incompetenza e violazione o falsa applicazione, di legge, il vizio di motivazione è deducibile nel limiti in cui costituisce violazione dell'art. 111, Cost., (obbligo di motivazione e violazione della, legge processuale) ossia se mancano, ovvero siano apparenti o contraddittorie, l'esposizione concisa dei motivi in fatto e delle ragioni giuridiche della decisione (art. 132 n. 4 c.p.c.), mentre è escluso il piu, articolato vizio di motivazione,
previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. N. 3143/2000; Cass. N. 19/2000; Cass. N. 5084/1997). Questo essendo il quadro normativo, ben puo, farsi riferimento ai piu, recenti sviluppi dell'elaborazione giurisprudenziale in ordine alla portata della suddetta disposizione, alla stregua dei quali:
- la violazione di legge indicata dall'art. 111 cit. riguarda sia la norma regolatrice del rapporto sostanziale, che quella regolatrice del processo;
- un'interpretazione raccordata del 6^ c. dell'art. 111 Cost. (come risulta modificato per effetto della legge costituzionale 23.11.1999, n.
2 - che stabilisce l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali - e del 7^ c. - che limita i motivi di ricorso in cassazione alla violazione di legge - di tale articolo impone di verificare se, e quando l'inosservanza del primo obbligo pi traduca anche in violazione di legge, intesa però come norma che pone la motivazione quale requisito di validità;
- al riguardo, il combinato disposto degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., stabilisce che la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni giuridiche" della decisione;
- quindi anche nell'ambito della motivazione in fatto, puo, profilarsi un vizio formale della decisione, ai sensi dell'art. 132 cit., nell'ipotesi di mancanza assoluta della motivazione stessa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a far capire la ratio decidendi (motivazione c.d. apparente), o fra loro logicamente inconciliabili, o 4Pcomunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, sempre che i relativi vizi emergano dallo stesso provvedimento, restando esclusa la riconducibilità, in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 16 maggio 1992 n. 5888);
- pertanto, ove non sia consentito, con riguardo alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, un livello di censure piu, completo ed articolato (art. 360 n. 5 c.p.c.), opera pur sempre l'art. 111, 6^ co., Cost., che pone la motivazione come requisito intrinseco ed indefettibile della pronuncia nei limiti e con le precisazioni sopraindicate (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 1996 n. 10734).
4.1. Alla stregua di quanto sopra, deve ritenersi che il presente ricorso sia inammissibile.
Infatti, quanto al primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso il primo addebito (non corretto comportamento del notaio con il Consiglio), sulla base del presupposto che il Consiglio avesse accolto le giustificazioni presentate dall'RR, alla seduta del 30.11.1999, e che in conseguenza avesse eliminato l'addebito; e che detto presupposto era errato, come emergerebbe sia dal verbale del 18.1.2000 che dalla delibera dell'8.2.2000.
Sennonché, così censurando la sentenza, il ricorrente non lamenta una mancanza o un'apparenza della motivazione ovvero un'impossibilità di comprensione della ratio decidendi, ma solo che la stessa è contraria alle risultanze processuali.
Infatti la motivazione della sentenza impugnata, con cui veniva esclusa la responsabilità disciplinare dell'RR, per questa prima incolpazione, è ben chiara: essa si fonda sul fatto che il p.m., presso tribunale, aveva contestato anche questo addebito, che, invece, non rientrava nell'addebito finale mosso dal Consiglio, dell'ordine, che aveva accettato le giustificazioni dell'RR per le mancate comparizioni alle convocazioni.
Ne consegue che l'assunta divergenza tra quanto ritenuto dalla sentenza e quanto emergeva, invece dalle risultanze processuali, non può costituire motivo di ricorso per cassazione, sotto il profilo del vizio motivazionale, a norma dell'art. 111 Cost. risolvendosi invece in un assunto travisamento del fatto, che non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, costituendo un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n.4, c.p.c.. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
4.2. La tesi sostenuta del P.G. presso questa Corte, nelle sue richieste scritte, secondo cui detta motivazione viola l'art. 152 l. n., poiché non tiene conto che l'iniziativa disciplinare a carico dei notai per illeciti puniti con sanzioni più gravi della censura o dell'avvertimento compete esclusivamente al P.M., per cui era irrilevante che il consiglio non avesse riprodotto negli addebiti finali, al notaio anche quello in questione ovvero che l'avesse giustificato, avendo per questo illecito esercitato l'azione disciplinare il p.m., non può trovare ingresso in questa sede, non essendo stata proposta tra i motivi di ricorso la violazione dell'art. 152 L. n. 89/1913. Essa, quindi, si risolve nell'introduzione di un nuovo motivo di ricorso, come tale inammissibile.
