Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/1999, n. 6742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6742 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Bruno Frangini Presidente del 9.4.1999
1. Dott. Enzo Costanzo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Fabio Mazza Consigliere N. 1134
3. Dott. Antonio Merone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott.ssa Luisa Bianchi rel. Consigliere N. 27402/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da LI MO PO, n. a Milano il 6.10.1920
avverso la sentenza in data 14.1.1998 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Luisa Bianchi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in sede civile per il capo civile, e l'inammissibilità per il capo penale;
Udito il difensore, avv.to Nicola Adragna;
Udito, per le parti civili, l'avv.to Guido Romanelli. Svolgimento del processo
A seguito di complicazione sopravvenute dopo un intervento chirurgico di escissione di noduli tiroidei, BA NA decedeva e dell'evento letale veniva ritenuto responsabile MO PO LI, direttore dell'equipe medica che aveva effettuato l'intervento, al quale il OR addebitava il mancato apprestamento di misure cautelari per il caso di complicazioni emorragiche collegate ad interventi alla tiroide;
in particolare, riteneva il OR, così modificando il capo di imputazione secondo le risultanze dibattimentali, che dovesse essere prevista la stretta vigilanza del paziente nelle ore immediatamente successive all'intervento e allertato il personale paramedico affinché, in presenza di qualsiasi problema post-operatorio, attivasse tempestivamente l'intervento dei sanitari. Atteso che l'evento letale doveva ritenersi verificato per emorragia, con tali comportamenti, ascrivibili all'imputato e dal medesimo omessi, sarebbe stato possibile provocare il deflusso della massa ematica, impedire l'arresto respiratorio e le lesioni encefaliche, causa ultima del decesso.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'imputato, deducendone, preliminarmente, la nullità in quanto i fatti posti a base della sentenza di condanna, nella parte corrispondente all'addebito circa la mancata predisposizione dell'assistenza post-operatoria, non avrebbero formato oggetto di contestazione ne' sarebbero stati accertati;
nel merito sollecitava il proscioglimento con conseguente rigetto delle domande proposte dalle costituite parti civili. Al riguardo deduceva, con dettagliata esposizione di argomenti e precisi riferimenti alle risultanze processuali, che ci si trovava di fronte ad una emergenza rianimatoria di pretta competenza dell'anestesista e che pertanto unico responsabile era quest'ultimo, dott. TO;
che non vi era prova che si era instaurata una emorragia post - operatoria e che tale fosse la causa della dispnea, da ricondurre, invece, ad edema della laringe;
che la prevedibilità dell'evento emorragico non era dimostrata e che nessun rimprovero poteva essergli mosso con riferimento all'assistenza post-operatoria e alla organizzazione della medesima.
La Corte di Appello di Milano dichiarava estinto per prescrizione il contestato reato, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Propone ricorso per Cassazione il prevenuto per i seguenti motivi: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art.578 cod. proc. pen.; la Corte di appello, nel fare applicazione di tale disposizione che attribuisce al giudice di appello il potere di decidere sull'azione civile anche quando dichiara l'estinzione del reato, si è limitata a motivare in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp e non invece, come avrebbe dovuto confermando le statuizioni civili emesse in primo grado, in ordine alla responsabilità civile dell'imputato; 2) inosservanza o erronea applicazione di legge (artt. 129, 185, 522, 578, 597 e 648 c.p.p.) e difetto di motivazione in quanto: a) la Corte di appello non ha preso in considerazione le numerose risultanze cliniche, evidenziate con l'appello, contrastanti con quanto ritenuto dal OR e dal medesimo OR ignorate, ad es., le dichiarazioni dell'anestesista TO e del dott. Martello relative all'origine edematosa della crisi dispnoica della sig.ra BA;
b) la Corte di Appello è incorsa in errore laddove ha ritenuto di non poter procedere ad alcuna valutazione della condotta dell'anestesista TO, assolto con sentenza definitiva. Si è trascurato di considerare che l'efficacia delle sentenze è sempre limitata alle parti tra le quali il provvedimento è stato pronunciato, ma non pregiudica un diverso accertamento nei confronti di altri soggetti, come stabilito, in sede civile, dall'art.2909 cod. civ.; c) erronea è anche l'affermazione della Corte secondo la quale la dedotta questione di nullità - per mancata contestazione dello specifico profilo di colpa relativo all'onere di allertare il personale paramedico nell'evenienza di complicazioni post-operatorie - non sarebbe di ostacolo alla pronuncia dell'estinzione del reato;
l'assunto è errato in quanto la declaratoria di nullità sarebbe stata di ostacolo a che i detti fatti potessero essere presi in considerazione ai fini del 129 cpp e, in ogni caso, la nullità della sentenza del OR avrebbe travolto anche la condanna al risarcimento;
3)violazione di legge e difetto di motivazione per non avere la Corte di Appello indicato, nel pronunciare la estinzione del reato per prescrizione, quale termine di prescrizione ha ritenuto operante, quali cause di interruzione erano state eventualmente prese in considerazione ed in quale data la prescrizione si era compiuta.
Le parti civili hanno presentato memoria con cui resistevano ai motivi dedotti.
