Sentenza 13 novembre 2001
Massime • 2
Il ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione per errori materiali o di fatto, previsto dall'art.625 bis c.p.p.(introdotto dall'art.6, comma 6, della legge 26 marzo 2001 n.128), è da ritenere esperibile, in applicazione del principio "tempus regit actum", anche nei confronti di decisioni emesse prima dell'entrata in vigore della legge suddetta, a condizione che non sia comunque scaduto il termine di centottanta giorni dalla data di deposito del provvedimento impugnato.
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo (già previsto come emendabile, a determinate condizioni, dall'art.130 c.p.p.), nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo (assimilabile a quello revocatorio già previsto, in materia civile, dall'art.391 bis c.p.p.), in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Deve pertanto ritenersi che rimangano del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nel qualificare come dirette, anziché "de relato", talune dichiarazioni accusatorie di "collaboranti" e nel ritenere la convergenza fra tali dichiarazioni e quelle provenienti da altro "collaborante").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2001, n. 45731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45731 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI Presidente del 13/11/2001
2. Dott. SEVERO CHIEFFI Consigliere SENTENZA
3. Dott. PIERO MOCALI Consigliere N. 6233
4. Dott. ANTONIO MARCHESE Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. GIOVANNI SILVESTRI rel. Consigliere N. 28428/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso straordinario per errore di fatto proposto da RN IE, nato il [...]
avverso la sentenza n. 963 pronunciata il 7.11.2000 dalla Sezione Prima Penale della Corte Suprema di Cassazione, Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Silvestri;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Marco Clementi;
OSSERVA
1. - Con atto presentato il 16.7.2001 alla direzione della Casa circondariale di Novara, RN TR proponeva ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 - bis c.p.p., avverso la sentenza n. 963 emessa il 7.11.2000 dalla Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione con cui era stato rigettato il ricorso contro la sentenza di condanna dell'istante per l'omicidio OS, resa in data 4.8.1999 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo. Dopo avere ampiamente illustrato la natura del ricorso straordinario per errore di fatto e averne indicato i presupposti e l'ambito di operatività, il ricorrente esponeva che la Corte di legittimità aveva ritenuto che le accuse contro il RN fossero confermate dalla situazione della c.d. convergenza del molteplice, in quanto le accuse "de relato" dei collaboranti RA e RI AN ES convergevano con le dichiarazioni accusatorie di RE Di GG nell'indicare il RN tra i responsabili del crimine. Il ricorrente deduceva che la Corte Suprema era incorsa in un evidente errore di fatto, per la ragione che RE Di GG non aveva mai riferito della partecipazione del RN all'omicidio OS, onde era stata erroneamente supposta l'esistenza di un riscontro individualizzante alle accuse "de relato" degli altri due collaboranti.
2. - Deve stabilirsi, in via pregiudiziale, se sia o non esperibile il ricorso straordinario per errore di fatto contro sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 625 - bis c.p.p., inserito dall'art. 6, comma 5, della l. 26.3.2001, n. 128. Il Collegio ritiene di non potere condividere la posizione recentemente espressa in una pronuncia di questa Corte, che ha escluso che il ricorso straordinario sia proponibile contro decisioni emesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 128 del 2001 (Cass., Sez. 6^, 30 ottobre 2001, n. 3388, Botteselle). Il dissenso da tale soluzione trae adeguata base giustificativa da una analisi ricostruttiva della nuova normativa rispondente ad affidabili criteri logici e sistematici, la cui applicazione porta inequivocamente a riconoscere che la sfera di operatività del ricorso straordinario non è limitata ai soli provvedimenti della Corte di Cassazione emessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 della l. n. 128/2001. Invero, atteso che l'introduzione del rimedio previsto dall'art. 625 - bis non è stata accompagnata da norme di diritto transitorio, la natura indubbiamente processuale della disposizione comporta - sulla base del principio "tempus regit actum" - l'immediata applicazione della stessa anche alle decisioni anteriormente adottate, a condizione che al momento della proposizione del ricorso straordinario non sia ancora scaduto il termine di decadenza di centottanta giorni dalla data di deposito del provvedimento della Corte di legittimità, derivando il consolidamento della situazione processuale esclusivamente dall'avvenuto spirare di detto termine. La soluzione favorevole all'applicabilità dell'art. 625 - bis a tutte le situazioni ancora "in fieri" trova conferma nell'orientamento assunto dalla giurisprudenza civile di questa Corte con riguardo all'analogo istituto della revocazione ex art. 391 - bis c.p.c., che è stata ritenuta inammissibile soltanto rispetto alle sentenze per le quali, alla data di entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, era già trascorso il termine di un anno dalla pubblicazione, al quale la citata disposizione subordina la proponibilità del ricorso per revocazione (Cass. civ., Sez. 2^, 28 gennaio 1995, n. 1039). Dalle precedenti considerazioni si evince che nel caso in esame il ricorso straordinario deve considerarsi senz'altro ammissibile, in quanto la sentenza n. 963 del 7.11.2000 risulta depositata in cancelleria in data 19.1.2001 e l'impugnazione è stata proposta il 16.7.2001, quando non era ancora scaduto il termine perentorio di centottanta giorni.
