Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 4
Il decreto camerale, emanato dalla Corte d'Appello di Roma in sede di reclamo contro il decreto del Ministro del Tesoro di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è impugnabile soltanto con il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Il vizio relativo alla motivazione può essere denunciato con tale rimedio esclusivamente nel caso in cui si concreti nella violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., cioè nella totale carenza della stessa o in una motivazione apparente, perché sviluppata con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto alla sua decisione ovvero logicamente inconciliabili tra loro, restando, viceversa, esclusa la possibilità della deduzione di quelle insufficienze di motivazione che potrebbero giustificare un ricorso ordinario ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (che nella specie non è proponibile).
Poiché sul punto la materia dell'illecito amministrativo risulta disciplinata compiutamente dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, il quale detta sufficienti criteri per la determinazione della sanzione amministrativa entro un limite minimo ed un limite massimo, sulla cui concreta applicazione ben può essere invocato il sindacato del giudice di merito, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma dell'art. 144, primo comma, del D.Lgs. n. 385 del 1993, proposta sia sotto il profilo di un suo preteso contrasto con l'art. 23 della Cost. per il fatto che violerebbe i principi di legalità e tassatività del precetto sanzionatorio (laddove sanziona con la stessa pena fattispecie di illecito amministrativo fortemente eterogenee, con ampi rinvii a disposizioni amministrative, sia di ordine generale che specifico, e senza prevedere alcun criterio prefissato di quantificazione delle sanzioni, oscillanti fra un minimo edittale ed un massimo edittale di notevole entità), sia sotto il profilo di un contrasto con gli artt. 24 e 113 della Cost. (per il fatto che non porrebbe alcun limite alla discrezionalità dell'attività sanzionatoria dell'Amministrazione creditizia e sottrarrebbe il suo esercizio al sindacato giurisdizionale).
Poiché l'art. 145, coma quarto, del D.Lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il reclamo alla Corte d'Appello di Roma avverso il decreto di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria del Ministro del Tesoro dalla stessa norma previsto dev'essere notificato alla Banca d'Italia, quest'ultima è l'unico soggetto legittimato passivo nel relativo giudizio, dovendosi escludere che detta notifica abbia solo la funzione di rendere tale ente mero domiciliatario del suddetto Ministro, in luogo dell'Avvocatura Generale dello Stato (da tale principio la Suprema Corte ha fatto discendere l'infondatezza del motivo di ricorso, con il quale il destinatario della sanzione, ricorrendo avverso il relativo decreto camerale, si era doluto che la Corte d'Appello capitolina, nel respingere con esso il reclamo, avesse liquidato le spese di lite a favore della Banca d'Italia)
Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, emesso in violazione del termine di trenta giorni per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi, stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento, nonché di determinazione - in mancanza di tali previsioni normative - da parte della Pubblica Amministrazione interessata con apposito provvedimento, non può essere considerato inesistente, ma è affetto da violazione di legge, la cui sussistenza non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione avverso di esso proposto, ma deve essere dedotta fra i motivi dell'atto di opposizione (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 385 del 1993 in un caso nel quale la violazione del suddetto termine era stata dedotta - come fattispecie integrante la sua inesistenza - per la prima volta in sede di ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, proposto avverso il decreto di rigetto dell'opposizione contro il provvedimento irrogativo della sanzione, emesso dalla corte d'appello ai sensi del quarto comma dello stesso art. 145).
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.9591 del 27 aprile 2006https://www.antonellapedone.com/articoli · 27 aprile 2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di giudice del lavoro - adito da A.G. e dalla s.a.s. Chalet La Siesta di G.A. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Pasquale REALE Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Cons.
