Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2026, n. 17732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17732 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
17732-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
- Presidente-
Sent. n. sez. 235/2026
GA De IC
EL OZ
CC 17/03/2026
TA CI
- Relatore -
R.G.N. 4490/2026
ER ND
AN AG
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE IR AG nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 09/12/2025 del Tribunale di Cagliari
udita la relazione svolta dal Consigliere TA CI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo nonché del secondo motivo nella parte in cui è stata dedotte l'insussistenza del pericolo di fuga;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Cagliari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza emessa il 3/11/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di AG IR LE in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 314 cod. pen. con la misura dell'obbligo di dimora, con divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno.
2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione AG IR LE, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere. Il Tribunale ha confermato la gravità indiziaria del delitto di partecipazione all'associazione in difetto di dati di fatto comprovanti tanto l'effettiva sussistenza di una struttura organizzativa e di un accordo stabile tra gli associati, quanto l'affectio societatis in capo al ricorrente. Le condotte contestate all'indagato, in realtà, sono state realizzate nell'ambito del solo rapporto diretto e unipersonale con il coindagato ER SA, non esistendo alcun elemento da cui desumere la conoscenza dell'altrui condotta. L'argomento speso sul punto dal Tribunale, secondo cui le attività illecite del ricorrente avrebbero richiesto la costituzione di una sia pur rudimentale struttura associativa, è stato desunto dalla mera circostanza, di per sé insufficiente, dell'impiego di plurime compagini societarie, alcune delle quali riconducibili a LE. Al più emergerebbe, dalle stesse motivazioni del Tribunale, un concorso di persone nel reato continuato.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. b) e c) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose. Il Tribunale, a fronte dell'allegazione difensiva di specifiche circostanze idonee a smentire il pericolo di fuga, ne ha confermato l'esistenza, valorizzando dati in parte neutri, quali la condizione di extracomunitario dell'indagato, e in parte meramente congetturali, quali l'ipotizzato trasporto di denaro contante durante i viaggi effettuati dal ricorrente al fine di preparare la fuga, obliterando, invece, i plurimi dati di segno contrario, quali le documentate condizioni di salute dell'indagato e la conoscenza della pendenza del procedimento sin dal maggio 2025, nonostante la quale l'indagato, pur avendone la possibilità, non si era trasferito stabilmente in Brasile. Quanto al rischio di recidiva, il Tribunale ne àncora la sussistenza allo stretto legame con il coindagato SA e al possibile ricorso alle influenti conoscenze politiche di quest'ultimo, con le quali si suppone che anche l'odierno ricorrente abbia avuto contatti. Si tratta di prognosi meramente congetturale, che non tiene conto dell'attuale sottoposizione del coindagato SA alla misura degli arresti domiciliari e dell'intervenuto sequestro delle società utilizzate per la commissione dei delitti, che, nell'impostazione accusatoria, hanno costituito lo strumento per la prosecuzione dell'attività illecita. Il Tribunale, inoltre, non ha
adeguatamente valutato la distanza temporale dei fatti contestati all'indagato, risalenti al luglio 2024, che costituisce elemento idoneo a revocare in dubbio l'attualità delle esigenze cautelari. In ogni caso, la misura applicata viola il principio di proporzionalità che presiede alla scelta della misura cautelare implicante il minor sacrificio strettamente necessario per la tutela delle esigenze cautelari, da individuarsi, nel caso di specie, al più in una misura interdittiva.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 291, comma 1-quater e 292, comma 3-bis cod. proc. pen. e nullità sia dell'ordinanza genetica, sia dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale per omesso interrogatorio preventivo dell'indagato. Il Tribunale, in parziale accoglimento del motivi di riesame, ha escluso la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio che, così come il pericolo di fuga, esonera dall'obbligo di procedere all'interrogatorio preventivo, rigettando, tuttavia, l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica in ragione della ritenuta sussistenza pericolo di fuga, con una motivazione meramente apparente e basata su dati congetturali.
