Sentenza 15 febbraio 2017
Massime • 1
È ammissibile l'atto di appello che si sostanzi nella formulazione di una questione di legittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di primo grado, sempre che sussista la rilevanza della questione per il caso in esame, in quanto essa comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, pienamente deducibile con l'atto di appello attesa la natura piena di "revisio prioris istantiae" propria di detta specifica impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2017, n. 11955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11955 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2017 |
Testo completo
nu 1 1955-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 277 - Presidente - FRANCESCO IPPOLITO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.41660/2016 ANDREA TRONCI MASSIMO RICCIARELLI EMILIA NA GI FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE RO AL nato il [...] avverso la sentenza del 09/12/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. PAOLO CANEVELLI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
Udito il difensore Avv. MARTINO NOFRI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di AL BE RO impugna la sentenza (tale denominata) del 09.12.2015, con cui la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile in quanto fondata non su "motivi - pertinenti", bensì sulla sola sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice - l'impugnazione proposta avverso la sentenza emessa il 20.05.2013 dal Tribunale del capoluogo, di condanna del prevenuto alla pena di giustizia di mesi sei di reclusione, in relazione al contestato reato di evasione dal luogo in cui lo stesso era ristretto, in regime di detenzione domiciliare.
2. Rileva in proposito il legale ricorrente come l'appello a suo tempo formalizzato non fosse affatto inficiato da inammissibilità, atteso che il motivo di doglianza ivi svolto, lungi dal poter essere considerato generico non avendo alcun rilievo il riferimento del giudice distrettuale alla - impropria categoria della pertinenza - aveva puntualmente esplicitato tanto i profili di non manifesta infondatezza, da ricondursi alle medesime ragioni che avevano a suo tempo condotto il giudice delle leggi alla pronuncia della sentenza n. 177/2009, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter co. 1, lett. a) - seconda parte, e co. 8 della legge n. 354/1975, quanto quelli di rilevanza della questione, stante il difetto di valenza penale della condotta ascritta all'imputato, in caso di accoglimento della questione medesima. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va per l'effetto accolto, alla stregua delle 1. considerazioni che seguono. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il 2. motivo di doglianza che si sostanzi (non nell'asettica denuncia della violazione di norme costituzionali: v. Sez. 2, sent. n. 677 del 10.10.2014 - - dep. 12.01.2015, Rv. 261551, bensì) nella formulazione di una questione di costituzionalità, connotata dalla indicazione dei profili di illegittimità, in rapporto ai parametri evocati, e dalla illustrazione delle ragioni di rilevanza rispetto alla soluzione della vicenda processuale, si risolve nella denuncia di un vizio di violazione di legge, come tale rientrante nella previsione di cui alla lettera b) dell'art. 606 del codice di rito (cfr. Sez. 6, sent. n. 6121 del 2 16.03.2000, Rv. 220524 e, da ultimo, a contrario, Sez. 5, sent. n. 51253 dell'11.11.2014, Rv. 262200 e n. 24054 del 27.04.2016, Rv. 267113) e, a maggior ragione, nel novero delle doglianze deducibili con l'atto di appello, in ragione della natura piena di revisio prioris istantiae propria di detta specifica impugnazione. Dunque, poiché nella fattispecie i requisiti anzidetti risultano appieno rispettati, il ricorso proposto risulta pienamente ammissibile e viziato, per contro, il provvedimento del giudice territoriale, di fatto sottrattosi alla disamina di un legittimo motivo d'appello sulla scorta di una categoria d'inammissibilità la già rilevata "pertinenza" dei motivi estranea a quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen., che notoriamente, per ciò che concerne i motivi d'impugnazione, attribuisce rilievo al solo profilo della genericità, attraverso il richiamo all'art. 581 - segnatamente, alla lettera c) della norma dello stesso codice di rito (sul - punto si sono recentemente soffermate, in termini conformi, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 27.10.2016, ric. Galtelli, di cui è disponibile al momento solo la notizia della decisione). S'impone quindi l'annullamento del provvedimento impugnato, con la conseguente statuizione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e rinvia per l'ulteriore corso ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 15.02.2017 Il Presidente его Il Consigliere est. Andra Derve. love [DEPOSITATO CAN 13 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 3