relatore
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA NT, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Cerbara, n. 64 , presso gli avv.ti Francesco Castiello e Giuseppe Ricapito, che lo rappresentano e difendono per procura a margine EL ricorso;
ricorrente contro
BANCA D'ITALIA, istituto di diritto pubblico, in persona EL legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nazionale n.91, presso gli avv.ti Sergio Luciani, Pier Luigi Lorenti e Marcello Condemi EL Servizio Legale, che la rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso;
controricorrente e nei confronti EL
MINISTERO DEL TESORO, in persona EL ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale ELlo Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente avverso il decreto ELla Corte d'Appello di Roma n. 924 pubblicato il 18 luglio 1996;
udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 22 marzo 1999 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Francesco CASTIELLO, Giuseppe RICAPITO, Giovanni DE FIGUEREIDO e Sergio LUCIANI;
udito il P.M., in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 ottobre 1995 NO AN, già direttore generale ELla BA Mediterranea S.p.A. con sede in Potenza, proponeva reclamo contro il decreto EL Ministro EL SO n. 720033 EL 10 gennaio 1995 con il quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria complessiva di L. 15.000.000 per tre infrazioni alla disciplina EL D.L.vo. n. 481 EL 1992 (poi D.L.vo n. 385 EL 1993), essendo state riscontrate nel corso di accertamenti ispettivi di vigilanza condotti dal 23 febbraio al 23 giugno 1994 diffuse e sistematiche carenze nell'ordinamento contabile, errate segnalazioni alla BA d'AL ELle posizioni ad andamento anomalo e inesattezze nella segnalazione alla Centrale dei Rischi dovute a carenze EL sistema in formativo. A sostegno EL reclamo deduceva l'incostituzionalità ELl'art. 145 EL T.U. ELla legge bancaria (D.Lgs. lo settembre 1993, n. 385) per contrasto, sotto vari profili con gli artt. 3, 23 e 25 Cost., e cioè: per aver la norma denunciata attribuito alla Corte d'Appello di Roma la competenza in unico grado a decidere sui ricorsi contro i decreti sanzionatori EL Ministro EL SO;
per irragionevolezza ed eccesso di potere legislativo in relazione all'inasprimento ELle sanzioni e all'allargamento EL numero dei loro destinatari;
per l'individuazione ELla BA d'AL quale unico contraddittore nel procedimento di reclamo;
per essere la sanzione rimessa in concreto alla discrezionalità incontrollabile ELl'autorità creditizia in assenza di principi e criteri determinativi;
per essere stato escluso, infine, qualsiasi beneficio in favore EL trasgressore.
Deduceva altresì l'erroneità per travisamento dei fatti con riferimento all'art. 53, co. 1^ ELla legge bancaria che concerneva la vigilanza regolamentare, mentre avrebbe dovuto farsi richiamo all'art. 51, relativo alla vigilanza informativa;
l'inesistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sanzionatori ELla BA d'AL che non sarebbe potuta intervenire prima ELla completa ristrutturazione da effettuarsi in attuazione EL piano riorganizzativo da essa approvato a seguito ELla fusione tra la BA Popolare di Pescopagano e Brindisi e la BA di Lucania e la creazione ELla BA Mediterranea S.p.A., per la quale era previsto un periodo di tempo di cinque anni;
la violazione EL principio di ragionevolezza ELl'azione amministrativa per essere stato improvvisamente disatteso il piano riorganizzativo precedentemente approvato;
la mancata irrogazione EL minimo edittale per ciascuna sanzione, anche in considerazione ELl'avvenuto passaggio da un sistema sanzionatorio meno grave ad un sistema più grave con l'entrata in vigore ELla nuova legge bancaria;
la violazione EL principio di trasparenza amministrativa e ELl'obbligo di motivazione per non essere stati indicati specificamente i fatti nei quali era stata riscontrata la violazione ELle norme bancarie e per la mancanza di un'idonea motivazione per relationem.
Con decreto EL 18 giugno - 18 luglio 1996 la Corte d'Appello di Roma rigettava il proposto reclamo. La corte riteneva manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale ELl'art. 145 ELla legge bancaria osservando che il giudice ELle leggi aveva ripetutamente escluso ogni violazione EL principio EL giudice naturale con riferimento alla competenza per materia attribuita in via esclusiva alla Corte d'Appello di Roma, e che le argomentazioni addotte dal ricorrente erano state ritenute infondate anche dalla giurisprudenza di legittimità. Affermava quindi che non era ravvisabile alcun eccesso di ELega nell'inasprimento ELle sanzioni previste in materia e nell'allargamento EL numero dei loro destinatari poiché ciò costituiva espressione non irragionevole ELl'ordinaria discrezionalità EL legislatore. Riteneva infondata per difetto di interesse l'eccepita incostituzionalità ELla disciplina che individuava nella BA d'AL l'unico contraddittore necessario nel procedimento di reclamo contro i decreti ministeriali sanzionatori.
