Sentenza 1 marzo 2005
Massime • 1
Non risponde del reato di calunnia, ma esclusivamente del reato previsto dall'art. 495 comma terzo n. 2 cod. pen., il soggetto che nell'ambito di un procedimento penale a suo carico dichiari all'autorità giudiziaria false generalità, corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2005, n. 24572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24572 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 01/03/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 331
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 11258/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC KO, n. a Vroscav (o Urosevac), ex Jugoslavia;
avverso la sentenza in data 9 dicembre 2003 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione, sez. Seconda penale in data 13 novembre 2000, in riforma della sentenza in data 8 maggio 1998 del Tribunale di Torino, dichiarava IC KO colpevole dei reati di calunnia ascrittigli, unificati dalla continuazione, e lo condannava alla pena di anni tre di reclusione.
L'imputato, dopo avere ricettato una patente di guida e altri documenti rubati e intestati a tale KE AN, cittadina Jugoslavia regolarmente in Italia (fatto per il quale era stato condannato in primo grado, con sentenza passata in giudicato, si attribuiva reiteratamente la identità della KE, indicando come proprie le generalità di quella, in varie occasioni in cui egli, a seguito di fatti delittuosi, prevalentemente furti, era stato sottoposto a procedimento penale, talvolta a seguito di arresto in flagranza. Ne derivava che, non essendosi avveduta ne' l'autorità di polizia ne' l'autorità giudiziaria che il nome di KE AN corrispondeva a quello di una persona di sesso femminile, le condanne riportate dallo IC, dopo il passaggio in giudicato, venivano iscritte nel casellario giudiziale a tale nome.
La vicenda emergeva solo dopo che la vera KE, essendo venuta casualmente a conoscenza di tali iscrizioni pregiudizievoli a suo nome, chiedeva e otteneva dal giudice dell'esecuzione la cancellazione delle stesse.
Adeguandosi ai principi di diritto vincolativamente affermati dalla Suprema Corte, la Corte di appello osservava che dalle falsi dichiarazioni dello IC era effettivamente sorto il pericolo, anche se solo lieve e remoto, che si avviassero indagini sulla KE, ad esempio in relazione alla esigenza di accertamenti patrimoniali o sul recupero del bottino derivante dalle azioni delittuose commesse dallo IC, tanto che in effetti le indagini giunsero addirittura fino alla iscrizione delle condanne al nome della donna nel certificato penale. D'altro canto, al contrario di quanto sostenuto dai primi giudici di appello, indicare come uomo una donna non equivaleva ad accusare una persona inesistente.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Basilio Foti, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 368 c.p. legge penale sia sotto l'aspetto oggettivo sia quanto al dolo. Osserva il ricorrente che la condotta contestata all'imputato non è altro che quello descritta dall'art. 495 c.p., reato per il quale l'imputato è stato sottoposto a procedimento penale. Nessuna indagine poteva essere avviata contro la KE per il semplice motivo che era stato lo IC a essere stato arrestato e processato, non essendovi stato mai alcun dubbio sulla sua identità fisica. Le false dichiarazioni rese dall'imputato non equivalevano a una denuncia o querela, presupposto del reato di calunnia. Sotto il profilo soggettivo, si rileva che il dolo dello IC era esclusivamente quello di rendere false dichiarazioni sulla propria identità, al solo fine di evitare l'esecuzione penale in caso di condanna e le relative iscrizioni nel casellario giudiziale. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nella sentenza di annullamento della Seconda sezione di questa Corte era stata censurata l'affermazione della Corte di appello secondo cui lo IC (di sesso maschile) non ha incolpato una persona effettivamente esistente, in quanto ET AN, essendo di sesso femminile, non corripondeva alla descrizione della persona indicata", sicché, in sostanza, non esisteva nessuna KE AN di sesso maschile;
rilevandosi da parte della Suprema Corte che il reato di calunnia è di pericolo, con la conseguenza che per la realizzazione dell'elemento oggettivo è sufficiente anche la possibilità sia pure remota che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento penale per accertare l'esistenza di un determinato reato a carico di una certa persona;
e demandandosi al giudice di rinvio di accertare in fatto se la falsa indicazione da parte dello IC del nome della KE, rafforzata dal documento falsificato, fosse stata idonea a determinare quella condizione di sviamento del corretto funzionamento della giustizia e di effettivo pericolo di indagini a carico della KE nel che consisteva il delitto di calunnia.
Con la sentenza ora impugnata, la Corte di merito ha dato al quesito rimessole dalla Seconda sezione risposta affermativa, rilevando che dalle falsi dichiarazioni dello IC era effettivamente sorto il pericolo, anche se solo lieve e remoto, che si avviassero indagini sulla KE, ad esempio in relazione alla esigenza di accertamenti patrimoniali o sul recupero del bottino derivante dalle azioni delittuose commesse dallo IC, tanto che in effetti le indagini giunsero addirittura fino alla iscrizione delle condanne al nome della donna nel certificato penale.
Va al riguardo osservato che tali considerazioni dimostrano di per sè che non sussistono nella specie gli elementi strutturali del reato di calunnia.
Nel fornire le generalità della KE, lo IC non ha affatto creato il pericolo che si svolgessero indagini a carico di altra persona, proprio perché le indagini erano state condotte a suo carico, per lo più a seguito di arresto in flagranza, tanto che egli venne condannato per i fatti di furto via via ascrittigli;
e lo IC all'evidenza non intendeva sviare su altri la responsabilità penale per detti reati, ma, presumibilmente, solo evitare l'esecuzione della pena, facendo iscrivere nel casellario giudiziale il nome di un'altra persona.
È erronea l'affermazione dei giudici di rinvio secondo cui "le indagini giunsero fino alla iscrizione delle condanne al nome della donna": tale iscrizione non venne fatta a seguito di "indagini", ma semplicemente per effetto della dichiarazione di false generalità, accompagnata all'uso di un documento di identità contraffatto, da parte dello IC, il solo soggetto sottoposto a procedimento penale dall'autorità giudiziaria, che semplicemente non si avvide della contraffazione del documento e del fatto che le generalità fornite dall'imputato corrispondevano al nome (slavo)di una donna. È poi destituito di senso logico l'ulteriore rilievo dei giudici di rinvio secondo cui dalla dichiarazione di false generalità era sorto il pericolo che si svolgessero indagini in relazione alla esigenza di accertamenti patrimoniali o sul recupero del bottino;
posto che se queste indagini fossero state fatte esse evidentemente non potevano che riguardare il solo IC, l'unico soggetto, si ripete, sottoposto a procedimento penale.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: non risponde del reato di calunnia, ma esclusivamente del reato di cui all'art. 495 c.p. il soggetto che nell'ambito di un procedimento penale a suo carico dichiari alla autorità giudiziaria false generalità, corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente. E tale reato è aggravato a norma del n. 2 del terzo comma del citato articolo qualora, proprio come nel caso di specie, "per effetto delle falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome".
La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio perché il reato di calunnia non sussiste;
dovendosi solo precisare che il reato di cui all'art. 495 c.p., del quale lo IC è stato parimenti imputato, è stato dichiarato estinto per amnistia dalla Corte di appello di Torino con sentenza in data 29 marzo 2000.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2005