Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
È legittima l'adozione da parte del G.I.P. del sequestro preventivo di un manufatto abusivo in sede di trattazione dell'opposizione al rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio, atteso che per l'adozione della misura cautelare reale non è richiesta la cessazione del sequestro probatorio e la avvenuta restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 45629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45629 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1314
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 30090/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE GU, in proprio e quale legale rappresentante della Sicabeton s.p.a.;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 15/06/2005 che ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo di un'area ove insistono opere edili per la costruzione di un impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo mediante impianti centralizzati, sita in Sant'Angelo Romano;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito il difensore del ricorrente, avv. Casellato Mario, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 15/06/2005 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo di un'area ove insistono opere edili per la costruzione di un impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo, sita in Sant'Angelo Romano, emesso dal GIP nei confronti della s.p.a. Sicabeton, di cui è legale rappresentante FE GU, per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).
Le opere erano state eseguite sulla base di una concessione edilizia illegittima, perché in contrasto con l'art. 12 NTA del PRG che espressamente vieta l'insediamento delle industrie insalubri di cui al D.M. Sanità 23 dicembre 1976, aggiornato col D.M. 5 settembre 2004, e in assenza del parere igienico-sanitario dell'ASL competente,
parere vincolante e preventivo al rilascio della concessione edilizia.
Era stato emesso inizialmente decreto di sequestro probatorio per le ritenute violazioni del D.P.R. n. 203 del 1988, artt. 6 e 24 e la società Sicabeton, che aveva acquistato l'area dalla società Habitat costruzioni, ottenuta l'autorizzazione, ne aveva chiesto la restituzione.
Il P.M., rigettata la richiesta e ravvisando il suddetto reato edilizio, aveva ottenuto la conversione del sequestro probatorio in quello preventivo.
Proponeva ricorso per Cassazione il FE, in proprio e nella qualità, e, premesso che la società Sicabeton era del tutto estranea ai fatti riguardanti la precedente proprietaria, denunciava violazione degli art. 263 e 127 c.p.p. in ordine all'adozione del sequestro preventivo in esito all'udienza camerale svoltasi, ex art. 127 c.p.p., a seguito dell'opposizione proposta ex art. 263 c.p.p., comma 5, avverso il rigetto da parte del P.M. della richiesta di dissequestro dell'area.
La Sicabeton s.p.a. aveva potuto argomentare solo sulla permanenza delle esigenze probatorie, ma non aveva potuto difendersi in ordine all'emissione del decreto di sequestro preventivo per una diversa ipotesi di reato.
Denunciava, altresì, il predetto violazione di legge e mancanza di motivazione circa la sussistenza dei requisiti legittimanti la misura cautelare reale ovverosia il fumus ed il periculum in mora. Consistendo il reato ipotizzato nell'esecuzione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire ovvero nell'esecuzione di opere in totale difformità da esso, la menzionata condotta contra legem era estranea al reato ipotizzato.
Peraltro, la concessione non era illegittima perché l'art. 12 nelle NTA del PRG del Comune secondo cui vi sarebbe il divieto di inserire nella zona industrie insalubri fa riferimento all'elencazione contenuta nel D.M. 23 dicembre 1976 che non menziona le centrali di betonaggio, laddove soltanto con il D.M. 5 settembre 1994 è stato inserito tra gli impianti insalubri quello relativo al "calcestruzzo:
produzione centralizzata di impasti".
Essendo stato adottato nell'anno 1997, il PRG ha inteso recepire l'elencazione del D.M. del 1976, nel quale non rientrano le centrali di betonaggio, e non quella del D.M. del 1994.
Inoltre, anche con riferimento al D.M. del 1994 l'impianto de quo non può rientrare tra le industrie insalubri perché la mescolanza del materiale non avviene nell'impianto centralizzato, ma nella betoniera in movimento.
Infine, il parere favorevole dell'ASL era stato ottenuto qualche giorno dopo il sequestro.
Difettava pure il periculum poiché nessun concreto elemento deponeva per la reiterazione del reato, specie considerando che la società acquirente non ha mai espresso la volontà di riavere l'area sequestrata per completare l'impianto e che, in ogni caso, la prosecuzione dei lavori avverrebbe in conformità della vigente normativa.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
L'eccezione procedurale è infondata.
Va, anzitutto puntualizzato che:
1) in data 8 febbraio 2005 la società Sicabeton, avendo ottenuto dalla Provincia di Roma l'autorizzazione ex D.P.R. n. 203 del 1988, ha chiesto al P.M. la restituzione dell'area sottoposta a sequestro probatorio per l'ipotizzato reato di cui agli art. 6 e 24 del citato decreto;
2) che il P.M. ha rigettato la richiesta per compiere verifiche tecniche circa l'efficacia degli atti abilitativi rilasciati;
3) che lo stesso P.M. in data 28 febbraio 2005 ha chiesto al GIP la conversione del sequestro probatorio in quello preventivo ipotizzando la violazione di un reato urbanistico;
4) che, fissata l'udienza per la discussione dell'opposizione proposta ex art. 263 c.p.p., il GIP, con unico provvedimento, ha rigettato la richiesta di dissequestro, pur affermando che il rilascio dell'autorizzazione di cui al citato D.P.R. faceva venir meno il sequestro probatorio, e ha disposto il sequestro preventivo dell'area per l'ipotizzata violazione urbanistica. Hanno affermato le SU di questa Corte che, le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo che non ricorra una delle tre seguenti ipotesi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero non ne ordini la confisca Cassazione SU n. 24/1994, Benigno;
SU n. 23/1994, Adelio RV 200115; SU n. 9149/1996, Chabrui, RV 205706. Pertanto, la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo è sempre consentita se concorrano e permangano esigenze di prevenzione o di conservazione patrimoniale al venir meno di quelle probatorie, ma, in tal caso, deve sempre essere effettuato un accertamento specifico volto a verificare che sussistano tutti i presupposti previsti in via generale per l'adozione del provvedimento.