Escludeva, quindi, la dedotta inesistenza di criteri per la determinazione ELle sanzioni previste entro i limiti previsti dalla legge poiché tali criteri andavano ravvisati nella disciplina dettata dall'art. 11 ELla legge di depenalizzazione n. 689 EL 1981, con riferimento alla quale non si ravvisavano validi motivi per ridurre l'importo ELle sanzioni irrogate al reclamante, restando incensurabile la mancata previsione EL beneficio ELl'oblazione o EL pagamento in misura ridotta poiché tale mancata previsione rientrava nell'esercizio ELla discrezionalità legislativa esercitata nell'attuazione ELla direttiva C.E.E. n. 646 EL 1986, che era incensurabile anche dal giudice ELle leggi. Nessuna violazione EL principio di equità e di affidamento era ravvisabile nell'abbandono ELla prassi - ignota al giudice EL reclamo - secondo cui nel passaggio da un sistema meno severo ad uno più rigoroso dovrebbe applicarsi la sanzione edittale minima, trattandosi di uso contra legem. Ritenuta la manifesta infondatezza sotto ogni profilo ELl'eccezione di illegittimità costituzionale ELl'art. 145 l.banc., la corte escludeva che nella specie ricorressero l'asserita genericità ELla contestazione e la ritenuta inidoneità ELla motivazione per relationem, tenuto conto EL fatto che la disponibilità EL verbale di accertamento ispettivo richiamato nella lettera di contestazione formale degli addebiti non comportava la sua materiale allegazione al provvedimento sanzionatorio, essendo consentito al reclamante prenderne visione, ovvero chiederne la produzione o il rilascio di copia, e nella specie non risultava che tale richiesta fosse stata fatta e fosse rimasta insoddisfatta. La corte escludeva, infine, ogni errore nella contestazione ELla infrazione relativa alle inesattezze riscontrate nelle segnalazioni inoltrate alla Centrale dei Rischi, ed affermava che l'approvazione di un piano quinquennale di riorganizzazione non poteva giustificare l'inosservanza di disposizioni di carattere generale sull'organizzazione amministrativa e contabile sino allo spirare EL quinquennio e l'esonero da ogni controllo da parte ELl'Istituto di vigilanza, il cui operato andava esente da censura, con la conseguente esclusione di ogni illegittima incidenza EL provvedimento sanzionatorio sulla imprenditorialità ELla BA Mediterranea e sulla immagine professionale EL reclamante.
Contro il decreto ricorre per cassazione NO AN con dieci motivi illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi il Ministero EL SO e la BA d'AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va presa preliminarmente in esame l'eccezione di inammissibilità EL ricorso sollevata dalla BA d'AL la quale rileva che il ricorrente ha omesso nelle censure articolate ogni indicazione dei motivi per i quali è consentita la cassazione di un provvedimento decisorio ai sensi ELl'art. 360 cod. proc. civ. al fine di individuare a quali di essi egli intenda ancorare le specifiche doglianze proposte. L'eccezione non ha fondamento poiché l'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., il quale richiede a pena di inammissibilità che nel ricorso siano contenuti i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione ELle norme di diritto su cui si fondano, è volto a garantire la precisa individuazione ELl'oggetto ELla censura al fine di rendere possibile l'esercizio ELla funzione di legittimità da parte ELla corte di cassazione, sicché per la sua osservanza non è necessario il richiamo agli articoli di legge che si pretendono violati, ma basta l'indicazione dei principi che essi disciplinano e di cui si denuncia la violazione, sempreché la loro precisa enunciazione sia possibile desumere dallo svolgimento dei motivi di censura contenuti nel ricorso. Tale esigenza, inoltre, si attenua se la mancata indicazione ELle norme che si assumono violate riguarda, come nella specie, la relazione tra le norme suddette e i motivi per i quali è consentita la cassazione ELla sentenza impugnata poiché lo svolgimento ELle singole censure è normalmente sufficiente a individuare se sia stata invocata la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale o un vizio di motivazione, essa, infine, si vanifica EL tutto allorquando la cassazione EL