Sentenza 12 gennaio 1995
Massime • 1
In tema di diffamazione col mezzo della stampa, i limiti che circoscrivono l'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca sono rappresentati - oltre che dall'oggettivo interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica - dalla correttezza con la quale essi vengono narrati, in modo da evitare gratuite aggressioni all'altrui onorabilità, e dalla corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli esposti (principi, rispettivamente, della contingenza e della verità). La relativa valutazione va effettuata con riferimento non solo al contenuto letterale dell'articolo, ma anche alle modalità complessive, con le quali la notizia viene data, sicché decisivo può essere, tra l'altro, l'esame dei titoli e dei sottotitoli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1995, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1995 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 12 4 1995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1 PENALE SENTENZA
N. 36 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Past Scopelliti Presidente
1. Dott. B Succussi Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 35021 84 2. >>> JA LL
US Subutini 3. >>>
Seven Chieft CORTE SUPREMA DLCASSAZIONE.
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UFFICIO COME ha pronunciato la seguente Rilasciata cople studio AS MOSSON, SENTENZA SiG. per dirity 18000 sul ricorso proposto da 1 14 MAK 2000- AL CANCELLIERE
FA EN uto a Civitavecchia 6.4. 1924 LIRE 21100 CANCELLE
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BD706154 avverso la sentenza i. 8-1- 103-1994 Sella BD706153
Cont : Appelle di Rom-бі BD706152
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Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, BD706158=
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere BD706157
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Celty, per la parte civile, Pavy. Fiamond- Luly::
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale St lion Esposito
che ha concluso per in get see ཀ(༡、ཀྭ
Udit i difensor Svolgimento del processo
ENio FA veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere, quale direttore del giornale "la Repubblica", di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in concorso con persona rimasta sconosciuta ( artt. 110 e 595 c.p., 13 e 21
in danno di Vittorio legge 8.2.1948 n. 47) "
querelato a seguito LA, il quale lo aveva
dell'articolo, pubblicato, in cronaca di Roma, nel numero del 29-30 marzo 1987 di detto giornale, con
il titolo "sgominata una gang di truffatori
compravano merce con assegni a vuoto": l'articolo
dava notizia dell'arresto di sei persone, tra le di quali il LA, coinvolte nell'acquisto generi alimentari mediante rilascio di assegni bancari privi di copertura, ed in successive azioni
3 far desistere dirette aintimidatorie danneggiati dall'intenzione di sporgere denuncia.
nel corso del quale All'esito del dibattimento
-
il LA riconosceva di essere sottoposto a procedimento penale per i fatti in questione, per i quali era stato anche arrestato ma subito rilasciato il Tribunale, con sentenza del 4 luglio 1990,
affermava la responsabilità dell'imputato, che condannava alla pena di lire 200.000 di multa ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. cui assegnava la provvisionale di lire
5.000.000.
Provvedendo sull'impugnazione proposta dall'imputato, la III sezione della Corte di Appello
di Roma, in data 11 aprile 1991, confermato il carattere diffamatorio dello scritto, rilevato che
' però, del tutto la prova che lo FA mancava avesse in qualche modo concorso con l'ignoto cronista locale, e ravvisato nel fatto il reato di cui all'art. 57 c.p. per avere l'imputato omesso di esercitare il dovuto controllo, dichiarava estinto il reato per amnistia ai sensi del d.p.r. 12 aprile
1990 n. 75, confermando la statuizioni civili.
tale decisione proponevano ricorso per Avverso
cassazione il Procuratore Generale e l'imputato.
I l 24 giugno 1992 la Corte Suprema
- sezione V
' respinto il secondo motivo del ricorso dell'imputato, relativo alla dedotta violazione dell'art. 477 c.p.p. 1930, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annullava la predetta sentenza limitatamente all'applicazione dell'amnistia, dichiarava assorbito il motivo di
ricorso dell'imputato concernente tra l'altro,
la asserita violazione degli artt. 51 c.p. e 21 ' e rinviava per nuovo giudizio al riguardo cost. -
ad altra sezione della stessa Corte territoriale.
Osservava che - fermo restando il punto, non
investito dal ricorso, che lo FA deve rispondere del reato, di natura colposa ed omissiva,
di cui all'art. 57 c.p.