Occorre, cioè, che sussista un pericolo concreto ed attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso dal sequestro probatorio, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p.. Cassazione SU n. 23/1994, RV. 200114; Sezione 2^, n. 3537/1997, Gallinaro, RV 207786, sicché tale requisito certamente ricorre quando al momento dell'adozione della misura vi sia la concreta possibilità di caducazione di quella disposta a fini probatori
Nel caso in esame, in cui il procedimento era nella fase delle indagini preliminari, nella quale spetta al pubblico ministero il potere-dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione, lo stesso, avendo ipotizzato un reato diverso da quello precedentemente ravvisato, si è attivato per ovviare al predetto pericolo rivolgendosi in tempo al GIP per il sequestro preventivo, sicché non era richiesto, per l'adozione della misura cautelare reale, che la cessazione del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova fossero già intervenute. Ne consegue che non merita censura l'adozione del sequestro preventivo in sede di trattazione dell'opposizione al rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio perché, in tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato della esecuzione del sequestro, ne' la facoltà del difensore di interloquire in ordine all'emissione della misura cautelare. Premesso che il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto e erroneo, va puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l'imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all'accertamento dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Nello stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur dovendosi limitare ad una presa d'atto della tesi accusatoria, non può, però, prescindere dalla individuazione di concreti elementi di fatto per la verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'indagato nell'ipotesi di reato enunciata.
In tale ipotesi l'obbligo della motivazione è assolto quando il giudice accerti che l'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta (Cass. 199701610, RV 208514).
Non può, quindi, essere censurata l'ordinanza impugnata che ha ritenuto, alla stregua degli dati acquisiti, astrattamente configurabile la violazione ipotizzata.
Va, anzitutto, ribadito che l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene configurabile il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 del anche nel caso di rilascio di permesso di costruire in contrasto con la complessiva normativa di riferimento perché, "in materia urbanistica, qualora venga realizzata un'opera sulla base di una concessione edilizia illegittima, l'esame del giudice penale ha ad oggetto l'eventuale integrazione della fattispecie penale prevista dalla legge 28 febbraio 1985, art. 20, n. 47 ed in questa operazione il sindacato sull'atto illegittimo ha carattere incidentale, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale, senza che si debba procedere alla disapplicazione dell'atto stesso. Pertanto, anche in presenza di una concessione edilizia illegittima, può essere disposto il sequestro preventivo del manufatto e, in sede di impugnazione della misura cautelare reale, l'accertamento della sussistenza del fumus criminis è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato" (cfr. per tutte Cassazione, Sezione 6^, n. 23255/2003, RV. 225674).
Nel caso in esame, correttamente è stata ritenuta la sussistenza del fumus poiché la concessione edilizia è stata rilasciata alla società Habitat costruzioni in violazione della normativa urbanistica, che non consentiva, in quella zona, lavori di costruzione di una centrale di betonaggio per la produzione di calcestruzzo mediante impianti centralizzati, e senza il parere preventivo, vincolante, dell'ASL.
Sulla prima violazione va osservato che l'art. 12 delle NTA del PRG vieta l'installazione nella zona de qua di industrie insalubri di prima e seconda classe e tale è la centrale di betonaggio oggetto della concessione, che rientra nell'elenco di cui al D.M. 23 dicembre 1976, come integrato dal D.M. 5 settembre 1994 (Calcestruzzo:
produzione centralizzata d'impasti), sicché è irrilevante che quest'ultimo decreto, che è integrativo dell'elenco contenuto nel precedente del 1976, non sia stato menzionato del PRG che ha espressamente posto il divieto di inserimento nella zona di tali industrie insalubri.
L'asserita esclusione dall'elenco del D.M. del 1994 dell'impianto de quo perché la mescolanza del materiale non avviene nell'impianto centralizzato, ma nella betoniera in movimento è una questione di fatto improponibile in questa sede ove può essere dedotta soltanto la violazione di legge.
L'illegittimità della concessione consegue anche dalla mancanza del vincolante parere preventivo dell'ASL, sicché è irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, il conseguimento postumo a reato già perfezionatosi.
Non può essere censurata la ritenuta sussistenza del periculum, basata sulla mancata ultimazione dell'impianto, sussistendo il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati.
Infatti, trattandosi di opere non conformi allo strumento urbanistico, la loro prosecuzione costituirebbe un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio e un'ulteriore lesione del bene giuridico protetto.
Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005