3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Va, in via pregiudiziale, valutata la censura prospettata con il secondo e il terzo motivo, avente valore assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, relativa alla dedotta insussistenza del pericolo di fuga ed alla conseguente violazione dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., causa di nullità dell'ordinanza genetica ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
3. Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità della dedotta eccezione di nullità. Va rammentato che la necessità di procedere all'interrogatorio c.d. preventivo della persona sottoposta alle indagini da parte del giudice competente all'adozione della misura è contemplato dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114 del 9 agosto 2024 (in vigore il 25 agosto 2024 e, dunque, senz'altro applicabile al caso in esame). L'obbligo di procedere ad interrogatorio preventivo presidiato dalla previsione di nullità dell'ordinanza cautelare che non sia stata preceduta dal
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compimento di esso, contenuta nell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. - è circoscritto ai casi in cui non ricorra una esigenza cautelare di carattere ostativo, essendo state considerate tali innanzitutto quelle di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen. Pertanto, allorché sussistano il "pericolo di inquinamento della prova" (art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) oppure il "pericolo di fuga" (art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), il procedimento applicativo della misura cautelare è quello originariamente previsto, che non ammette alcuna forma di coinvolgimento della persona sottoposta alle indagini, posticipato, invece, alla fase successiva all'esecuzione e attuato mediante l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. Il legislatore ha attribuito, altresì, carattere ostativo alla "sussistenza" dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soltanto, però, se essa emerge "in relazione" a uno del delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) o all'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., ovvero a gravi delitti commessi con l'uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Quanto alla sanzione di nullità prevista dall'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'omissione dell'interrogatorio preventivo o anticipato dà luogo ad una nullità diversa da quella dell'omesso interrogatorio di garanzia, che inficia l'efficacia dell'ordinanza e che, secondo la giurisprudenza, non può neppure essere dedotta in sede di riesame (ex multis, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, [...], Rv. 286202). Poiché l'interrogatorio preventivo costituisce espressione del diritto di difesa personale dell'indagato ed è funzionale a realizzare l'effettività del diritto al contraddittorio anticipato tra il giudice e il (potenziale) destinatario del provvedimento restrittivo, esso costituisce elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, dell'esercizio del potere cautelare, cosicché la sua indebita omissione integra l'inesistenza originaria di un presupposto del titolo, che incide sulla validità dell'ordinanza genetica e sulla legittimità del potere coercitivo esercitato dal giudice e concretizza una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale. (v. Sez. 6, Sentenza n. 27444 del 09/07/2025, Rv. 288192-01; Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Rv. 288037-01). Il principio è stato, di recente, confermato dalle Sezioni Unite con sentenza pronunciata in data 15/01/2026 che, come risulta dalla relativa informazione provvisoria, ha dato risposta affermativa alla questione «se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more». Poiché, come già evidenziato, il mancato interrogatorio preventivo rende configurabile un vizio che incide sulla validità dell'ordinanza genetica e sulla legittimità del potere coercitivo del giudice, ne discende che il giudice del riesame non può esercitare il potere integrativo e sanante, pure previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che non può essere svolto, invece, quando l'ordinanza emessa sia inficiata da un vizio genetico. L'omesso interrogatorio compromette le garanzie difensive dell'indagato e, come già affermato da questa Corte, ammettere, in tale caso, il potere integrativo del Tribunale significherebbe attribuire efficacia sanante della nullità non alla scelta della "parte", indagato o difensore, cui è rimessa l'eccezione di nullità, ma al giudice (così Sez. 6, n. 17916/2025 e Sez. 6, n. 17916/25 cit.). Nel caso in esame, l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è stata tempestivamente dedotta dall'odierno ricorrente che, con il ricorso proposto innanzi al Tribunale del riesame, ha sollecitato sia l'annullamento dell'ordinanza genetica per carenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, sia la declaratoria di nullità della medesima ordinanza derivante dall'omesso interrogatorio preventivo nonostante l'assenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga erroneamente ritenuti dal primo giudice.