- 1'amnistia non essendo noto l'autore della pubblicazione. stataera applicata in violazione dell'art. 1 lett. b) del decreto di clemenza.
Nel conseguente giudizio di rinvio, la II sezione
della menzionata Corte territoriale con sentenza del
10 marzo 1994 confermava la decisione del Tribunale,
ribadendo il contenuto ritenuto oggettivamente
,
lesivo della reputazione del LA,
dell'articolo in questione conseguente
- con responsabilità del direttore del giornale ex art. 57 stato il predetto presentato come
, essendo c.p. -
appartenente ad una gang di truffatori, ed essendo stati i fatti esposti come se definitivamente senza alcuna cautela nel riferirli, accertati, leal momento del servizio giornalistico, sebbene "
indagini fossero appena all'inizio. Nè ricorreva l'ipotesi dell'attribuzione di un fatto determinato, di cui all'art. 596 comma 3 c. p.,
nella esposizion e consistendo l'articolo
3 riassuntiva di di condotteuna molteplicità
criminose, non riferite ad episodi singolarmente e precisamente individuati, con la conseguenza che l'indagine sulla verità dei fatti, esposti nel servizio giornalistico, non doveva essere compiuta. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, sulla base di tre motivi.
Con il primo, deduce la violazione del principio di diritto, enunciato dalla Corte Suprema avendo la sentenza impugnata suo dire, negato " a l'esistenza stessa del diritto di стопаса, riguardo al quale il giudice della legittimità, nel dichiarare assorbito il primo motivo del ricorso dell'imputato, aveva Osservato che l'esame del merito avrebbe potuto "risolversi anche in favore della tesi difensiva sul corretto esercizio del diritto di cronaca" nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta offensività dell'articolo :
diversamente, infatti, da quanto affermato dal giudice del rinvio, l'articolo dava adeguato risalto alle circostanze che i fatti narrati erano emersi nel corso di un'operazione di polizia e che gli imputati erano stati arrestati" e, dunque, non ancora giudicati.
4 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 1 lett. b) del d.p.r. 12 aprile 1990 n. 75 : è vero, si afferma, che la norma riguardo al "
reato, di cui all'art. 57 c.p.. esclude 1'amnistia quando sia ignoto l'autore del fatto, ma tale
limitazione deve intendersi riferita alle ipotesi,
in cui ricorra l'aggravante del fatto determinato,
nella specie esclusa dal predetto giudice . Con il terzo, allega l'intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione
1. Non sussiste la violazione dell'art. 546 comma
1 c.p.p. 1930, dedotta con il primo motivo.
con la sentenza del 24E' vero, infatti, che
giugno 1992, questa Corte Suprema, nel dichiarare assorbito il primo motivo di ricorso dell'imputato,
aveva avvertito che l'esame del merito avrebbe potuto "risolversi anche in favore della tesi difensiva sul corretto esercizio del diritto di cronaca", e, tuttavia, non è men vero che
1'indagine, così demandata al giudice del rinvio,
invero, dainvolgeva non già la sussistenza
- del diritto di cronaca, come nessuno contestata invece sostiene il ricorrente, sibbene la correttezza del relativo esercizio e. dunque,
5 l'osservanza dei limiti, posti al riguardo dalla
legge.
Trattandosi. pertanto, di una quaestio facti,
e di pieno ed autonomo era il potere di accertamento valutazione del giudice del rinvio, ai fini della
libera formazione del proprio convincimento ( Cass.
27 aprile 1987, Salerno), dal momento che la norma
pone limitazioni alla potestà decisoria del giudice relativamente alle sole questioni di diritto :
limitazioni pertanto, non estensibili ad altri "
casi.