provvedimento impugnato sia consentita solo per violazione di legge ai sensi ELl'art. 111 Cost., che costituisce l'unico parametro di riferimento nei casi in cui venga impugnato il decreto camerale emanato dalla corte d'appello in sede di reclamo contro il provvedimento ministeriale di irrogazione di sanzioni amministrative per violazione ELla legge bancaria, nei cui confronti l'art. 90 ELla legge bancaria EL 1936 specificava trattarsi di decreto non soggetto ad alcun gravame (Cass. 13 dicembre 1994, n. 10616), con una disposizione che, ancorché non riprodotta nell'art. 145, n. 6, ELla legge bancaria vigente, conserva la sua validità in mancanza ELla espressa previsione ELla sua impugnabilità (Cass. ord. 26 giugno 1997, n. 532). Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente con i primi cinque motivi solleva varie questioni di legittimità costituzionale con riferimento alle norme ELla legge bancaria applicate nella definizione ELla controversia in esame. L'imprescindibile giudizio preventivo di rilevanza ELle questioni sollevate dal ricorrente è subordinato tuttavia all'esame dei motivi con i quali il ricorrente ha eccepito la decadenza EL potere sanzionatorio EL Ministero EL SO (sesto motivo) e si duole ELla violazione EL principio ELla trasparenza amministrativa per la mancata allegazione al provvedimento sanzionatorio ELla proposta ELla BA d'AL (settimo motivo), censurando altresì il decreto impugnato per aver escluso il difetto assoluto di motivazione EL provvedimento sanzionatorio (ottavo e nono motivo). Passando all'esame particolare dei motivi innanzi elencati, con il sesto motivo viene denunciata la violazione ELl'art. 2 ELla legge 7 agosto 1990, n.241, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi e, qualora le pubbliche amministrazioni a tanto non provvedano, il termine è di trenta giorni. Nella specie la legge bancaria vigente si limita a stabilire all'art. 145 che il Ministro EL SO, sulla base ELla proposta ELla BA d'AL, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato, senza fissare alcun termine per la conclusione EL procedimento sanzionatorio e, non avendo il Ministero EL SO provveduto a determinare nel regolamento emesso con decreto in data 8 giugno 1993, n. 299, il termine entro il quale la procedura sanzionatoria in questione deve concludersi, si sarebbe verificato nella specie la decadenza dall'esercizio EL potere sanzionatorio per essere stato il decreto irrogativo ELle sanzioni nei confronti EL ricorrente emesso dopo oltre otto mesi dalla contestazione degli addebiti.
La censura è inammissibile in quanto la questione sollevata dal ricorrente non è mai stata sottoposta all'esame EL giudice di merito ma è stata proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità, che, com'è noto, è istituzionalmente rivolto al controllo ELle correttezza giuridica ELla motivazione EL provvedimento impugnato, e, nel caso di ricorso straordinario ai sensi ELl'art. 111 Cost., qual è quello in esame, non può estendersi neppure all'esame ELla congruità logica ELla motivazione.
Il divieto di eccezioni nuove è inoltre ancora più rigoroso nei giudizi che, come quello in oggetto, scaturiscano da una opposizione contro provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative pecuniarie, la quale configura l'atto introduttivo EL giudizio secondo le regole proprie di un giudizio di accertamento ELla pretesa sanzionatoria il cui oggetto è ELimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa, e, per l'Amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno di detta pretesa diverse da quelle enunciate col provvedimento sanzionatorio: da ciò consegue che neppure il giudice EL merito ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità EL provvedimento opposto, o EL procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo ELla disapplicazione ELl'atto amministrativo, salve le ipotesi ELle sua inesistenza, e che l'opponente, se ha la facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt.183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa domande muove, salva l'accettazione EL contraddittorio da parte ELl'Amministrazione (vedi, con riferimento alla legge 24 novembre 1981, n.689: SS.UU. 19 aprile 1990, n. 3271).
E - contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente - il provvedimento emesso in violazione EL termine di trenta giorni fissato dall'art. 2 ELla legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera in mancanza di fissazione di diverso apposito termine stabilito per legge o per regolamento ovvero fissato dalla pubblica amministrazione interessata con provvedimento espresso, non è inesistente, non potendo farsi derivare tale drastica conseguenza, in assenza di una specifica previsione di decadenza, da una norma dettata per disciplinare in via generale la conclusione dei procedimenti amministrativi, i quali possono avere i più svariati contenuti.
Tali considerazioni trovano riscontro nel rilievo che l'estinzione EL procedimento disciplinare nei confronti degli impiegati ELlo Stato per il decorso EL termine di novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto costituisce espressione di una esplicita previsione di legge (art. 120 EL D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, citato dal ricorrente) la quale esclude per ciò solo ogni possibile richiamo alla disciplina generale introdotta dalla legge n. 241 EL 1990, secondo quanto previsto dall'art. 2, co. 2^, di detta legge. Va altresì considerato che il D.M. 23 marzo 1992, n. 304, emanato dal Ministero EL SO in attuazione ELla legge 7 agosto 1990, n. 241, (EL quale il D.M. 8 giugno 1993, n. 299,
citato dal ricorrente costituisce mera integrazione) stabilisce all'art. 6 che i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza EL ministero costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza ELl'inosservanza EL termine: tale formulazione, pur lasciando imprecisate le conseguenze derivanti dall'inosservanza EL termine conclusivo EL procedimento, vale a escludere, con assoluta chiarezza, che essa comporti la sopravvenuta carenza di potere ELl'Amministrazione a provvedere, e da ciò deriva come necessaria conseguenza che il provvedimento conclusivo emesso tardivamente non è inesistente, ma, al massimo, potrà essere affetto dal vizio di violazione di legge, e cioè da un vizio che non può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado EL giudizio di opposizione proposto dal trasgressore, col solo limite EL giudicato implicito interno, ma solo essere dedotto fra i motivi di opposizione agli effetti ELl'eventuale disapplicazione ELl'atto amministrativo illegittimo. E pertanto, non avendo il NO dedotto fra i motivi di opposizione al decreto ministeriale irrogativo ELle sanzioni per le violazioni ELla legge bancaria la tardiva conclusione EL procedimento sanzionatorio, va ribadita l'inammissibilità ELla censura non potendo la questione essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione.
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione ELl'art. 3 ELla legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e, premesso che la norma denunciata stabilisce che, se le ragioni ELla decisione risultano da altro atto ELl'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, assieme alla comunicazione di quest'ultima dev'essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui esso si richiama, osserva che nella specie il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto che nel decreto EL Ministro EL SO era contenuto un solo acritico ed ermetico riferimento alle valutazioni ELla BA d'AL e che la mancata allegazione al provvedimento sanzionatorio ELla proposta ELla BA d'AL avrebbe notevolmente affievolito la difesa di esso reclamante. La censura non può trovare accoglimento poiché, sotto il pretesto ELla violazione di legge, il reclamante sottopone al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione ELla motivazione EL provvedimento impugnato contro la quale non viene mossa alcuna doglianza: il decreto ELla corte d'appello ha infatti preso in esame la censura mossa contro l'asserita motivazione per relationem EL decreto irrogativo ELle sanzioni osservando, sia pure con riferimento alla eccepita mancata allegazione EL verbale ispettivo, che la disponibilità degli atti EL procedimento amministrativo al fine di consentire al suo destinatario il controllo EL provvedimento impugnato non dev'essere inteso come materiale allegazione dei medesimi al provvedimento sanzionatorio, ma solo come possibilità di prenderne visione o di chiederne la produzione ovvero ancora di ottenerne copia e ha rilevato, con motivazione insuscettibile di riesame, che il reclamante non ha mai richiesto di conoscere gli atti EL procedimento e che è stato in grado di inviare controdeduzioni di ampia portata.
Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione, affermando che la giustificazione ELle irrogate sanzioni si fonderebbe su affermazioni stereotipe che si esaurirebbero in riferimenti generici a presupposti fattuali, senza alcuna indicazione di una prospettiva sostanzialistica degli elementi reali posti a fondamento ELla decisione.
