Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
Non integra il delitto di calunnia colui che al momento dell'arresto fornisce agli operanti false generalità, attribuendosi l'identità di altra persona realmente esistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2010, n. 34696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34696 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
346 96 / 10 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/04/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. Dott. GIORGIO LATTANZI
- 743
-Rel. Consigliere Dott. NICOLA MILO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott. N. 10623/2008
- Consigliere - Dott. LINA MATERA
- Consigliere - CARLO CITTERIO Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZAINANZA sul ricorso proposto da:
1) PI ID N. IL 12/05/1978
avverso la sentenza n. 693/2005 CORTE APPELLO di GENOVA, del 02/04/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Volpe che ha concluso per il rigetto Sel ricorso;
aw. R. Fontana), the haUdito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.: Luigi Napper (in sortiterzise concluso per l'accogliments Sel ricorso-
Fatto e diritto
1- La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 2/4/2007, confermava la decisione 19/1/2005 del locale Tribunale, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato DA IA colpevole dei reati di cui agli art. 337 e 368 c.p. (commessi il 2/8/2003), unificati dal vincolo della continuazione e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Più specificamente, all'imputato si addebita:
a) reato di cui all'art. 337 c.p., per avere usato violenza e minaccia nei confronti di due carabinieri, intervenuti per sedare un litigio tra lo stesso imputato e tale LO AS, e, in particolare, per avere afferrato uno dei militari al petto e averlo strattonato e spinto;
b) reato di cui all'art. 368 c.p., perché, tratto in arresto nella flagranza del reato di cui al punto che precede, aveva falsamente dichiarato, in sede di redazione del relativo verbale, di essere ET MA, nato a [...] il [...] (persona realmente esistente), si da determinare l'apertura di un procedimento penale a carico di costui. Il Giudice distrettuale riteneva che le indagini espletate, i cui esiti erano sintetizzati nella relazione di servizio, nel verbale di arresto e in quello relativo all'udienza di convalida, atti tutti utilizzabili per il rito prescelto, avevano evidenziato che l'imputato si era attivamente opposto, con violenza, all'attività funzionale dell'appuntato dei Carabinieri Criniti, rendendosi così responsabile del reato di resistenza;
sottolineava, inoltre, quanto al delitto di calunnia, che questo si era consumato nel momento stesso in cui l'imputato, in sede di arresto, aveva reso le false generalità, riportate nel relativo verbale e nella comunicazione della notizia di reato, determinando il pericolo che a carico di ET MA, persona realmente esistente, potesse instaurarsi procedimento penale, a nulla rilevando la successiva rivelazione, in sede di convalida, delle reali generalità.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione ai seguenti profili: a) la condotta di resistenza, secondo la ricostruzione del giudice d'appello, era stata circoscritta -a differenza di quanto ritenuto in primo grado- all'episodio di violenza in danno di uno solo dei militari intervenuti, il che avrebbe dovuto comportare, quanto meno, la riduzione della misura della pena;
b) le false generalità fornite all'atto dell'arresto non avevano arrecato alcun nocumento all'Amministrazione della Giustizia, in quanto la tempestiva rivelazione delle reali generalità non aveva determinato alcuno sviamento delle indagini;
c) non si era presa in considerazione la sollecitata applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 56 c.p. (desistenza volontaria).
3- Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati. 3a- La sentenza impugnata non è censurabile nella parte in cui, con motivazione adeguata e immune da vizi logici, ritiene il IA colpevole del delitto di resistenza. Lo stesso ricorrente, in verità, non contesta la sua responsabilità in ordine a tale illecito, ma lamenta che la Corte di merito, avendo asseritamente ridimensionato la più ampia portata del capo d'accusa e selezionato l'unico episodio a lui ascrivibile (quello della violenza in danno dell'appuntato Criniti), avrebbe dovuto riservargli un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello stabilito nella sentenza di primo grado. In realtà, la sentenza in verifica è perfettamente coerente con quella di primo grado, limitandosi, come quest'ultima, a individuare, nella vicenda di resistenza che aveva viste coinvolte più persone, il comportamento antigiuridico addebitabile all'imputato. Deve escludersi, quindi, qualsiasi ridimensionamento del fatto illecito rispetto a quello per il quale v'era stata condanna in primo grado.
3b- Fondata, invece, è la doglianza in ordine all'ipotizzato reato di calunnia.