3. - Per individuare l'effettivo ambito di applicazione del ricorso straordinario per errore di fatto, è opportuno precisare che l'inserimento nell'ordinamento processuale di un mezzo apprestato per rimediare a determinate tipologie di errori eventualmente presenti nei provvedimenti della Corte di Cassazione rappresenta il punto di arrivo di un lungo e serrato dibattito sviluppatosi già nella vigenza del codice di procedura penale del 1930, il cui art. 552 c.p.p. dichiarava espressamente inoppugnabili tutti i provvedimenti emessi dal giudice di legittimità in materia penale. Pur mancando nel codice vigente un'analoga disposizione, in dottrina e in giurisprudenza non è stata mai dubbia l'inoppugnabilità di tali provvedimenti, ritenuti irrevocabili ed incensurabili in base all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e alla necessità di evitare la perpetuazione dei giudizi, oltre che alla "funzione di giudice ultimo di legittimità affidata alla medesima Corte di Cassazione dall'art. 111 Cost." (Corte cost., 5 luglio 1995, n. 294, e, nel vigore del codice del 1930, Corte cost., 4 febbraio 1982, n. 21). Tuttavia, la generale irrimediabilità degli errori esistenti nelle decisioni della Corte di Cassazione, salvo quelli emendabili con la procedura di correzione degli errori materiali, ha fatto sorgere argomentate perplessità sulla compatibilità del principio di assoluta inoppugnabilità con il sistema costituzionale, tant'è che la stessa Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 629 e 630 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di revisione delle decisioni della Corte di Cassazione per errore di fatto (Cass., Sez. 4^, 5 maggio 1999, Cervati). Pur dichiarando inammissibile tale questione, la Corte costituzionale ha rilevato che gli artt. 24 e 111 Cost. assicurano l'effettività del giudizio di cassazione come rimedio costituzionalmente imposto contro tutte le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale e che la cogenza di tali principi postula l'esistenza di uno strumento riparatorio destinato ad eliminare gli errori di fatto che abbiano compromesso il diritto al processo in cassazione (Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395). La previsione contenuta nell'art. 625 - bis c.p.p. corrisponde, dunque, ai risultati di un dibattito volto a ridimensionare la portata della indiscriminata inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte Suprema, il cui esito ha condotto all'introduzione nel processo penale di una normativa parallela a quella già esistente nel processo civile, per il quale, dopo un primo intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 17 del 30 gennaio 1986, l'art. 391 - bis c.p.c., inserito dall'art. 67 della l. 26.11.1990, n. 353, ha ammesso il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione.
4. - Dai contenuti della linea di pensiero che ha sorretto il processo evolutivo risoltosi con la creazione dell'istituto del ricorso per errore di fatto possono trarsi elementi inequivoci per delimitare l'effettivo ambito di applicazione dell'art. 625 - bis c.p.p., che ha delineato una nuova impugnazione straordinaria a mezzo della quale non possono dedursi tutti i possibili errori in cui sia incorso la Corte di legittimità, ma soltanto quelli riconducibili nella categoria dell'errore di fatto: ditalché, anche se la disposizione non contiene una definizione della nozione di errore di fatto, le acquisizioni della dottrina e della giurisprudenza contribuiscono a circoscriverne l'oggetto e valgono ad escludere che il ricorso straordinario possa dare ingresso ad un generalizzato quarto grado di giudizio.
