Sentenza 11 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8324 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta dal Sig. copizstudio le per diritti € 0.77 IN NOM DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE I08 324 /02 11 116U 2002ORTE SUPREMA Oggetto ento SEZIONE PRIMA CIVILE somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 11037/00 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere - Cron.22990 Rep. 1720 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 13/03/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANNIZZARO MILENA, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA ADRIANA 11, presso l'avvocato UGO GIURATO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AVIMAR DI CI TO & C. SNC;
intimata CANCELLER avverso la sentenza n. 781/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/03/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 589 udienza del 13/03/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GIURATO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) La A. VI. Mar. s.n.c., conveniva in giudizio da- vanti al Tribunale di Roma RO Milena, chieden- done la condanna al pagamento di una somma che asseriva dovutale in relazione a un contratto di appalto. Costi- tuitosi il contraddittorio il Tribunale, con sentenza in data 20 aprile 1998 condannava la convenuta al paga- mento di lire 15.690.000, con gli interessi dall'11 maggio 1992, respingendo agni altra domanda, compresa quella riconvenzionale, formulata nel giudizio. La sentenza veniva appellata dalla A.VI. MAR., ma la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il giorno 7 marzo 2000, dichiarava l'appello inammissi- bile perché tardivo. Tale sentenza é stata impugnata dinanzi a questa Corte dalla RO, con ricorso notificato alla A. VI. MAR. il giorno 26 maggio 2000. La parte intimata non ha contro dedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con l'unico motivo di ricorso si denunciano la violazione degli artt. 285, 325 e 326 c.p.c., la nulli- tà del procedimento e vizi motivazionali. Si deduce specificamente che con la sentenza impugnata é stata erroneamente dichiarata la tardività dell'appello, perché proposto oltre il termine, dalla notificazione della sentenza di primo grado, previsto dall'art. 325 -c.p.c., in quanto secondo la Corte di appello tale sentenza era stata notificata il giorno - 15 settembre 1998 e l'appello era stato notificato il giorno 22 ottobre 1998. Viceversa, secondo quanto ri- sulta dagli atti, la notifica dalla sentenza non era stata eseguita il 15 settembre, bensì il giorno 22 set- tembre 1998, così che la notifica dell'appello effet- tuata il giorno 22 ottobre 1998 doveva ritenersi tempe- stiva. 2) Il ricorso é fondato. Dall'esame degli atti risulta che effettivamente la notifica della sentenza di primo grado fu effettua- ta, nei confronti dell'odierna ricorrente, presso lo studio del suo procuratore domiciliatario avv. Gianluca De Fazio in data 22 settembre 1998, non essendo andata 3 a buon fine la precedente notifica tentata in data 15 settembre 1998, avendo l'avv. De Fazio trasferito il suo studio professionale in altro luogo. Ne deriva che l'appello, notificato in data 22 ottobre 1998, era tempestivo, perché compiuto entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., cosicché, in accoglimento del ricorso, la sentenza im- pugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma che prov- DELLE ENTRATE ROMA 2 vederà anche sulle spese del giudizio di cassazione in data 4.0.11.2002 .4 Firuz. versale 139.44 CENTOTRENTANOVE/44. p. Il Dirigente Area Serviz
P.Q.M.
(Dott.ssa Maria Grazia DIAL PROY Il Responsabile Servizio Atti Cudiziari (Dr. M. RACCICHINY La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad ATT 002 altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma il 13 marzo 2002, nalla ca- 109T129,11 mera di consiglio della prima sezione civile. 456T 10,33 TOT, 139,44 Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Antonio Saggio Протирав ить Вибий гур CELLERIA. G10.2002 CAN IN SITATA Marie 11 EPO E NCELL D ggi, . I N IL CA O D A 4