Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
S.C. 62328 REPUBBLICA ITALIANA IONE3409/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI Oggetto tributi-lapsia estos Ague Corvin primor conser Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21044/98 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Paolo GIULIANI Consigliere RAGONESI Consigliere Cron. 8202 Dott. Vittorio BENINI Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62328 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AS IN;
intimata avversO la sentenza n. 84/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2001 05/11/97; 2627 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 5.11.1997, la Commissio- ne tributaria regionale di Firenze ha rigettato l'ap- pello dell'Ufficio del registro di Livorno, motivando spettare а AS AN i benefici fiscali per l'acquisto di prima casa, ai sensi della 1. 118/85, pur se la medesima, in relazione a precedente acquisto di immobile, aveva goduto degli analoghi benefici previsti dalla 1. 168/82. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione 1. 5.4.1985 n. 118, in rela- dell'art. 2, primo comma, comma, 1. 22.4.1982 n. 168, zione all'art. 1, quarto 2 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione nel richiamo alla 1. 31.12.1991 n. 415, censura la sentenza impugnata sostenendo l'eccezionalità delle agevolazioni per l'acquisto di prima casa, da intendere come oppor- tunità concessa una tantum per ragioni di giustizia so- ciale, il che induce ad un necessario coordinamento dei due testi normativi, e all'esclusione del beneficio previsto dalla 1. 118/85, per chi si sia avvalso del- l'analogo previsto dalla 1. 168/82. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che per giurisprudenza ormai costante di questa Suprema Corte (da ultimo, Cass. 3.5.2000, n. 5559), ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali sia stata chiesta l'agevola- zione prevista dall'art. 2 d.1. 7.2.1985 n. 12, conv. in 1. 5.4.1985 n. 118, compete il beneficio, ove ne ri- corrano i presupposti, anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 1. 22.4.1982 n. 168, come chiarito dalla norma inter- pretativa di cui all'art. 7, nono comma, 1. 23.12.1998 n. 448. Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimata costituita. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14.12.2001 Il Presidente Il relatore Stefano Benini Michele Canti жу IL CANCELLIERE C1 Amaid asanc Wold DEPOSITANO IN CANCELLERIA 8 MAR 2007 Oggi CANCELLIERE C1 A Amaju NO MO LO 4