L'art. 625 - bis ammette il ricorso straordinario soltanto per l'errore materiale e per l'errore di fatto. Il primo, già emendabile con la procedura di correzione prevista dall'art. 130 c.p.p., consiste in un errore che non incide sul processo formativo della decisione e determina, semplicemente, la mancata corrispondenza tra la volontà e la sua estrinsecazione grafica, tant'è che l'art. 130 c.p.p. subordina la possibilità di interventi correttivi alla condizione che l'errore o l'omissione materiale non sia stato causa di nullità e che dalla eliminazione dell'errore non derivi una modificazione essenziale del contenuto del provvedimento, confermando, così, che la correzione non costituisce impugnazione. L'errore di fatto corrisponde, invece, ad una non corretta percezione della realtà processuale dalla quale deriva una concreta e diretta interferenza sul processo di formazione della volontà del giudice, tale da condizionare il contenuto della decisione che, senza l'errore di fatto, sarebbe stata diverso. L'errore in esame, a differenza di quello materiale, ha, dunque, carattere decisivo ed è di tipo meramente percettivo, consistendo in una svista o in un equivoco incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto è percepito in modo difforme da quello effettivo: sicché - come è stato osservato nei primi commenti all'art. 625 - bis c.p.p. - il modello dell'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è del tutto affine all'errore revocatorio di cui all'art. 391 - bis c.p.c. ed è riconoscibile dalla circostanza che la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o che è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395 n. 4 c.p.c.. Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che sono affatto estranei all'area dell'errore di fatto gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione al pari, evidentemente, degli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. In altri termini il campo di applicazione dell'art. 625 - bis c.p.p. coincide con gli errori di mera percezione degli atti del giudizio di legittimità, senza alcun contenuto valutativo, di apprezzamento o di giudizio, di guisa che per quest'ultimo tipo di errori rimane fermo il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione e resta precluso il ricorso straordinario.
5. - L'errore di fatto denunciato col ricorso straordinario proposto dal RN contro il capo della sentenza n. 963 emessa dalla Sezione Prima di questa Corte il 7.11.2000, con cui è stato rigettato il ricorso contro la pronuncia di condanna per l'omicidio OS (capi 47 e 48 delle imputazioni), è costituito dalla circostanza che sarebbe stato erroneamente ritenuto che le dichiarazioni "de relato" dei collaboranti RA e ES AN AN fossero convergenti con quelle di RE Di GG, nonostante che costui non avesse mai riferito della partecipazione dell'imputato al predetto omicidio. Nella discussione svoltasi nell'udienza in camera di consiglio il difensore del RN ha precisato che l'errore di fatto consiste nell'avere considerato la chiamata del Di GG come diretta e non "de relato". Il motivo di ricorso non ha fondamento.
Nella sentenza investita dal ricorso straordinario, dopo l'esposizione dei principi sui requisiti della convergenza del molteplice che rendono individualizzanti i riscontri confermativi delle chiamate in correità o in reità, è stato precisato che, con riferimento all'omicidio OS, le dichiarazioni accusatorie "de relato" dei collaboratori RA e RI AN convergono con quelle del Di GG nell'indicazione del RN tra gli autori del crimine, ritenendo, quindi, che, rispetto alla posizione di tale imputato, la Corte di merito abbia correttamente applicato la regola della convergenza del molteplice.
Ciò posto, deve escludersi che l'errore attribuito alla Corte di Cassazione possa qualificarsi come errore di fatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 625 - bis c.p.p., per l'evidente ragione che, anche a volerne ammettere l'esistenza, la pronuncia di rigetto del ricorso non è stata determinata dall'inesatta percezione degli atti propri del processo di legittimità, ma consiste indubbiamente in un errore di giudizio dipendente dalla distorta valutazione della chiamata del Di GG, come diretta oppure "de relato". e dall'eventuale non corretta applicazione dei criteri relativi alla convergenza del molteplice e alla portata del riscontro individualizzante. La portata certamente valutativa dell'errore denunciato fa escluderne la configurabilità come errore di fatto, rilevante a norma dell'art. 625 - bis c.p.p., sicché il ricorso straordinario deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2001