5. Egualmente inammissibile, per le stesse ragioni indicate al punto 3.2., è il secondo motivo di ricorso del ricorrente P.G.. Infatti nel caso di specie l'ufficio ricorrente muove censure proprio sulla congruità e logicità della motivazione del giudice di appello, senza che sia dedotto il vizio di motivazione totalmente mancante, o apparente, o radicalmente contraddittoria, e nello stesso tempo contesta l'utilizzazione e la valutazione delle risultanze probatorie da parte della corte di appello, contrapponendo inammissibilmente l'indicazione di altre risultanze ritenute preferibili e piu idonee per pervenire ad una diversa decisione di merito.
Il giudice di merito, non ha disconosciuto il valore confessorio di talune dichiarazioni del notaio RR, ma avvalendosi legittimamente del potere discrezionale di valutare la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni, ha motivatamente escluso che le stesse cadessero su circostanze di fatto decisive per provare l'addebito che i dottori AJ e GN esplicassero di fatto attività riservata personalmente al notaio, ovvero che risultassero sussistenti i fatti di cui alla contestazione.
6. Passando ad esaminare i motivi del ricorso proposto dal notaio RR NT, questi, con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 147 l. n. 89/1913. Assume il ricorrente che la riduzione degli onorari non è punibile di per se stessa, ma solo ed esclusivamente se finalizzata ad un'illecita concorrenza, mentre nella fattispecie i giudici di appello hanno applicato la sanzione, sulla base della sola ritenuta riduzione degli onorari ed accessori, in relazione alle tariffe in vigore, - senza fare alcun cenno alla concorrenza illecita.
7. Ritiene questa Corte che il motivo, sia infondato. osserva preliminarmente questa Corte che l'art. 147 l. n. 89/1913 prevede due forme alternative di illecito: la prima a forma libera, consistente, nella compromissione della dignità e reputazione di notaio e del decoro e prestigio della classe notarile, in qualunque modo, con la sua condotta nella vita pubblica e privata, la seconda concerne l'illecita concorrenza, mediante la riduzione degli onorari e diritti.
L'interpretazione del disposto dell'art. 147 l.n. fornita dal ricorrente è in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale, da confermare in questa sede in quanto aderente alla lettera ed alla ratio della norma, secondo cui la riduzione degli onorari e dei diritti, quando sia effettuata, come nella fattispecie, dal notaio in modo ripetuto e continuato, costituisce di per sè una forma di illecita concorrenza, costituendo un mezzo di pubblictà e di richiamo sufficiente a porre in essere un comportamento disdicevole, con la conseguenza che per integrare l'illecito non è necessario uno specifico comportamento doloso, ma è sufficiente la volontarietà del fatto in sè, ossia una volontà, considerata in rapporto alla condotta, in contrasto, con la legge, mentre è irrilevante che da tale comportamento non si verifichi un danno per il prestigio della classe notarile o dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio non si siano resi conto del trattamento di favore usato nei loro confronti (Cass. 5.3.1979, n. 1370). Nella specie, quindi, non occorreva la prova della finalizzazione dell'attività di riduzione degli onorari all'intento di realizzare un'illecita concorrenza, in quanto è la riduzione consapevole, persistente, non occasionale e non altrimenti giustificata degli onorari (come appunto ritenuto nella fattispecie) che costituisce di per sè attività di illecita concorrenza, prevista e sanzionata dall'art. 147 l. n..
7. Con il secondo motivo di ricorso il notaio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 151 l. n. 89/1913 ed il difetto di giurisdizione.
Secondo il ricorrente la Corte di appello di Messina, , dopo aver accertato i fatti in modo del tutto diverso da come erano stati ricostruiti dal tribunale ed aver quindi ritenuto che il notaio RR, in base alla nuova situazione accertata, non era meritevole dell'applicazione della sanzione della sospensione, ne' di altra sanzione di competenza del giudice ordinario, non avrebbe potuto applicare la sanzione della censura, di competenza del Consiglio dell'ordine, ma avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, circa l'applicazione di una sanzione minore, prevista dall'art. 148 l. notarile.
8. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.
Il riparto della competenza nell'irrogazione delle sanzioni notarili è disciplinato dal sistema descritto dagli artt. 148 e 151 l. not. (salva la previsione speciale di cui all'art. 150), che indicano la competenza del consiglio notarile per l'applicazione delle sanzioni dell'avvertimento e della cesura, mentre stabiliscono la competenza del tribunale per l'applicazione delle più grandi sanzioni dell'ammenda, della sospensione e della destituzione. La tesi dell'applicazione al sistema disciplinare dei notai del criterio secondo cui la competenza si determina non sulla base della sanzione da irrogare in concreto, ma su quella edittale più grave prevista per la fattispecie, troverebbe sostegno nella considerazione della maggiore certezza che ne deriva al comparto della competenza e nella valutazione dell'affinità della materia con quella dell'irrogazione delle sanzioni penali.
La prima osservazione urta contro la ratio del sistema che è quello di lasciare alla giustizia di settore le fattispecie in concreto di minore gravità, riservando alla giustizia ordinaria solo le più gravi.