Passando a stabilire se la Corte territoriale abbia adeguatamente e logicamente motivato il ritenuto superamento di tali limiti come è altresì
negato dal ricorrente con lo stesso primo motivo.
deve preliminarmente ribadirsi in diritto, che
essi sono rappresentati, oltre che dall'oggettivo interesse che i fatti narrati rivestano per interesse del quale, nella l'opinione pubblica
-
specie, giammai si è posta in dubbio la ricorrenza
་ ་། dalla correttezza con la quale essi vengono narrati,
in modo da evitare gratuite aggressioni all'altrui
tra i fatti onorabilità, e dalla corrispondenza principi,
)
accaduti e quelli esposti rispettivamente, della continenza e della verità). Questa Corte Suprema, nell'enunciare tali limiti ( in tal senso, da ultimo, sez. I. 21.2.1994, Festa).
ha altresì avvertito che la relativa valutazione va effettuata con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma anche alle modalitàletterale
complessive con le quali la notizia viene data,
sicché decisivo può essere, tra l'altro, l'esame dei titoli e dei sottotitoli ( sez. V, 31 agosto 1993,
Renga ).
Nella specie, la decisione impugnata ha ritenuto che la notizia del coinvolgimento del querelante nel nell'attività delittuosa fosse stata riferita servizio giornalistico inin violazione,
particolare, del principio della continenza, ed è
pervenuta a tale conclusione attribuendo speciale rilievo al contenuto del titolo e dell'occhiello, ed osservando che i fatti erano stati esposti come se
definitivamente accertati, senza alcuna cautela nel riferirli, sebbene al momento della pubblicazione
,
dell'articolo, l'inchiesta fosse appena all'inizio.
Avendo la Corte territoriale maturato tale prevalenza, pur nel contrasto convincimento dando titolo ( ed occhiello ) e contenuto tra sussistono i vizi dell'articolo, ai primi, non
dedotti di travisamento del fatto ed omessa
7 considerazione di circostanze decisive, prospettati
$ prescindendo dal titolo e dal ricorrente dall'occhiello, alla stregua del solo testo dell'articolo. Del tutto legittima è, infatti, la prevalenza, come sopra attribuita dai giudici del rinvio : ciò,
per quanto premesso e per il rilievo che l'attenzione del lettore si concentra sui fatti, che gli vengono segnalati con maggiore evidenza.
Talché, se la certezza di un comportamento criminoso, a taluno ascritto, manifestata nel titolo e nell'occhiello di un servizio giornalistico, venga nella specie, in qualche modopoi, come
ridimensionata nel testo dell'articolo,
legittimamente il giudice del merito nondimeno ravvisa l'inosservanza del principio di continenza. 2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile,
a norma dell'art. 546 comma 2 prima parte c.p.p.
1930, in quanto ha ad oggetto una questione l'amnistiabilità del reato a i sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) del d.p.r.
- già 12.4.1990 n. 75
risolta, in senso negativo, dalla citata sentenza del 24 giugno 1992.
Nè rileva che la questione a sostegno della quale si richiama un precedente giurisprudenziale, le
0
0 peraltro intervenuto in sede di applicazione di un
provedimento clemenziale emanato antecedentemente alla commissione del reato, per il quale si procede,
e. pertanto, ad esso inapplicabile sia prospettata in termini diversi, da quelli enunciati nella sentenza di annullamento, poiché la preclusione,
interno, così formatosi, determinata dal giudicato copre il dedotto ed il deducibile (sez. VI,
9.12.1992, Campus).
3. Fondato è, invece, il terzo motivo.
Trattandosi, infatti, di delitto, punito con pena edittale inferiore , nel massimo, a cinque anni di reclusione, il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo ( artt. 157 n. 4 e 160 ultimo comma c.p.), è maturato il 30 settembre 1994.
Deve, conseguentemente, disporsi l'annullamento,
senza rinvio, della sentenza essendo il reato '
estinto per prescrizione.
4. A norma dell'art. 578 nuovo c.p.p., applicabile anche ai procedimenti proseguiti, come il presente, con l'applicazione delle norme anteriori (art. 245 comma 2 lett. n disp. trans.), essendo stato come sopra respinto il primo motivo di ricorso e la responsabilità pertanto, confermata conseguentemente confermate le le dell'imputato, vanno
9 statuizioni civili delle sentenze di merito. con la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della costituita parte civile, delle ulteriori spese,
liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili della sentenza e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile, che liquida in lire 1.500.000. Rigetta ne resto.
Roma, 12 gennaio 1995.
Il President Il Consigliere est. dał Een natin,
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Sacripanti Leonardo 1 1 MAR, 1395
IL COLLADORATORE
DI GANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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