4. L'eccezione, pur ammissibile, è, tuttavia, infondata. Il Tribunale, nel condividere le doglianze difensive in punto di insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ha invece confermato, con motivazione tutt'altro che illogica o apparente, le valutazioni già operate dal primo Giudice quanto al pericolo di fuga, ritenendo infondate le argomentazioni di segno contrario prospettate dalla difesa, e valutando tale pericolo esistente al momento dell'adozione dell'ordinanza genetica e ancora attuale nella fase della decisione dell'impugnazione. Secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata, l'odierno ricorrente si era doluto, in sede di riesame, della astrattezza delle valutazioni operate dal primo Giudice, che aveva omesso di considerare la circostanza che l'indagato, a seguito del sequestro preventivo disposto contestualmente all'applicazione della misura cautelare, era ormai privo delle disponibilità finanziarie che, secondo quella valutazione, gli avrebbero consentito di "organizzare in breve tempo la fuga". Il pericolo di fuga, peraltro, sarebbe stato smentito dalla circostanza che nessuna
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condotta prodromica alla fuga era stata posta dagli indagati, nonostante già dal mese di maggio 2025 "avessero contezza della pendenza del procedimento o quantomeno del rischio che si fosse una indagine in corso", in ragione dell'avvenuto rilascio al coindagato SA, in data 29/05/2025, della certificazione ex art. 335 cod. proc. pen. che recava "l'iscrizione dell'odierno procedimento a suo carico" e delle notizie pubblicate sulla testata giornalistica "Indip" riportanti riferimenti alle indagini nonché al nominativo e all'immagine dell'indagato. Del tutto congetturale, poi, doveva ritenersi la valutazione del primo Giudice circa la disponibilità da parte dell'indagato di una rete di collegamenti all'estero, non confermata da attività di intercettazione o di pedinamento, e non risultando comunque accertato nessun flusso monetario rilevante verso l'estero, laddove, in realtà, i viaggi documentati erano da ricondursi a ragioni di famiglia, quali il decesso della madre e la malattia della nonna. La difesa dell'indagato aveva, altresì, depositato innanzi al Tribunale, documentazione medica attestante condizioni di salute di LE ritenute non compatibili con una fuga all'estero, comunque mai concretizzata, posto che egli era sempre rientrato in Italia. Tali rilievi, riproposti con l'odierno ricorso, non sono idonei a scalfire la valenza logico dimostrativa delle argomentazioni del Tribunale, che ha confermato la correttezza della valutazione del primo Giudice fondata su plurimi dati di fatto, quali la condizione di extracomunitario dell'indagato e i frequenti viaggi all'estero da questi effettuati tra la fine del 2024 e l'aprile del 2025, risultanti dai controlli cui egli era stato sottoposto presso gli aeroporti di Roma e Napoli (compiuti peraltro a spese dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Regione autonoma della Sardegna, ai cui danni risultavano commessi i plurimi episodi di peculato) e deponenti per l'oggettiva sussistenza di stabili collegamenti con l'estero, tali da rendere attuale il pericolo di fuga, avuto riguardo anche alla improbabilità di una estradizione dal Paese natio (Brasile) e della pena severa che potrebbe essere Irrogata al termine del processo. Quanto agli elementi addotti dalla difesa, il Tribunale ne ha ritenuto l'inidoneità a revocare in dubbio il pericolo di fuga, considerato che il rientro in Italia dell'indagato (indicato dalla difesa quale dato incompatibile con la volontà di sottrarsi ad una indagine di cui l'indagato avrebbe avuto già contezza) era, in realtà, avvenuto in epoca precedente all'asserita conoscenza della pendenza del procedimento, risalente, secondo la prospettazione della difesa, al maggio 2025, aggiungendo che le ragioni sottese alle trasferte all'estero, non accertate, potevano, in ipotesi, ricondursi anche alla preparazione della fuga. Sul punto va rilevato che se è vero, come lamentato dalla difesa, che l'affermazione del Tribunale secondo cui nel corso dei viaggi all'estero l'odierno ricorrente potrebbe avere portato con sé denaro non tracciato da destinare al suo
mantenimento all'estero non risulta collegata ad alcuna emergenza investigativa, tuttavia tale affermazione è formulata in via di mera ipotesi, alternativa alle allegate ragioni familiari di tali viaggi, per vero anche queste non riscontrate, se non limitatamente al certificato di decesso della madre avvenuto nel mese di novembre 2024. Rimane fermo, invece, il rilievo che assume il duplice dato oggettivo della esistenza di collegamenti stabili con il Brasile, Paese di origine dell'indagato ove, secondo la sua stessa prospettazione, egli dispone di una rete familiare, e della frequenza dei viaggi effettuati da LE, che, secondo quanto pure prospettato in sede di riesame, in una delle ultime occasioni (ovvero nell'aprile 2025), era "dovuto rientrare in Italia per effettuare il trasloco dalla sua abitazione di residenza dalla quale era stato sfrattato, ciò che, peraltro, risulta non privo di riflessi in punto di effettiva stabilità abitativa del ricorrente nel territorio italiano. A ben vedere, le argomentazioni con le quali si censurano le conclusioni del Tribunale riguardano circostanze in parte irrilevanti, in quanto sopravvenute alla valutazione del primo Giudice (quali la mancanza di mezzi finanziari all'esito del sequestro preventivo disposto contestualmente alla misura), in parte non riscontrate (quali la contezza dell'indagine in ragione della certificazione di cui all'art. 335 cod. pen. rilasciata in favore del coindagato SA nel maggio 2025, la cui conoscenza a quella data da parte dell'odierno ricorrente è solo allegata), o, infine, circostanze neutre quali le notizie pubblicate sugli articoli di giornale, successive al rientro in Italia dell'indagato, oltre che di poco precedenti all'emissione dell'ordinanza genetica (3/11/2025). Così come privo di rilievo è il riferimento alle condizioni di salute dell'indagato, la cui allegata incompatibilità con un trasferimento definitivo è smentita proprio dai suoi frequenti viaggi all'estero.
