Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
Nel caso di arresto in flagranza di reato, non integra il delitto di calunnia rendere false generalità, atteso che tale condotta della persona arrestata non è idonea a determinare l'avvio di indagini o il promuovimento dell'azione penale nei confronti di detta persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2003, n. 18364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18364 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 04/03/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 346
3. Dott. SERPICO FR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRAMENDOLA FR P. - Consigliere - N. 20909/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV RA MS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 15/2/2002 della Corte d'appello di TORINO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIANFRANCO CIANI che ha concluso per l'annullamento per i reati di calunnia, con rinvio per la determinazione della pena (per i reati residui).
OSSERVA
Con sentenza 15/2/2002 la Corte d'appello di Torino - riqualificati i fatti di cui ai capi A-B dell'imputazione come delitti di calunnia (secondo l'originaria contestazione) - confermava la decisione 11/11/99 del Giudice per le indagini preliminari (nel seguito: GIP), che aveva condannato RA MS OV alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione (con statuizioni accessorie) per i reati, in continuazione, di cui ai capi: A) art. 81-368 CP (riqualificato in primo grado ex artt. 48 e 479 CP): perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, arrestato per il tentato furto di due orologi, una pelliccia e altri oggetti di valore, detenuti dal proprietario Mario Boschi all'interno della propria abitazione, interrogato dai militari operanti e sentito dal GIP in sede di convalida dell'arresto, dichiarava falsamente le generalità del cugino AL TO, e in tal modo, ammettendo la responsabilità del fatto e prestando il consenso all'applicazione di pena, incolpava, l'TO di tentato furto in abitazione, pur sapendolo innocente. In Torino il 26/6/99; B) art.368 CP (riqualificato in primo grado ex artt. 48 e 479 CP): perché
indagato in stato di libertà per la ricettazione di una vettura oggetto di furto in danno di LL MA, dichiarava falsamente alla Polizia la generalità del cugino AL TO, che in tal modo incolpava del reato di ricettazione, pur sapendolo innocente. In Torino il 4/7/99; C) art. 624 - 625 n. 2 e 7 CP: furto dell'autovettura appartenente a LL MA, che sottraeva al possessore Savino Di Mase - il 1^/7/99; D) artt. 81 cpv, 495/1-2, 61 n. 2 CP: attribuzione a se stesso delle generalità
dell'Antoniazzo.
In Torino nelle date già indicate, al fine di conseguire l'impunità dal tentato furto in abitazione;
E) artt. 495, 61 n. 2 CP:
attribuzione a se stesso delle generalità dell'Antoniazzo, al fine di conseguire l'impunità dal reato sub c). In Torino il 4/7/99 - Recidivo ex art. 99 CP:
in motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come nei fatti contestati ai capi di imputazione A-B dovessero ravvisarsi gli estremi del reato di calunnia (stante "l'assunzione da parte del vero colpevole di generalità proprie di altra persona, in relazione a un procedimento penale svolgentesi a suo carico");
come il dolo di calunnia non fosse escluso dall'intento di scagionarsi;
come dovesse ritenersi irrilevante l'assenza di taluno degli atti indicati dalla norma incriminatrice (querela, denuncia, richiesta o istanza), non essendo richieste "formule sacramentali"; come fosse da disattendere la "richiesta subordinata di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche"; come il divieto di reformatio in peius imponesse "il non superamento della pena concretamente inflitta dal primo giudice".
