Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
La speciale domiciliazione di un collaboratore di giustizia presso il Servizio centrale di protezione, prevista dall'art. 12, comma terzo bis, D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991, va equiparata, ad ogni effetto al domicilio eletto, con conseguente applicazione della disciplina in materia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto regolarmente notificato un avviso di fissazione d'udienza nei termini presso il Servizio centrale di protezione anche se tardivamente consegnato al collaboratore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2012, n. 27222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27222 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 11/12/2012
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1426
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 34360/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA RO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 25/05/2012 (dep. il 01/06/2012) del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in subordine il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avv. Ruggiero Andrea, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa all'esito di udienza camerale ex art. 324 c.p.p. tenutasi il 25/05/2012, rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di NA RO avverso un decreto di sequestro preventivo adottato dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 26/04/2012, relativo alla somma di Euro 210.000,00 e di 16.530,00 dollari statunitensi. Il NA aveva avanzato doglianze limitatamente al sequestro dei 210.000,00 Euro (ammettendo al contrario la provenienza illecita della valuta americana), in quanto - pur essendo stato condannato a pena detentiva per delitti ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 416 bis c.p., ed essendosi pertanto visto sequestrare quella somma ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies - sosteneva trattarsi di una parte del corrispettivo della vendita di un immobile ricevuto in eredità dalla madre (il bene era stato alienato nel 2008 al prezzo di 410.000,00 Euro): al contrario, e conformemente a quanto già evidenziato dal G.i.p., il Tribunale riteneva provato che l'immobile in questione fosse stato costruito direttamente dal NA, senza tuttavia che l'odierno ricorrente (rimasto a lungo latitante, prima di venire arrestato ed intraprendere un percorso di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria) risultasse aver mai percepito redditi o svolto attività tali da giustificare le disponibilità economiche necessarie per curarne l'edificazione.
Nessun vizio doveva intendersi configurabile, ad avviso del Tribunale, nell'emissione del provvedimento (successiva alla reiezione di una prima richiesta di restituzione dei beni, sequestrati inizialmente ex art. 354 c.p.p.); la tesi difensiva, inoltre, appariva non suffragata dalle acquisizioni istruttorie, atteso che l'immobile sopra richiamato era stato oggetto di una donazione disposta formalmente dalla madre del ricorrente in favore della di lui sorella, che tuttavia - in una scrittura privata del 15/03/2003 - aveva attestato l'appartenenza del bene già in origine al fratello, avendo egli effettuato la costruzione su un terreno che gli era stato donato dalla stessa madre. Nel contempo, doveva ritenersi dimostrato anche in base alle dichiarazioni del ricorrente che egli - nel corso della prolungata latitanza negli Stati Uniti - avesse percepito redditi di scarsa entità, non adeguati a fornirgli la provvista necessaria per edificare l'immobile.
2. Propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, il difensore del NA.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa notifica al proprio assistito dell'avviso di fissazione dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Palermo, atteso che egli ricevette copia dell'atto - come da relata riprodotta negli allegati al ricorso - solo in data successiva rispetto alla celebrazione dell'udienza medesima. In particolare, risulta che il NA (domiciliato ex lege presso il Servizio Centrale di Protezione in Roma, essendo collaboratore di giustizia) ebbe effettiva notizia dell'udienza solo il 28/05/2012: tre giorni prima, svolta tempestiva eccezione sul punto da parte della difesa, il Tribunale aveva rilevato a verbale che l'atto doveva comunque intendersi notificato all'interessato, essendo pervenuto presso l'anzidetto Servizio, dove il collaboratore era da intendersi domiciliato, ma così argomentando si verrebbe a confondere - secondo la difesa - un mero domicilio ex lege con una formale elezione di domicilio, pur sempre richiedendo il primo che l'atto sia notificato personalmente al destinatario, nella fattispecie a cura di personale del S.C.P. in grado di conoscerne il recapito (come infatti accaduto, ma tardivamente, anche nel caso in esame).
2.2 Con il secondo, terzo e quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale e carenza di motivazione, segnalando che le censure mosse al decreto di sequestro preventivo inizialmente impugnato sarebbero rimaste senza risposta alcuna da parte del Tribunale, vuoi per non essere stata considerata la documentazione prodotta dalla difesa in ordine al reale contenuto delle donazioni avvenute ad opera della madre del NA, vuoi per l'illegittima sovrapposizione del vincolo ex art. 321 c.p.p. al già esistente sequestro probatorio, senza che ricorresse alcun pericolo che questo venisse meno, vuoi infine sui presupposti per l'applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (dovendosi, al contrario di quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, ritenere dimostrata la lecita provenienza del denaro sequestrato e comunque la proporzione fra quella disponibilità e i redditi che il NA percepiva negli U.S.A. durante gli anni Settanta).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può meritare accoglimento.