La censura è inammissibile in quanto nel ricorso straordinario per cassazione il vizio di motivazione può essere denunciato solo quando esso si concreti nella totale carenza ELla motivazione stessa o in una motivazione meramente apparente perché sviluppata con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice EL merito è pervenuto alla sua decisione ovvero logicamente inconciliabili tra loro, tali da integrare la violazione EL precetto ELl'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e non anche quando esso esprima mere insufficienze che potrebbero giustificare un ricorso ordinario ai sensi ELl'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che nella specie non può trovare applicazione. Tale interpretazione, EL resto, è stata recentemente ribadita dal giudice ELle leggi con la sentenza n. 49 EL 1999, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale ELl'art. 145, co. 6^, ELla legge bancaria, secondo cui la corte d'appello decide in camera di consiglio sul reclamo EL trasgressore con decreto motivato suscettibile unicamente di ricorso per cassazione ai sensi ELl'art. 111 Cost., restando escluso il rimedio EL ricorso ordinario esteso anche al controllo EL vizio di motivazione Con il nono motivo viene denunciato sotto altro profilo il vizio di carenza assoluta di motivazione in base alla considerazione che il decreto impugnato avrebbe omesso di considerare che il NO era stato emarginato dalla competenza ELiberativa e dai processi decisionali ELla BA mediterranea, come era stato puntualmente chiarito nelle deduzioni da lui presentate e che pertanto, per la sua posizione, non poteva essere raggiunto da alcuna sanzione per la violazione ELla disciplina dettata dalla legge bancaria nei confronti degli amministratori. La censura, che si sostanzia in realtà nella denuncia di omesso esame di un punto decisivo ELla controversia, non ha alcun fondamento poiché il punto investito dal ricorrente non è mai stato sottoposto all'esame EL giudice di merito e, sotto il pretesto EL vizio di carenza totale ELla motivazione, la censura si rivolge direttamente contro il decreto EL Ministro EL SO, che non è suscettibile di riesame da parte EL giudice di legittimità.
Passando all'esame dei primi cinque motivi di ricorso va preliminarmente precisato che il ricorso per cassazione con il quale vengano sollevate questioni di costituzionalità, contrariamente a quanto mostra di ritenere la banca d'AL, è ammissibile nella misura in cui le singole questioni non vengano proposte in astratto, con la conseguente strumentalizzazione EL mezzo di impugnazione a fini meramente dilatorì, poiché il dubbio di costituzionalità è sempre riproponibile in ogni stato e grado EL giudizio nei limiti in cui il ricorrente non abbia altro strumento per rimuovere la pronuncia a lui pregiudizievole che non sia la pronuncia di incostituzionalità ELla norma su cui si fonda la decisione impugnata (Cass. 11 dicembre 1990, n. 11790). Nel valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza ELle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente alla luce EL predetto orientamento interpretativo, va sgombrato innanzi tutto il campo da quella contenuta nel primo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata l'incostituzionalità ELl'art. 144, co. 6^, ELla legge bancaria per contrasto con l'art. 76 Cost. a causa ELl'eccesso di ELega che vizierebbe la disciplina sanzionatoria poiché la Corte costituzionale ha, con sentenza EL 4 marzo 1999, n. 49, escluso ogni eccesso di ELega dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145 EL D.Lvo 1^ settembre 1993, n. 385, e ciò esime da qualsiasi ulteriore valutazione ELla fondatezza EL motivo in esame.
Col secondo motivo viene sollevata la questione di costituzionalità ELl'art. 145, co. 4^, ELla legge bancaria per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui ha attribuito alla Corte d'Appello di Roma la competenza esclusiva a conoscere in unico grado ELle controversie in materia di sanzioni pecuniarie disciplinate dalla legge bancaria.
Al riguardo dev'essere ribadita la manifesta infondatezza ELla questione, reiteratamente affermata dalla giurisprudenza e riproposta dal ricorrente senza il sostegno di nuove argomentazioni che ne giustifichino il riesame.
Con il terzo motivo viene denunciata l'incostituzionalità ELl'art. 144, comma 1^, ELla legge bancaria per contrasto con l'art. 23 Cost. nella parte in cui sanziona con la stessa pena fattispecie fortemente eterogenee, con ampi rinvii a disposizioni amministrative, sia di ordine generale che specifico, violando i principi di legalità ELla pena e di tassatività EL precetto sanzionatorio, considerato inoltre che non prevede alcun criterio prefissato di quantificazione ELle sanzioni che oscillano da un minimo edittale di importo contenuto a un massimo edittale di notevole entità.
