Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 6150
CASS
Sentenza 22 gennaio 2013

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Massime1

Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, semprechè la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concorso in calunnia sia nei confronti dell'autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti, che aveva fornito ai verbalizzanti le generalità del fratello, sia del soggetto presente nell'auto che aveva confermato le false generalità).

Commentario1

  • 1Calunnia: non sussiste in caso di presentazione di carta d'identità falsa per commettere una truffa
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di calunnia l'utilizzo di una carta di identità falsificata, presentata allo sportello di un istituto bancario per commettere una truffa, in quanto la fattispecie di calunnia cd. reale, consistente nel simulare a carico di qualcuno le tracce di un reato, si realizza solo nell'ambito del rapporto con l'autorità giudiziaria o con altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire (Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 19/06/2019 , n. 42032 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2013, n. 6150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6150
Data del deposito : 22 gennaio 2013

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