fuga.
Non rileva, infine, l'allegata assenza di attività materiali prodromiche alla
Va infatti ribadito che il pericolo di fuga, quale fattore preclusivo rispetto all'attivazione del contraddittorio preliminare con l'indagato, va ricostruito in linea con l'esegesi formatasi in relazione all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dovendo esserne apprezzate, anzitutto, concretezza ed attualità. Tali requisiti, come chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 39728 del 02/10/2025, Rv.288979-01), non comportano necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici;
è sufficiente al riguardo accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo
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e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, [...], Rv. 274220 01; Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267135 -01).
5. È ugualmente infondata l'ulteriore censura prospettata con il secondo motivo di ricorso, concernente l'apprezzamento del rischio di recidiva e il rispetto del principio di proporzionalità nella scelta della misura. Le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato appaiono esaustive e immuni da vizi, sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 174 comma 1, lett. c), sia con riferimento alla scelta della misura dell'obbligo di dimora applicata in sostituzione di quella più gravosa degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha valorizzato plurimi elementi deponenti per un concreto e attuale pericolo di reiterazione quali la gravità e pluralità dei fatti di peculato oggetto di contestazione, le ingenti somme di denaro pubblico sottratte, la spregiudicatezza utilizzata nella commissione dei reati, i cui proventi hanno consentito all'indagato di mantenere un elevato tenore di vita, unitamente alla possibilità di ricorso alle influenti conoscenze politiche del coindagato SA, con cui LE aveva nel corsa degli anni consolidato uno stretto legame. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha tenuto conto dell'attuale situazione detentiva del coindagato SA (sottoposto agli arresti domiciliari) nel giudizio relativo alla pregnanza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, valorizzando tale elemento ai fini della sostituzione della misura degli arresti domiciliari originariamente applicata all'odierno ricorrente con quella dell'obbligo di dimora, nel rispetto del principio di proporzionalità.
6. È invece fondato il primo motivo, con il quale si censura la gravità indiziaria con riferimento al reato associativo, nei limiti di seguito precisati. Va premesso che, secondo un consolidato orientamento, in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione e che il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato, mentre non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, Sentenza n. 1083 del 20/02/1998, Rv. 210019-01). Ne consegue che, quando sia denunciato un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla
consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre non sono ammissibili censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460-01).