Motivi della decisione
I motivi dedotti con il presente ricorso attengono, da un lato, alla mancanza di motivazione sulla sussistenza della causa evidente di incolpevolezza, e, dall'altro, alla mancanza di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili.
Il ricorso è fondato sotto quest'ultimo profilo.
È giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte quella secondo la quale il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti civili e per tale decisione devono esaminare e valutare i motivi della impugnazione proposta dall'imputato, valutando criticamente la decisione adotta dal primo giudice;
dalla ritenuta mancanza di prova della innocenza degli imputati non può automaticamente farsi derivare la conferma della condanna al risarcimento dei danni (Cass.
1.3.97 n. 1983, Coltro - rv. 208657; Cass.
9.11.94 n. 11211, De Lillo - rv.199625). La "ratio" di tali principio è evidentemente quella di non privare di un accertamento pieno ed approfondito, che tenga conto di tutte le emergenze processuali, il soggetto, che pure prosciolto quanto alla responsabilità penale, vede però confermata la propria responsabilità civile, rimanendo assoggettato all'obbligo del risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, secondo la valutazione del giudice di appello, cui la norma sopra citata conferisce tale facoltà indipendentemente dalla pronuncia di una sentenza di condanna. La situazione rimane, ovviamente, identica allorché, come nel presente caso, il giudice si sia limitato ad una condanna generica, col riconoscimento di una provvisionale. È pertanto corretta l'interpretazione della norma prospettata dal ricorrente secondo la quale il rispetto del diritto di difesa impone al giudice penale di procedere ad una approfondita disamina dei motivi proposti dall'imputato, al fine di stabilire l'esistenza dei presupposti della responsabilità, il nesso di causalità, il grado della colpa, l'eventuale colpa concorrente di terzi, eventualmente contestati.
Risulta invece chiaramente dalla lettura dell'impugnata sentenza che il giudice di appello, dopo aver rilevato che per effetto del tempo trascorso doveva essere dichiarata la prescrizione del reato, si è limitato a compiere una indagine volta a verificare la insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e che, esaurita con esito negativo tale indagine, ha puramente e semplicemente confermato, a norma dell'art. 578 cpp, le statuizioni civili di cui all'impugnata sentenza. Andavano invece compiutamente delibati i motivi di appello dell'imputato, non essendo sufficiente, per quanto sopra detto, un esame condotto esclusivamente sotto il profilo della mancanza di evidenza di una causa di proscioglimento ex art. 129. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per quanto riguarda le statuizioni civili in essa contenute, con rinvio alla Corte di appello di Milano in sede civile, giudice individuato ex art. 622 cod. proc. pen., che provvederà ad un nuovo esame della responsabilità civile del LI.
Non sussiste, invece, il dedotto vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di estinzione del reato. Correttamente infatti la Corte di Appello ha escluso che sussistessero prove evidenti dell'innocenza dell'imputato sulla base delle risultanze processuali che, proprio per l'esistenza di contrastanti versioni sulle cause del decesso e sulla responsabilità dei soggetti intervenuti, non consentiva un diverso giudizio. In tale contesto si inquadra anche la omessa valutazione della posizione dell'anestesista TO, valutazione che potrà essere eventualmente rilevante in sede civile, ma che non poteva certo portare a quel proscioglimento pieno dell'imputato sotto il profilo dell'evidenza della prova richiesta dall'art. 129 comma secondo. A tale proposito va tuttavia precisato che non può essere condivisa l'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, secondo la quale non potrebbe più discutersi della responsabilità dell'anestesista TO, essendo il medesimo stato assolto con sentenza passata in giudicato. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass.
9.10.80 n. 10271, Bruno - rv.146168;
Cass. 29.7.88 n. 8451, Jangad - rv.178990) l'effetto preclusivo del giudicato si verifica soltanto nei confronti dei soggetti per i quali si è esaurita l'azione penale;
pertanto, anche quando un imputato è assolto con sentenza irrevocabile, non è esclusa una diversa valutazione del suo comportamento da parte di altro giudice al fine di accertarne l'incidenza sulla responsabilità di altro soggetto, in particolare ai fini civili.
Corretta appare anche la decisione del giudice di merito in ordine all'eccezione procedurale di mancata contestazione dell'accusa, atteso che l'eventuale nullità verificatasi non si sarebbe comunque risolta nell'evidenza della prova dell'innocenza, richiedendosi a tal fine la rinnovazione degli atti nulli, e non poteva pertanto impedire la dichiarazione di prescrizione.
Da ultimo, per quanto riguarda le contestazioni mosse circa il computo del termine di prescrizione del reato, è sufficiente osservare che la prescrizione non si è verificata nel corso del giudizio di primo grado atteso che il relativo termine, interrotto quanto meno dal decreto di citazione a giudizio, ammontava a sette anni e mezzo, non decorsi tra la data del fatto (31.1.90) e quella della sentenza (6.3.97).
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili, (art.541 cod. proc. pen.), in considerazione delle posizioni rispettivamente assunte e della particolarità delle questioni decise.
P.T.M.
La Corte:
- annulla l'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in sede civile per quanto di competenza;
rigetta nel resto nel resto il ricorso dell'imputato;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999