2 L'imputato, secondo i giudici di merito, si sarebbe reso responsabile di tale delitto nel momento in cui, all'atto dell'arresto in flagranza del reato di resistenza, aveva declinato false generalità, attribuendosi l'identità di altra persona, esponendo così questa al pericolo dell'instaurazione a suo carico di un procedimento penale. La tesi non è condivisibile.
E' noto che la norma di cui all'art. 368 c.p. persegue la finalità di evitare il pericolo che l'amministrazione della giustizia sia tratta in inganno, fuorviata e che venga leso l'onore, ed eventualmente la libertà personale, del cittadino incolpevole. Perché si determini l'offesa all'interesse protetto, non è necessario che l'Autorità sia rimasta in concreto ingannata, ma è sufficiente che la falsa informazione dia luogo alla possibilità dell'instaurazione di un procedimento penale a carico della persona incolpata, pur sapendola innocente, di un certo reato. La calunnia ha la struttura di un reato di pericolo e, per verificarne la sussistenza, è necessario accertare l'idoneità, nel caso concreto, della falsa informazione ad attivare eventuali indagini da parte degli organi a ciò preposti con criterio oggettivo.
La sentenza impugnata ritiene semplicisticamente che il IA, nell'attribuirsi, nel corso delle indagini a suo carico, le false generalità di MA ET, abbia finito col calunniare costui, esponendolo al rischio del "proseguimento delle indagini" nei suoi confronti. Devesi, per contro, osservare che non sono riscontrabili nel comportamento dell'imputato gli elementi strutturali del reato di calunnia.
Il IA, nel fornire, all'atto dell'arresto in flagranza, le false generalità, non creò alcun pericolo che si svolgessero indagini a carico di altra persona, considerato che le indagini erano state condotte ed espletate a suo carico, con l'esito dell'arresto in flagranza e del deferimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a p.u..
E' il caso di precisare che, ai sensi dell'art. 66 c.p.p., ciò che conta ai fini delle indagini, della instaurazione di un procedimento penale, dell'esercizio dell'azione penale e della valida costituzione del rapporto processuale è la certezza sulla identità fisica della persona nei cui confronti si procede. L'inesatta indicazione delle generalità anagrafiche, da qualunque causa cagionata, può sempre essere rettificata con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. anche in sede esecutiva (art. 668 c.p.p.). Nel caso in esame, non si sono mai prospettati dubbi sull'identità fisica della persona resasi responsabile del delitto di resistenza a p.u., il che, di per sé, esclude qualunque pericolo che le indagini in ordine a tale illecito potessero essere orientate verso altra persona fisica, e più specificamente verso quella di cui il IA si era falsamente attribuito le generalità. Fu il IA, infatti, ad essere arrestato in flagranza di reato dalla polizia giudiziaria, ad essere condotto dinanzi al giudice per la convalida e a rivelare, in quella sede, le sue vere generalità.
In conclusione, deve essere affermato il seguente principio di diritto: il soggetto che, nell'ambito di una indagine penale a suo carico, dichiari alla polizia giudiziaria, che procede al suo arresto in flagranza di reato, false generalità, corrispondenti a quelle di una persona realmente esistente, non risponde del reato di calunnia in danno di tale persona, ma esclusivamente del reato previsto dall'art. 495 c.p., e ciò perché, non sorgendo dubbi sull'identità fisica della persona nei cui confronti si procede, non si verifica il rischio di una deviazione o di un turbamento del corretto funzionamento della giustizia.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio nel solo capo relativo al fatto contestato come calunnia, fatto che va riqualificato come reato di cui all'art. 495 c.p..
Conseguentemente, uniformandosi, nel relativo calcolo, agli stessi criteri seguiti dal giudice di merito, la misura della pena va rideterminata in mesi sei e giorni venti di reclusione, cui si perviene partendo dalla pena base di un anno di reclusione, diminuita di 1/3 per effetto delle accordate attenuanti generiche, aumentata di due mesi ex art. 81 cpv.
c.p. e diminuita di 1/3 per la scelta del rito abbreviato.
3 Il ricorso va rigettato nel resto.
p.q.m.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel capo relativo al reato di cui all'art. 368 c.p., che riqualifica come reato di cui all'art. 495 c.p. e ridetermina la pena inflitta a DA IA in mesi sei e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma 1'8/4/2010 Il Presidente
Il Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 24 SET 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Peace
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