Quanto all'altro argomento esso è insostenibile sulla base della esegesì delle norme in questione e del loro raffronto con quelle relative alla competenza penale.
Infatti il codice di procedura penale (artt. 5/6/7, c.p.p.) determina la competenza del giudice sempre sulla base del reato, o individuando specificamente le singole figure di reato o individuando lo stesso sulla base dell'entità massima della pena.
In ogni caso il punto di riferimento della competenza è sempre il reato e non la pena (questa serve solo a "qualificare" il reato). Nell'ambito della competenza per il procedimento disciplinare dei notai, la competenza non è stata determinata con riferimento alle infrazioni disciplinari, ma alla "applicazione delle pene". Ciò che rileva, quindi non è l'infrazione in astratto (come il reato in astratto in sede di competenza penale), ma la applicazione della pena, e cioè il momento irrogativo.
Il riparto di competenza è incentrato sulla sanzione da applicare in concreto, sulla base di una delibazione della gravità dell'infrazione contestata, qualora questa sia punibile con pene alternative rientranti nella competenza di organi diversi. Trattasi, tuttavia, pur sempre di una prognosi della sanzione che si ritiene sarà applicata in concreto, all'esito del procedimento, ove risulti affermata la responsabilità disciplinare del notaio. Pertanto la normativa richiamata individua direttamente il potere sanzionatorio di ciascun organo, specificando le sanzioni che ad esso spetta applicare.
A detto argomento esegetico si aggiunge, ai fini della predetta interpretazione, d'un argomento logico-sistematico. Infatti la sanzione della censura non risulta mai posta all'interno della l. not. come sanzione unica ed esclusiva comminata per una fattispecie, ma sempre prevista in alternativa con sanzioni di competenza del Tribunale, per cui l'applicazione del criterio della competenza in relazione alla sanzione edittale massima, avrebbe come conseguenza quella di escludere ogni volta la competenza del consiglio notarile, con ciò svuotando di significato la norma di cui all'art. 148 l. not..
9. Vanno, tuttavia effettuate due importanti precisazioni:
a) Allorché siano previste sanzioni alternative, di cui una o più applicabili dal consiglio ed altre, dal p.m., come per la violazione dell'art. 147 l. not., non può essere sottratta al p.m. la facoltà di valutare ex ante (e quindi come prognosi del fatto concreto), se nella specie risulti applicabile in relazione alle circostanze del fatto, una sanzione in concreto che esuli dalla competenza del consiglio, e di investirne il tribunale (Cass. 7.3.1995, n. 2619). In questa ottica trova logica spiegazione perché l'art. 265 reg. not. prevede esclusivamente l'obbligo del presidente del Consiglio notarile di dare immediata notizia al p.m. del fatto che l'illecito disciplinare sottoposto alla cognizione del consiglio sia tale da dar luogo all'applicazione di sanzioni più gravi di competenza del tribunale, mentre., non è previsto un reciproco obbligo a carico del p.m. nel caso inverso.
b) È ben vero che, in forza di un generale principio, comune ai sistemi sanzionatori, all'esito del procedimento, il tribunale (o la corte di appello in sede di impugnazione), quale organo a più vasta competenza, può irrogare una sanzione meno grave, di cui ritenga meritevole per le circostanze del, fatto l'incolpato, nonostante che originariamente esso fosse carente di giurisdizione per comminare tale sanzione.
Occorre però che il fatto rimanga immutato e che la degradazione della contestazione sia conseguenza solo di una diversa valutazione dello stesso fatto originario, inidonea a derogare al principio del mantenimento della giurisdizione ordinaria, ormai radicata (Cass. S.U. 21.12.1990, n. n. 12130). Qualora, invece, il fatto originario nella sentenza sia sostituito con un altro diverso (a parte la nullità della sentenza per il mancato rispetto del principio, tipico dei procedimenti sanzionatori - art. 521 c.p.p.-, della correlazione tra accusa e sentenza, applicabile anche al procedimento disciplinare nei confronti dei notai, Cass. 18.5.1994, n. 4866), per questo diverso fatto non potrà dirsi radicata la giurisdizione del giudice ordinario e quindi, se la decisione - per detto diverso fatto rientra nelle competenze del consiglio. notarile, il giudice ordinario - deve dichiarare il suo , difetto di giurisdizione.
10. Nella fattispecie, diversamente da quanto. ritenuto dal ricorrente, il giudice di appello non ha modificato. i fatti posti a base della decisione, ma accertata l'insussistenza degli addebiti mossi ai capi 1, 2a, 2b, e, 2c, ha ritenuto che l'illecito di cui al capo 2d, integrato dagli stessi elementi di fatto portati dall'esame del primo giudice ed oggetto della contestazione di incolpazione, giustificasse la sanzione della censura e non quella della sospensione, inflitta dal tribunale.
Entrambi i ricorsi vanno, pertanto rigettati. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001