La questione, che costituisce mera riproposizione di quella già sottoposta al vaglio EL giudice di merito, è manifestamente infondata in quanto, come puntualmente rilevato dalla BA d'AL con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 25 maggio 1994, n. 5107) la materia ELl'illecito amministrativo è compiutamente disciplinata dall'art. 11 ELla legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale detta sufficienti criteri per la determinazione ELla sanzione amministrativa entro un limite minimo e un limite massimo offrendo idonei strumenti affinché il potere sanzionatorio ELl'Amministrazione resti circoscritto entro precisi confini, come invocato dal ricorrente. Con il quarto motivo viene denunciata l'incostituzionalità ELla medesima norma per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost. sotto il profilo che essa non porrebbe alcun limite all'esercizio ELl'attività sanzionatoria ELl'Amministrazione creditizia, la cui discrezionalità finirebbe per sottrarsi a qualsiasi sindacato giurisdizionale con pregiudizio per l'esercizio EL diritto di difesa e la conseguente elusione ELle garanzie giurisdizionali previste contro i provvedimenti amministrativi.
La questione è manifestamente infondata poiché la fissazione di una sanzione amministrativa entro limiti di notevole ampiezza rientra pur sempre nella discrezionalità EL legislatore, che è insindacabile fin quando non sconfini nella manifesta irragionevolezza. Tale situazione nella specie è da escludersi in quanto il legislatore ha avuto cura di dettare i criteri per la commisurazione ELla sanzione alle singole violazioni, come rilevato nell'esame EL motivo che precede, sul cui esercizio concreto ben può essere invocato il sindacato EL giudice di merito.
Con il quinto motivo viene sollevata la questione di incostituzionalità ELl'art. 144, co. 6^, ELla legge bancaria per contrasto con l'art. 76 Cost. nella parte in cui esclude il principio EL pagamento in misura ridotta previsto come principio generale in tema di sanzioni amministrative.
La censura non ha fondamento poiché si appunta contro un norma che è stata abrogata dall'art. 64, n. 33, lett. d) , EL D. Lvo 23 luglio 1996, n. 415, che ha soppresso il quinto e il sesto comma ELla legge bancaria, mentre non viene investito da alcuna censura l'art. 145, co. 10^, ELla legge bancaria, aggiunto dall'art. 64, n. 35, lett. c), EL predetto decreto legislativo, il quale stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 16 ELla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede il pagamento in misura ridotta, non si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge bancaria, cui pure si fa riferimento nella sentenza impugnata.
Con il decimo ed ultimo motivo viene denunciata la violazione ELl'art. 91 cod. proc. civ. con riferimento all'art., 360, n. 3, cod. proc. civ., e si sostiene la illegittimità ELla condanna al pagamento ELle spese giudiziali nei confronti ELla BA d'AL, la cui legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione EL decreto irrogativo ELle sanzioni emesso da Ministro EL SO il ricorrente non intende riconoscere, in quanto la banca d'AL opererebbe come mera domicilitaria EL Ministro EL SO in luogo ELl'Avvocatura Generale ELlo Stato. La censura non può trovare accoglimento poiché la prospettazione EL ricorrente si infrange contro il chiaro disposto ELl'art. 145, co. 4^, ELla legge bancaria, il quale dispone che il reclamo EL trasgressore dev'essere notificato alla BA d'AL, che è l'unico soggetto fornito di legittimazione passiva nel procedimento instaurato dal trasgressore per contestare la sanzione pecuniaria irrogata nei suoi confronti, potendo dubitarsi, semmai, ELla concorrente legittimazione passiva EL Ministero EL SO.
In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento in nessuna ELle sue molteplici articolazioni e deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese EL giudizio di cassazione che liquida complessive L.
5.418.800 di cui L. 379.900 per esborsi a favore ELla BA d'AL e L. 38.900 per esborsi a favore EL Min. EL SO e L.
2.500.000 per onorario a favore di ciascun controricorrente.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999