Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
036 1 2 /0 1REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE imfufuabilità bille sentouse siel .aip. жё Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DE secouds equit Refrew Showm Dott. Mario Presidente SPADONE R.G.N. 4286/98 Cron. 7469 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere - Rep. 1200 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Ud. 18/04/00 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Me Inlis Thomas, est. sul ricorso proposto da: CA OV, LO NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- UFFICIO COPIE studio dell'avvocato ALOISIO R., difesi dall'avvocato Richiesta copia studio RAMELLINI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
dal Sig -SOLE 24 ORE per diritti 3000 + 12 MAR. 2001 ricorrenti - IL CANCELLIERE
contro
E 1500 COND. VIA CALABRIA 44 TARANTO in persona dell'Amm.re CANCELLE p.t.; intimato avversO la sentenza n. 172/97 del Tribunale di 0523485 نند 0523487 2000 TARANTO, depositata il 03/02/97; 7 1764 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 18/04/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore by Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17 maggio 1996 IO CA, IC NO e ID NE proponevano appello avverso la sentenza del giudice di pace di Taranto, depositata il 31 le ottobre 1995, che, decidendo opposizioni proposte dalle predette parti avverso i decreti con quali era stato loro ingiunto di pagare al i in Taranto condominio di via Calabria, 44 rispettivamente la somma di L. 200.688, 219.294 e 172.694, oltre interessi e rivalutazione monetaria, aveva dichiarato, previa riunione dei giudizi, la ritenendo la tardività nullità dei procedimenti, costituzione in giudizio degli opponenti, della avvenuta in cancelleria nel giorno fissato per la prima udienza e quadrice: questa era già iniziata. Gli appellanti avevano sostenuto la ritualità della loro costituzione nel procedimento davanti al giudice di pace ed avevano riproposto le censure già dedotte in detta sede (nullità del decreto ingiuntivo perché non emesso dal dirigente dell'ufficio; mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto e per la concessione della provvisoria esecuzione;
erronea concessione dagli interessi e della rivalutazione monetaria in 3 violazione dell'art 1224, comma 2, c.p.c.). Con sentenza del 31.1 - 3.2.1997 il Tribunale di Taranto dichiarava inammissibile l'appello e W compensava fra le parti le spese di lite. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione CA IO e NO IC con unico articolato motivo di gravame. Nel presente giudizio non si è costituito il Condominio di via Calabria 44 di Taranto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 113 c.p.c. e comunque dei principi regolatori dell'impugnabilità delle sentenze del giudice di pace, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; nonché insufficiente e contraddittoria motivazione omessa, un punto decisivo della controversia, in su relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronuncia del giudice di pace di Taranto del 31.10.1995, in quanto emessa secondo equità in una causa di valore non superiore a due milioni, non considerando, come precisato dalla sentenza della Cassazione n. 11.487/1996 in materia analoga, che, trattandosi di questioni processuali, i criteri dell'equità non hanno rilevanza. I ricorrenti chiedono una decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.. Il ricorso è infondato rigettato, perché n. 11.487/96, secondo la sentenza di questa Corte cui il giudizio di equità non opererebbe per le questioni di natura processuale, è stata superata dalle pronunzie delle S.U. n. 9492/98, n. 12063/98 12542/98, né vi è motivo per discostarsi dai e n. principi nelle stesse enunciati. Non è dovuto rimborso di spese processuali non avendo il condominio svolto attività difensiva.
P.Q.M.
h0000 La Corte rigetta il ricorso. 290000 Così deciso in Roma il 18.4.2000. ere est. De Coungliere MiJulia Romm ерашний Spadan 2 A SOD DELLE ENTRATE 290.000 IL CANCE 'ZRE C1 1A 2001 4 2 Francesc atania ria versate £. dct? ILA Se M UFFICIO TA DEPOSITATO CANCELLERIA in ervizi L N IPPO istrato A 71 dizat V .165 12 MAR 2001 O S N rea I F TO D Reg Roma aln. 24 A Responsabile Servizio Anti IL CANCELLIERE C1 razia EN irigento D HIN EC G IC U aria C D 11 D C enia A M R (lire Franc .ssa p. . r. M (D (D 5