Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5936
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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Il decreto camerale, emanato dalla Corte d'Appello di Roma in sede di reclamo contro il decreto del Ministro del Tesoro di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è impugnabile soltanto con il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Il vizio relativo alla motivazione può essere denunciato con tale rimedio esclusivamente nel caso in cui si concreti nella violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., cioè nella totale carenza della stessa o in una motivazione apparente, perché sviluppata con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto alla sua decisione ovvero logicamente inconciliabili tra loro, restando, viceversa, esclusa la possibilità della deduzione di quelle insufficienze di motivazione che potrebbero giustificare un ricorso ordinario ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (che nella specie non è proponibile).

Poiché sul punto la materia dell'illecito amministrativo risulta disciplinata compiutamente dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, il quale detta sufficienti criteri per la determinazione della sanzione amministrativa entro un limite minimo ed un limite massimo, sulla cui concreta applicazione ben può essere invocato il sindacato del giudice di merito, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma dell'art. 144, primo comma, del D.Lgs. n. 385 del 1993, proposta sia sotto il profilo di un suo preteso contrasto con l'art. 23 della Cost. per il fatto che violerebbe i principi di legalità e tassatività del precetto sanzionatorio (laddove sanziona con la stessa pena fattispecie di illecito amministrativo fortemente eterogenee, con ampi rinvii a disposizioni amministrative, sia di ordine generale che specifico, e senza prevedere alcun criterio prefissato di quantificazione delle sanzioni, oscillanti fra un minimo edittale ed un massimo edittale di notevole entità), sia sotto il profilo di un contrasto con gli artt. 24 e 113 della Cost. (per il fatto che non porrebbe alcun limite alla discrezionalità dell'attività sanzionatoria dell'Amministrazione creditizia e sottrarrebbe il suo esercizio al sindacato giurisdizionale).

Poiché l'art. 145, coma quarto, del D.Lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il reclamo alla Corte d'Appello di Roma avverso il decreto di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria del Ministro del Tesoro dalla stessa norma previsto dev'essere notificato alla Banca d'Italia, quest'ultima è l'unico soggetto legittimato passivo nel relativo giudizio, dovendosi escludere che detta notifica abbia solo la funzione di rendere tale ente mero domiciliatario del suddetto Ministro, in luogo dell'Avvocatura Generale dello Stato (da tale principio la Suprema Corte ha fatto discendere l'infondatezza del motivo di ricorso, con il quale il destinatario della sanzione, ricorrendo avverso il relativo decreto camerale, si era doluto che la Corte d'Appello capitolina, nel respingere con esso il reclamo, avesse liquidato le spese di lite a favore della Banca d'Italia)

Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, emesso in violazione del termine di trenta giorni per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi, stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento, nonché di determinazione - in mancanza di tali previsioni normative - da parte della Pubblica Amministrazione interessata con apposito provvedimento, non può essere considerato inesistente, ma è affetto da violazione di legge, la cui sussistenza non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione avverso di esso proposto, ma deve essere dedotta fra i motivi dell'atto di opposizione (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un provvedimento irrogativo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 385 del 1993 in un caso nel quale la violazione del suddetto termine era stata dedotta - come fattispecie integrante la sua inesistenza - per la prima volta in sede di ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, proposto avverso il decreto di rigetto dell'opposizione contro il provvedimento irrogativo della sanzione, emesso dalla corte d'appello ai sensi del quarto comma dello stesso art. 145).

Commentario1

  • 1Corte di Cassazione: Sentenza n.9591 del 27 aprile 2006
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5936
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5936
Data del deposito : 15 giugno 1999

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