Sentenza 5 maggio 2011
Massime • 1
È nulla la notifica all'imputato, sottoposto a programma di protezione ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv., con modd., in l. 15 marzo 1991, n. 82), effettuata in luogo diverso dal domicilio per legge individuato in Roma presso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. (Nella specie, si trattava della notifica della citazione per il giudizio d'appello).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2011, n. 35712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35712 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2011 |
Testo completo
357 12 / 11
АскA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/05/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. GIULIANA FERRUA Presidente N.- логи
-
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 20937/2010- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE
Dott. GIOVANNI AMOROSO
- Consigliere -
Dott. ELISABETTA ROSI Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) SE IN N. IL 02/03/1968
avverso la sentenza n. 961/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/01/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selle Siveci che ha concluso per i moins to life all nedsp
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
N
O
I il 3 OTT. 2011
Z
A
S
IL CANCELLIERE
S
10
A
Luand Mariani.
C
Udit i difensor Avv. Marianne Cetho, in sostitusions Udito, per la parte civile, l'Avv
copliments all neonofico , che Leche Le chesto elec denour. Silveno
la Corte d'Appello di Salerno con sentenza del 14 gennaio 2010 ha confermato la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Salerno del 24 maggio 2007 che aveva condannato NE CA alla pena di anni due di reclusione e 4000 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, c 5 D.P.R. n. 309/90;
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per i seguenti motivi:
1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in ordine alla omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte di appello. Infatti il ricorrente è stato ammesso al programma di protezione, con connessa elezione di domicilio in Roma, presso il Servizio centrale di Protezione ma la notifica non è stata effettuata presso tale domicilio. Solo da aprile 2009 il ricorrente avrebbe potuto prendere visione degli atti presso la Cancelleria della
Corte di appello e proporre ricorso.
2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nonostante il ricorrente sia divenuto un collaboratore di glustizia, facendo rinvenire diversi quantitativi di stupefacente ed essendo stato ammesso al programma speciale di protezione, i giudici di merito hanno negato le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come si evince dalla nota di trasmissione del ricorso per cassazione presentato da NE CA, la stessa risulta spedita, con "riservata", datata 23 aprile
2010, dal Dipartimento PS del Ministero dell'interno Servizio centrale di
-
Protezione, quindi, in quanto risulta che NE CA era sottoposto al programma speciale di protezione nel corso del processo, la notifica per la citazione del giudizio di appello avrebbe dovuto essere effettuata come previsto dalla normativa presso tale Servizio e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per un nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli.
Deve considerarsi assorbito il secondo motivo di ricorso.
PQM
Annulla la sentenza Impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011
Il consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RoşiTradotte Ro Giuliana Ferrua an