Sentenza 3 marzo 2009
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo di immobili, strutture e apparecchi costituenti l'azienda funzionalmente ed economicamente produttiva (nella specie un tomaificio), allorché essi siano impiegati per lo svolgimento dell'attività lavorativa prevalente di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, essendo l'imposizione del vincolo funzionale ad impedire la prosecuzione dello sfruttamento di manodopera illegale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2009, n. 18550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18550 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/03/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 880
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 43026/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HU JI n. il 28/04/1974;
avverso ORDINANZA del 4/07/2008 del TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI Grazia;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI CASOLA Carlo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 4 luglio 2008 il Tribunale del riesame di Venezia ha respinto il ricorso proposto da Hu JI contro il provvedimento 16 giugno 2008 del GIP del Tribunale in sede che aveva disposto il sequestro preventivo dei beni strumentali all'esercizio di un tomaificio in Fossò, gestito dal ricorrente, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12, per avere impiegato nella fabbrica lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno poiché dal verbale della Guardia di Finanza risultava che ben sei dei dieci lavoratori dell'azienda erano clandestini. Il ricorrente, premesso che il lavoratore Hu EN AN avrebbe avuto il permesso di soggiorno, per cui i lavoratori irregolari sarebbero stati cinque, aveva invocato il principio giurisprudenziale per cui non potevano essere sottoposti a sequestro preventivo gli immobili, le strutture e gli apparecchi costituenti l'azienda funzionalmente ed economicamente produttiva in ragione della occupazione non totalitaria o prevalente di lavoratori privi di permesso di soggiorno, in quanto in tal caso non vi sarebbe stato rapporto di pertinenzialità rispetto al reato citato, ma il Tribunale ha ribadito che il verbale della Guardia di Finanza costituiva prova del fatto che la maggioranza dei lavoratori erano clandestini, mentre il ricorrente non aveva offerto la prova contraria, per cui il sequestro dei macchinari costituiva l'unico modo per impedire la prosecuzione dello sfruttamento della manodopera irregolare. Ha proposto ricorso per cassazione Hu JI personalmente ribadendo che il Tribunale aveva erroneamente valutato gli atti contenuti nel fascicolo processuale poiché dal provvedimento di sospensione della attività sottoscritto in data 13 giugno 2008 dagli Ispettori del Ministero del Lavoro si leggeva che, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, il datore di lavoro avrebbe dovuto regolarizzare la lavoratrice Hu FE, il che dimostrava che la suddetta era regolare in Italia anche se lavorava in nero.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Il ricorso è in effetti manifestamente infondato e deve essere, come tale, dichiarato inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Quanto al fumus commissi delicti, occorre rilevare che la contestazione ha riguardato il reato di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.
Di tale reato è stata correttamente ritenuta la sussistenza in base alle emergenze processuali, risultando dall'atto impugnato che la Guardia di Finanza aveva trovato nell'opificio diversi lavoratori stranieri clandestini e comunque non lo contesta neppure il ricorrente. D'altronde, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il controllo nel merito relativo ad un provvedimento di sequestro non esige la cognizione della sussistenza del reato e dei reati ipotizzati, essendo sufficiente la delibazione prima facie che il fatto, per cui si procede, sia preveduto dalla legge come reato. Questo in quanto il controllo del giudice, in tema di misure cautelari reali ed al contrario di quanto avviene per le misure cautelari personali, non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi alla astratta possibilità di assumere il fatto attribuito ad un soggetto ad una determinata ipotesi di reato. Quanto al "periculum in mora" che, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1 legittima il sequestro preventivo, la nozione di
"cosa pertinente al reato" a tali fini è in effetti riferibile alla cosa che ha un nesso strumentale con il reato. Questo legame, però, è astrattamente possibile in un numero indefinito di casi, sicché, onde evitare di incidere in modo estremamente gravoso sul diritto di proprietà e d'uso del bene, si deve accertare che la individuata relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificità, della stabilità ed indissolubilità strumentale e che nel contempo il sequestro sia diretto alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa da parte dell'imputato o dell'indagato costituisca un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (v., per tutte, Cass. sez. 3^, 6.8.1995 n. 2734, Rv. 202292; Cass. sez. 4^, 21.2.2004 n. 5302, Rv. 227096; Cass. sez. 6^, 9.2.2000 n. 632; Rv. 215737). Ne deriva che è incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito qualora il provvedimento impugnato sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata. Il che sicuramente sussiste nel caso in esame poiché è stato correttamente rilevato che i beni strumentali del tomaificio e cioè nella sostanza i macchinari erano impiegati proprio per lo svolgimento della attività lavorativa da parte dei clandestini, per cui la loro disponibilità da parte del proprietario avrebbe consentito la prosecuzione dello sfruttamento di manodopera illegale. E ciò giustifica la misura adottata.
La tesi del ricorrente per cui nel caso in esame non vi sarebbe stato rapporto di pertinenzialità rispetto ai beni strumentali dell'azienda in ragione del fatto che la metà dei lavoratori non era clandestina trova in effetti riscontro in un orientamento giurisprudenziale per cui non possono essere sottoposti a sequestro preventivo l'immobile, le strutture e gli apparecchi costituenti l'azienda funzionante ed economicamente produttiva in ragione della occupazione non totalitaria o prevalente di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (v. Cass. sez. 1^ n. 34605 del 2007, rv. 237683 ), però è smentita in fatto dal rilievo che la Guardia di Finanza ha trovato sei clandestini su dieci, mentre l'invito a regolarizzare la lavoratrice Hu FE non dimostra certo che fosse regolare in Italia, poiché al contrario dagli atti emerge che la suddetta è stata sottoposta ad indagini per immigrazione clandestina e che le è stata contestata anche la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 in quanto era priva di documenti. Alla
inammissibilità del ricorso conseguono per legge le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009