1.1 Con riguardo al primo motivo, è innegabile che l'udienza dinanzi al Tribunale di Palermo si tenne il 25/05/2012, mentre la notifica del relativo decreto di fissazione a mani del NA occorse tre giorni dopo, come risulta dal verbale in atti secondo cui quell'incombenza venne curata in località nota al Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno: il decreto era stato emesso il 18/05/2012, e risultava pervenuto al Servizio anzidetto nel rispetto dei termini indicati dall'art. 309 c.p.p., comma 8. Secondo la difesa, la stessa constatazione empirica che a cura della polizia giudiziaria venne effettuata la successiva notifica dell'atto al diretto interessato impone di ritenere che il domicilio di un collaboratore di giustizia presso il S.C.P. non possa considerarsi un domicilio formalmente eletto, trattandosi al contrario di un "domicilio ex lege": dovrebbe ritenersi in altre parole un domicilio fittizio, sui presupposto dell'impossibilità di rendere noto quello reale, dove in ogni caso - come accaduto nella fattispecie concreta - rimarrebbe necessario ricercare il destinatario dell'atto da notificare.
In vero, sulla base del quadro di riferimento normativo vigente e di un'interpretazione sia letterale che logico-sistematica, ritiene la Corte non condivisibili gli argomenti evidenziati dalla difesa. Innanzi tutto, perché è pacifico che la nozione di domicilio ex lege non comporti un regime alternativo, in punto di ritualità della notificazione degli atti, rispetto a quello previsto per un domicilio eletto.
La più semplice, e comunemente nota, ipotesi di domicilio ex lege è infatti quella prevista per la persona offesa, ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p., ed è indubbio che, per la persona offesa domiciliata ex lege presso il difensore di fiducia eventualmente nominato, la notifica di un atto si perfezioni appunto mediante la consegna al suddetto difensore, al pari della disciplina prevista per un domicilio eletto strido sensu. Il dato testuale della norma appena ricordata conforta le considerazioni appena esposte, dal momento che il citato art. 33 disp. att. c.p.p. statuisce che il domicilio della persona offesa assistita da difensore di fiducia "si intende eletto" presso il difensore medesimo: ergo, ci si trova pur sempre dinanzi ad un caso di elezione di domicilio, che non è necessario formalizzare (come invece previsto, e lo si vedrà tra breve, per i collaboratori di giustizia) perché ritenuta dalla legge immanente già alla nomina fiduciaria.
Analogamente è a dirsi quanto all'istituto di cui all'art. 157, comma 8 bis, che prevede di regola - per le notifiche successive a quella del primo atto destinato all'imputato non detenuto - la consegna al difensore di fiducia: la norma non parla di domicilio eletto o da intendersi tale, ma anche in tal caso si può senz'altro parlare di domicilio ex lege, senza che per la regolarità della notifica sia necessario dare corso ad adempimenti ulteriori rispetto al recapito dell'atto presso il domiciliatario.
Venendo alla fattispecie oggi in esame, deve rilevarsi che il D.L. n. 8 del 1991, convertito nella L. n. 82 del 1991, dispone all'art. 12,
comma 3 bis che "all'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2". La situazione, dunque, è sovrapponibile a quelle appena illustrate, ai fini oggi di interesse: per quanto lo si voglia definire domicilio ex lege, ad esempio al fine di individuare in quello di Roma il Tribunale di Sorveglianza competente per territorio nei procedimenti che riguardino un collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione (v. in proposito Cass., Sez. 1, n. 676 del 02/02/1994, Barreca), quello presso il S.C.P. è pur sempre un domicilio eletto. Peraltro con la necessità - a differenza delle ipotesi considerate in precedenza - che detta elezione sia consacrata in un atto formale. Del resto, la giurisprudenza di legittimità non ha soltanto affermato - e non avrebbe potuto essere altrimenti - la nullità della "notifica all'imputato, sottoposto a programma di protezione (...), effettuata in luogo diverso dal domicilio per legge individuato in Roma presso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza" (Cass., Sez. 3, n. 35712 del 05/05/2011, Dianese, Rv 251230), ma anche la validità di una notifica alla stessa categoria di soggetti "regolarmente effettuata presso il Servizio Centrale di Protezione, dal momento che (...) l'interessato all'atto della sottoscrizione del programma elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede il predetto Servizio" (Cass., Sez. 4, n. 5850 del 06/04/2000, Maretta, Rv 216799).
Vero è che nel caso del collaboratore di giustizia la speciale domiciliazione trova causa nell'esigenza di tutelarne sicurezza e riserbo, piuttosto che in istanze di economia processuale;
ma va parimenti considerato che la collaborazione si fonda pur sempre su base volontaria, con la ragionevole presunzione della piena consapevolezza - da parte di chi intenda aderire ad un programma di protezione - anche dei meccanismi rituali che quella scelta comporta. Del resto, che l'interessato abbia compiuta conoscenza delle conseguenze della sua determinazione sul piano processuale è sufficientemente garantito dalla necessità (non a caso, prevista soltanto per il collaboratore di giustizia) che l'elezione di domicilio presso il luogo fissato dalla legge sia consacrata in un atto da lui sottoscritto, e non derivi da semplici presunzioni od equiparazioni normative.
