Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, semprechè la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concorso in calunnia sia nei confronti dell'autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti, che aveva fornito ai verbalizzanti le generalità del fratello, sia del soggetto presente nell'auto che aveva confermato le false generalità).
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non sussiste in caso di presentazione di carta d'identità falsa per commettere una truffaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 6150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6150 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 22/01/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 150
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 5977/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RM N. IL 18/09/1964;
MB ER N. IL 08/06/1965;
avverso la sentenza n. 2435/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 30/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione che ha concluso perché ritenendo l'art. 495 c.p., comma 2, annullamento con rinvio per la determinazione della pena.
CONSIDERATO IN FATTO
1. CA CC è stato condannato dal Tribunale di Savona alla pena di giustizia per i reati di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 (capo A) e di cui agli artt. 110, 368 e 370 c.p. (capo B).
Fermato dalla polizia giudiziaria mentre era alla guida di autovettura, che trasportava altra persona, sottoposto a controllo risultava con concentrazione di alcolemia superiore a quella consentita. Asseritamente privo di documenti (e di patente di guida, nonché circolante su autovettura sprovvista di contrassegno assicurativo), forniva allora le generalità del fratello IU, che venivano avvalorate dalla donna trasportata.
1.1 Avverso la sentenza con cui in data la Corte d'appello di Genova ha confermato la sua condanna, il CC con ricorso personale "attacca" il solo capo B, enunciando unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 368 c.p. e di inesistenza della motivazione.
1.2 Secondo il ricorrente la qualificazione giuridica corretta della sua condotta sarebbe stata quella ai sensi dell'art. 495 c.p., comma 2, come ritenuto da giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto di impugnazione (sentenze 24572/2005, 18364/2003, 24686/2007); in ogni caso nella vicenda concreta non vi sarebbe stato alcun "reale pericolo" del promovimento di indagini nei confronti del fratello, essendo egli stato identificato fisicamente con assoluta certezza. Sul punto la Corte distrettuale avrebbe omesso il confronto con quanto "evidenziato" nei motivi d'appello.
2. Con le medesime sentenze è stata affermata la responsabilità per il delitto di concorso in calunnia (capo B) anche di BR OB. La donna, trasportata nel veicolo condotto da CC CA, secondo l'imputazione e le richiamate sentenze aveva confermato le false generalità fornite dal coimputato.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse dell'BR enuncia unico motivo di erronea applicazione dell'art. 368 c.p. La ricorrente deduce che quando aveva confermato le generalità false del CC, questi era a quel momento incorso solo in tre contravvenzioni amministrative, per la guida senza patente, senza cinture di sicurezza e con vettura priva di contrassegno assicurativo. La successiva fase di controllo del tasso alcolemico di CC era stata esito imprevedibile e comunque non preventivabile al momento delle proprie precedenti dichiarazioni, comunque estranea ad ogni responsabilità della donna, rimasta in macchina.
La ricorrente solo nelle conclusioni, e senza alcuna deduzione a sostegno, chiede anche che in subordine sia ravvisato il reato di concorso in false dichiarazioni sull'identità di CC. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Entrambi i ricorsi sono infondati. Al loro rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.
3.1 Il principale motivo di ricorso BR è inammissibile per genericità e perché si risolve in doglianze di merito. L'atto di ricorso infatti ricopia l'atto di appello e censura in fatto la successione degli eventi, senza dedurre alcun vizio di omessa motivazione della Corte distrettuale. In altri termini, propone solo una ricostruzione alternativa della vicenda, che questa Corte suprema non può conoscere, presupponendo un inibito accesso agli atti del processo.
La conclusiva censura in diritto, per sè generica, trova soluzione in quanto di seguito argomentato in relazione al ricorso del coimputato.