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del OV, deducendo nell'ordine:
1) "violazione dell'art. 606/B-E CPP in relazione all'art. 368 CP":
nei fatti di cui ai capi A-B dell'imputazione non sarebbe ravvisabile il reato di calunnia, essendo carenti sia l'elemento oggettivo (non avendo il prevenuto attribuito alcun crimine "ad altri da sè", ne' sporto alcuna denuncia) sia quello soggettivo (perché il AN avrebbe agito "con la coscienza e volontà di rendere dichiarazioni difformi dal vero su qualità personali giuridicamente rilevanti...dalle sue condotte pregresse"; perché il dolo eventuale non sarebbe compatibile con il reato di calunnia);
2) "violazione dell'art. 606/B-E CPP in relazione agli artt. 62 bis, 81 cpv, 133 CP": la riduzione della pena sarebbe stata negata con motivazioni apodittiche;
le attenuanti generiche avrebbero potuto essere dichiarate prevalenti, in considerazione di diversi elementi e circostanze (spontanea costituzione in carcere;
ottimo contegno processuale;
sostanziale confessione;
tenuità del danno cagionato). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di FR LI OV è fondato, nel limiti per le ragioni che di seguito si espongono. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di questa stessa sezione 6^ della Corte Suprema (v. infatti: sent. 8769 del 2/8/2000, PM in proc. Lamghani, rv. 220804), perché possa concretarsi nella sua materialità il reato di cui all'art. 368 CP, è necessario che, attraverso l'informazione di accadimento di un illecito penalmente perseguibile pervenuta all'autorità, sorga la possibilità di inizio di indagini e del promovimento dell'azione penale a carico di persona che sia estranea al reato del quale essa viene direttamente o indirettamente incolpata dal calunniatore;
quest'ultimo, d'altronde, non deve essere necessariamente animato dal dolo specifico di accusare un innocente al fine di provocare la sua condanna, essendo sufficiente il dolo generico, sicché integra l'elemento psicologico del reato anche la sola volontà di scagionare se stesso da responsabilità in ordine a un fatto in cui esso agente sia coinvolto;
da ciò deriva che dovrà rispondere del delitto di calunnia colui che si rende responsabile di un delitto e che per commetterlo faccia uso delle generalità di altra persona effettivamente esistente, o che al fine di allontanare dalla sua persona i sospetti, e quindi per procurarsi l'impunità, riconduca a persona diversa da sè la commissione del fatto in realtà a lui stesso riferibile;
quando, invece, non vi sia una tale attribuzione di identità, la ipotizzabilità di un'informazione calunniosa è da escludere, difettando il presupposto necessario per la sussistenza del delitto, "che non potrà concretarsi in tutti quei casi in cui la condotta dello agente non sia tale da arrecare danno, nel senso sopra precisato, a chi al fatto sia estraneo e alla amministrazione della giustizia, che a causa della denuncia a carico di un innocente vede pregiudicato l'interesse al suo corretto funzionamento" (così, testualmente, nella motivazione della citata sentenza n. 8769/2000 di questa stessa sezione 6^). I condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, si attagliano perfettamente al caso di specie, giacché il AN era stato identificato come la persona che aveva commesso i reati di tentato furto nell'abitazione del Boschi e di furto in danno della MA, tratto in arresto in relazione proprio al primo di tali reati, sottoposto conseguentemente a procedimento penale;
ne', certamente, può ritenersi che esso AN abbia accusato dei furti (da lui tentati e/o consumati) il cugino AL TO - e cioè una diversa persona - solo per il fatto di essersi attribuito le generalità di quest'ultimo; devesi escludere, dunque, che dalle dichiarazioni del AN sia mai sorto alcun "pericolo di avvio di indagini e/o di promuovimento di un'azione penale" nei confronti di AL TO.
Le considerazioni fin qui svolte, consentono di ritenere - conclusivamente - che l'impugnata sentenza debba essere annullata senza rinvio, limitatamente alle imputazioni di calunnia (capi A-B originari), con la formula "perché il fatto non sussiste". Ciò comporta, ovviamente, il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino ai fini della rideterminazione della pena da irrogare al AN per gli ulteriore reati ascrittigli ai capi C- D-E (in relazione ai quali la penale responsabilità non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente); sarà il giudice del rinvio, pertanto, a valutare se e fino a che punto - nella procedura di rideterminazione della pena - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (sia pure soltanto con riferimento alle imputazioni di calunnia) possa eventualmente influire sull'accoglimento o meno delle doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente alle imputazioni di calunnia, perché il fatto non sussiste;
rinvia, per la rideterminazione della pena in ordine ai reati residui, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2003