Nè va dimenticato, in ogni caso, che anche per il collaboratore resta ferma la possibilità di una restituzione nel termine qualora risulti che egli non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto pur regolarmente notificatogli presso il domicilio eletto: principio, questo, di portata generale e ad esempio già affermato in tema di notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale (v. Cass., Sez. 5, n. 24707 del 31/03/2010, Gallo, secondo cui la notifica effettuata nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia deve far ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, salva però la prova del contrario). Nel caso in esame, alla regolarità della notifica sul piano formale, perché avvenuta nei termini di rito presso il S.C.P., ha fatto seguito una tardiva concreta comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale: ma non viene comunque allegato che il NA non ebbe effettiva e preventiva conoscenza che quell'udienza sarebbe stata celebrata, informazione che ben avrebbe potuto avere tramite il proprio difensore, da cui proveniva la richiesta di riesame e che aveva avuto autonoma notificazione del decreto.
1.2 I profili di doglianza di cui ai motivi successivi, ad eccezione del tema della possibile sottoposizione a sequestro preventivo di un bene già oggetto di sequestro probatorio (e senza che vi siano prospettive concrete che quest'ultimo venga meno), afferiscono al merito delle determinazioni adottate dal Tribunale, e sono pertanto non suscettibili di ulteriore valutazione in questa sede. Nell'interpretazione della norma di cui all'art. 325, infatti, è consolidato l'orientamento secondo il quale "il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice" (Cass., Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv 245093).
Nel caso in esame, è certamente impossibile affermare che l'impianto motivazionale della decisione adottata dal Tribunale di Palermo sia affetto da lacune di tale portata, essendo stata al contrario compiuta una approfondita analisi delle acquisizioni istruttorie circa la verifica dei presupposti indicati dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies: quelle che la difesa reputa carenze motivazionali in punto di osservanza e corretta applicazione della norma appena invocata si risolvono infatti in censure che riguardano gli elementi di fatto assunti dal Tribunale a sostegno dell'affermato giudizio di sproporzione dei beni nella disponibilità del NA, rispetto alle sue capacità reddituali ed alle sue attività economiche dell'epoca oggetto di disamina.
Quanto alla compresenza di un sequestro preventivo e di un sequestro probatorio sugli stessi beni, che in ogni caso questa Corte ritiene possibile in ragione delle ben diverse finalità dei due istituti, l'ordinanza del Tribunale richiama una pronuncia assunta come descrittiva di una situazione sovrapponibile a quella verificatasi nella fattispecie concreta, secondo cui "è legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio per il caso in cui, nella fase delle indagini preliminari, l'accoglimento da parte del giudice della richiesta di restituzione negata dal P.M. potrebbe non consentire a quest'ultimo di proporre in tempo la richiesta di misura reale, in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale detto bene potrebbe essere sottratto" (Cass., Sez. 3, n. 29916 del 13/07/2011, Milo, Rv 250667). In vero, stando alla stessa scansione cronologica evidenziata nel provvedimento impugnato, dei beni sequestrati al NA ex art. 354 c.p.p. - come da decreto di convalida del 28/10/2010 - si poteva effettivamente paventare una prospettiva di restituzione al prevenuto, all'atto della richiesta di sequestro preventivo da parte del P.M.: detta richiesta risale infatti al 05/04/2012, e faceva seguito ad un provvedimento dello stesso P.M. del 27/03/2012, di rigetto di un'istanza di restituzione avanzata dalla difesa, in costanza del solo sequestro probatorio. Ergo, in quel momento era più che ragionevole l'evenienza di una opposizione al G.i.p. avverso il decreto che aveva negato il dissequestro: evenienza che infatti si realizzò, come segnalato dallo stesso ricorrente, a nulla rilevando che ciò accadde alcuni giorni dopo la presentazione dell'istanza di cui all'art. 321 c.p.p., visto che per la ritualità della richiesta di misura cautelare reale non si imponeva certamente che l'opposizione della difesa ex art. 263 fosse già attuale (altra pronuncia conforme all'indirizzo sopra ricordato - Cass., Sez. 2, n. 17578 del 26/04/2006, Pariota, Rv 234759 - ha più esplicitamente affermato che "l'imposizione del sequestro preventivo su cosa già gravata da sequestro probatorio può aver luogo, anche nella fase delle indagini preliminari, qualora il pubblico ministero abbia respinto la richiesta di restituzione avanzata ai sensi dell'art. 263 c.p.p. e sia quindi possibile che, accolta poi la stessa richiesta, a seguito di opposizione, dal giudice, si crei, tra la cessazione dell'efficacia del sequestro probatorio e l'effettiva imposizione del sequestro preventivo, uno iato temporale durante il quale la cosa potrebbe essere sottratta").
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del NA al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013