3.2 Quanto al ricorso di CA CC, occorre premettere che la Corte distrettuale ha con specifica motivazione escluso che, nella concreta fattispecie, fosse configurabile l'art. 495 c.p.. Ed invero dalla sentenza di primo grado risulta che, non essendosi l'indomani presentato alcuno per presentare la patente di guida, il sottufficiale che aveva operato il controllo su strada si recava all'indirizzo indicato nel verbale, dove rinveniva appunto il fratello dell'imputato; quindi, su indicazione di questi, si recava all'ufficio anagrafe, dove acquisiva le fotografie del ricorrente, riconoscendolo per l'individuo fermato la sera prima. I Giudici del merito hanno in definitiva ritenuto che nel caso concreto l'imputato non si fosse limitato a fornire false generalità, ma avesse consapevolmente in effetti attribuito efficacemente al fratello il reato di guida in stato di ebbrezza. Ciò era in particolare avvenuto con la redazione del relativo verbale che indicava proprio le generalità del fratello;
e tale redazione costituiva circostanza che avrebbe comportato necessariamente la trasmissione dell'atto di polizia con la pertinente notizia di reato, e quindi per sè determinava il pericolo dell'instaurazione di un procedimento a carico del falsamente incolpato.
In particolare, secondo i Giudici dei primi due gradi di giudizio, il ricorrente aveva fornito le generalità del fratello al precipuo ed unico scopo di attribuire a lui, piuttosto che a sè, il reato appena commesso, sviando su di lui le necessarie successive attività di indagine e gli ineludibili sviluppi del procedimento penale. Tale complessivo apprezzamento appartiene allo stretto merito, e risulta non incongruo alle prove richiamate e sorretto da articolata specifica motivazione, immune dai vizi tassativi indicati dall'art.606 c.p.p., comma 1, lett. E.
3.2.1 Ed in realtà il ricorso si limita a porre la questione di diritto in termini astratti o apodittici, senza il confronto puntuale con i dati di fatto evidenziati dai Giudici del merito e, in particolare, senza indicare specificamente dove e perché quei dati di fatto sarebbero stati ricostruiti in termini viziati ai sensi della ricordata lettera E, in particolare quanto al punto del pericolo di inizio di un procedimento penale a carico del fratello, per quel reato.
In proposito, generico è il mero richiamo ai motivi d'appello, posto che il ricorrente aveva l'onere di indicare puntualmente quale determinate deduzione non avrebbe avuto risposta dalla Corte distrettuale.
Altrettanto irrilevante, sul piano logico sistematico, appare il contatto fisico iniziale tra l'autore del reato e il verbalizzante:
la mancata apprensione fisica alla procedura del ricorrente, infatti, rende quel contatto iniziale del tutto inidoneo ed insufficiente a garantire la certa riconduzione del procedimento ad una determinata persona fisica, come tale esattamente e compiutamente individuata, quali ne fossero le generalità (tant'è che, osservava il Tribunale di Savona, il sottufficiale era risalito alla persona controllata la sera prima solo a seguito della determinante indicazione del fratello e, sempre, solo la diligenza del militare aveva consentito quegli occasionali accertamenti preventivi che avevano evitato il seguito del procedimento penale a carico del medesimo fratello). Il punto risulta determinante per spiegare la non pertinenza della giurisprudenza richiamata da questo ricorrente, che (così come pure Sez. 6, sent 34696/2010) si riferisce (e la Corte distrettuale lo aveva puntualmente già evidenziato) a contesti in fatto diversi da quello che ci occupa (in particolare, procedimenti: a carico di arrestati in flagranza, quando pertanto l'attività di indagine e processuale viene svolta nei confronti della persona fisicamente certa, ex art. 66 c.p.p.; ovvero, a carico di persone di genere diverso da quelle le cui generalità sono riferite).
Per
contro
- e in caso analogo di indicazione del fratello nell'occasione dell'interrogazione sulle proprie generalità in occasione di denuncia per reato - Sez. 6, sent 12847/07 ha insegnato la possibilità di concorso dei due reati (art. 495 c.p. e art. 368 c.p.). Va pertanto ribadito il principio di diritto per cui configura il reato di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona esistente, ogni qualvolta l'identità fisica del reo non sia contestualmente e insuperabilmente acquisita al procedimento (attraverso rilievi foto dattiloscopici o comunque idonei a dare certezza sull'individuazione fisica dell'autore). Da qui, l'anticipata infondatezza del motivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013