Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persone non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli compete.
Commentario • 1
- 1. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( 393 c.p.) o estorsione (629 c.p.)?Gian Maria Nicotera · https://www.diritto.it/ · 1 novembre 2022
Differenze e analogie tra le due fattispecie incriminatrici Indice Gli artt. 393 c.p. e 629 c.p. Il primo orientamento Il secondo orientamento L'intervento delle Sez. Unite 1. Gli artt. 393 c.p. e 629 c.p. I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, previsti rispettivamente dagli artt. 393 e 629 del Codice Penale, presentano, da una prima lettura delle norme, diversi elementi in comune, i quali rendono difficile l'esatta individuazione del reato in determinate condotte criminose. L'art. 393 c.p. così recita: “Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice(1), si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2004, n. 26887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26887 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA CANNA Pasquale - Presidente - del 12/03/2004
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - rel. Consigliere - N. 552
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 8371/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR ON, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila del 28/9/2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienze la relazione del Consigliere Dott. Carmenini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Santi Consolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Cesare Borgia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
LL AN e ST IA (non ricorrente) furono chiamati rispondere di concorso in tentata estorsione aggravata e continuata davanti al Tribunale di Chieti, il quale, con sentenza del 15.3.1999, dichiarò - previa derubricazione dell'addebito in concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni - non doversi procedere nei loro confronti perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di querela.
Su gravame del P.M., la Corte d'Appello dell'Aquila dichiarava entrambi gli imputati colpevoli del reato loro originariamente ascritto e li condannava alle pene come in atti.
Ricorre per Cassazione il solo difensore del LL, il quale deduce tre motivi: A) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 110 c.p. in relazione al reato di tentata estorsione);
B) erronea applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione al reato di tentata estorsione;
C) falsa ed erronea qualificazione del reato ascritto (art. 629 in luogo dell'art. 393 c.p.), nonché dell'aggravante contestata.
In buona sostanza il ricorrente rileva che egli è stato chiamato a rispondere del reato solo a titolo di concorso e non per avervi dato corso direttamente e personalmente;
che, in realtà, egli si era limitato ad indicare alla creditrice un'agenzia di recupero ed andava, quindi, verificato se erano ravvisabili nei suoi confronti l'apporto causale e la volontà di cooperare alla verificazione del fatto;
che egli non era presente quando vi sarebbe stato l'uso di un'arma; che, per altro, neppure viene specificato l'oggetto dell'aggravante (uso di arma o numero delle persone); che non vi sono comunque state le minacce e l'azione è stata condotta nella convinzione ragionevole della legittimità della pretesa (reato di ragion fattasi).
Per esaminare e risolvere correttamente le questioni sollevate dal ricorrente è opportuno riepilogare l'episodio criminoso come ricostruito dai giudici di merito, attraverso la lettura combinata, perché conforme sul punto, delle due sentenze di primo e secondo grado.
Tale GR BR aveva ricevuto la fornitura di merci, del valore di circa 40 milioni, da parte della ditta Commer-ST, di cui è titolare il padre di ST IA;
ma non provvide mai a saldare il debito contratto.
La ST si rivolse al LL, il quale le consigliò di far capo a due individui (giudicati in separato giudizio), che si occupavano di recupero crediti.
Poiché GR BR era stato dichiarato fallito, la stessa ST dette l'indicazione di richiedere al pagamento al di lui figlio, GR AN, titolare di un negozio di abbigliamento ("è giusto che i figli paghino i debiti del padre ... qui c'è tanta roba ..."). Pertanto nel novembre 1994, in due distinte occasioni, presso il negozio di GR AN si presentarono, una volta tre persone - tra cui il LL - ed un'altra volta due persone, per richiedere il pagamento della somma dovuta dal padre, "mediante minacce di attentati all'incolumità fisica di GR AN" (v. sentenza di primo grado e capo d'imputazione).
Questi essendo i fatti, le conclusioni della Corte territoriale sono corrette.
Va precisato che, in tema di differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità di quest'ultimo reato non è sufficiente la sussistenza di una generica pretesa, indipendentemente dalla sua fondatezza, ma occorre che detta pretesa sia tutelata dall'ordinamento. Di conseguenza sussiste l'ingiustizia del profitto, e quindi il delitto di estorsione, se la violenza o la minaccia vengono usate dall'agente per ottenere l'adempimento di un'obbligazione che non è direttamente collegata al debitore, dato che non può prospettarsi azione giudiziaria nei confronti di terzi estranei al rapporto.
L'estraneità di GR AN al debito del padre è stata accertata dalla Corte abruzzese con ragionamento indenne da vizi, mentre l'asserita impresa familiare, inizialmente ritenuta dal Tribunale non trova fondamento nelle risultanze probatorie, ne' giustificherebbe comunque la pretesa afferente ad altra impresa, del solo GR BR.
Va, quindi, puntualizzato che il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale, atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto con la convinzione che quanto vuole gli compete (v. Cass. Sez. 6^ 0 4025/1993 RV 197397). Ma si deve ulteriormente affermare che quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia. In determinate circostanze e situazioni, pertanto, anche la minaccia dell'esercizio di un diritto, in sè non ingiusta, può diventare tale, se le modalità denotano soltanto una prava volontà ricattatoria, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio degli eventuali pagamenti, che fanno sfociare l'azione in mera condotta estortiva.
Una simile situazione ha voluto sottolineare la Corte di merito quando ha fatto riferimento all'azione di "un'organizzazione esterna costituita da più persone totalmente sconosciute". Il capo d'imputazione fa comprendere che l'aggravante consiste nell'azione commessa da più persone riunite;
lo svolgimento dei fatti da conto dell'attività nel suo complesso come facente capo anche all'attuale ricorrente, anche nell'episodio in cui non comparve materialmente, in quanto egli fu il tramite per l'organizzazione dell'intera condotta e vi prese parte nella fase più pregnante, quella che dette l'avvio al primo episodio di estorsione (tentata):
si tratta di valutazione coerente ai fatti e non sindacabile in questa sede.
Queste argomentazioni comportano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004