7. La gravità indiziaria del reato associativo viene affermata sulla base di dati di fatto ritenuti indicativi dell'esistenza di una struttura organizzativa stabile, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di peculato. Secondo quanto risulta dalla ricostruzione della vicenda operata nel provvedimenti dei Giudici di merito, al ricorrente è contestata la condotta di partecipazione, unitamente a IA SA CA, ad una associazione per delinquere promossa, diretta e organizzata da VA ER SA, finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti di peculato, consistiti nella appropriazione di fondi di pertinenza dell'Agenzia regionale della Conservatoria della Sardegna, di cui VA ER SA era stato direttore esecutivo dal 21/01/2020 al 5/07/2024, tramite acquisti di beni mai consegnati all'Agenzia e procedure di affidamento di servizi, mai effettuati, in favore di diverse associazioni collegate tra loro e riconducibili agli indagati, anche per il tramite di soggetti falsamente indicati come legali rappresentanti nei contratti stipulati con l'Agenzia regionale. Dagli accertamenti bancari e dalle indagini documentali è emersa l'esistenza di un numero rilevante di associazioni e società (in particolare Orizzontenora S.r.l) riconducibili a ER SA e ai suoi familiari nonché all'odierno ricorrente, destinatarie delle somme sottratte all'Agenzia, nonché di diversi conti correnti riconducibili alle predette associazioni, gestiti da ER SA, da IA IA SA CA e da Giessler, su cui sono stati riscontrati gli incassi delle somme correlate agli acquisti di beni e servizi, poi ripartiti tra le diverse associazioni. Il Tribunale afferma che non vi è dubbio che gli indagati disponevano di associazioni "fasulle" di cui erano legali rappresentati o di cui avevano comunque la gestione soprattutto economica, essendo i titolari effettivi dei conti correnti ed in capo alle quali confluivano le risorse indebitamente sottratte all'agenzia e che, dunque, vi era una struttura organizzativa idonea a realizzare il comune progetto
criminoso, nell'ambito della quale ciascuno svolgeva un ruolo. In particolare, ER SA, quale direttore esecutivo dell'agenzia, curava la parte amministrativa del progetto, predisponendo affidamenti diretti di beni e servizi, pilotando gli stessi in favore delle associazioni a disposizione del gruppo, simulando l'avvenuta loro esecuzione, mentre i coindagati si occupavano della predisposizione e presentazione all'agenzia della documentazione necessaria per ottenere affidamento e simularne l'esecuzione, provvedendo poi alla distribuzione del profitti di volta in volta conseguiti. Il rilevante numero dei peculati, l'esteso arco temporale di commissione dei delitti con modalità sovrapponibili tra loro (anche a mezzo della predisposizione di atti falsi) costituirebbero, nella prospettazione del Tribunale, la conferma dell'esistenza di un più ampio progetto criminoso finalizzato alla sottrazione delle risorse economiche dell'agenzia, e la distribuzione degli utili tra le persone (fisiche o giuridiche) coinvolte consentirebbe di cogliere la "dimensione collettiva" della vicenda e, conseguentemente, di affermare l'esistenza tra gli indagati SA, SA CA e LE di uno stabile vincolo associativo finalizzato alla esecuzione di un duraturo comune progetto criminoso quale la commissione di una serie indeterminata di atti di peculato. A fronte di tali elementi, non sussisterebbero dubbi in ordine all'adesione di LE all'accordo associativo e alla sua piena consapevolezza dell'impegno assunto.
8. Le argomentazioni del Tribunale, pur analitiche quanto all'affermata esistenza di una struttura organizzativa finalizzata alla commissione di plurimi delitti di peculato, scontano tuttavia un vizio logico di fondo, legato all'omessa analisi del rapporto tra l'odierno ricorrente e i coindagati e degli elementi comprovanti la consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'operatività del gruppo e la sua volontà di parteciparvi attivamente. La prospettazione difensiva, incentrata sulla sussistenza di un rapporto. esclusivo intercorrente tra LE e VA ER SA, non ha trovato adeguata risposta, essendosi limitato il Tribunale a dedurre l'affectio societatis in capo al ricorrente dalle modalità di commissione dei fatti e dalla distribuzione degli utili, dati di per sé non sufficienti a rimarcare la necessaria distinzione rispetto al concorso di persone nel reato continuato. Va, infatti, ribadito che l'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma
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delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno). (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, [...], Rv. 288500-01). La mancanza di una compiuta analisi dei rapporti che legavano il ricorrente a IA SA CA, del ruolo da lui in concreto svolto nella fase di ripartizione degli utili tra tutti gli associati a mezzo delle operazioni eseguite su conti correnti che, pur riconducibili alle associazioni del ricorrente, risultavano gestiti da VA ER SA, e comunque dei dati comprovanti, pur a livello indiziario, la consapevolezza di LE di operare in un contesto associativo, si riflette sulla tenuta logica della motivazione in ordine al requisito della condivisione tra tutti i partecipi dello stabile accordo criminoso e, dunque, in ordine alla effettiva sussistenza di un grave quadro indiziario quanto al delitto associativo oggetto di contestazione provvisoria.
8. Alla stregua di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso, il 17/03/2026
Il Consigliere estensore TA Licc
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 MAG 2026 LFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giuseppina Cirimele
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Il Presidente GA De IC