Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 1
Lo specialissimo ordinamento giudiziario vigente per l'ufficio del pubblico ministero presso le preture rende inapplicabili il secondo ed il terzo comma dell'art. 570 cod.proc.pen. ai delegati straordinari del pubblico ministero pretorile. Infatti se il vice procuratore onorario che ha concluso all'udienza fosse legittimato ad impugnare il provvedimento emesso dal giudice si vedrebbe attribuita una funzione non contemplata dalla normativa speciale che delimita tassativamente le sue attribuzioni funzionali.
Commentario • 1
- 1. Compravendita immobiliare: quid iuris se manca il certificato di abitabilità? (Cass. 23604/23)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 19 gennaio 2024
IL FATTO Gli acquirenti di alcuni singoli appartamenti convenivano in giudizio la società costruttrice e venditrice per sentire accertare l'inadempimento di detta società all'obbligo contrattualmente assunto di ottenere, entro un anno dalla stipula degli indicati atti di compravendita, la certificazione di agibilità/abitabilità, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Secondo la ricostruzione di questa Corte, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1998, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 30.4.1998
Dott. Umberto PAPADIA Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.1391
Dott. Ferdinando IMPOSIMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N.03909/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso la pretura circondariale di Prato nel procedimento penale
contro
:
1)BO LO, nato a [...] il [...], 2)EL NN, nato a [...] l'[...], avverso la sentenza resa dal pretore di Prato il 28.10.1997. Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale Giuseppe Veneziano, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - ER GL, IN LO e AM NN venivano rinviati davanti al pretore di Prato per rispondere del reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge 28.2.1985 n. 47, perché - la prima quale proprietaria committente, il secondo quale direttore dei lavori e il terzo quale costruttore - avevano costruito una loggia sino all'ottobre del 1993 senza la prescritta concessione edilizia.
Con sentenza del 28.10.1997 il pretore dichiarava ER GL colpevole del reato ascrittole, condannandola alla pena di dieci giorni di arresto e lire 7.000.000 di ammenda, con i doppi benefici di legge. Per gli altri imputati, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., il pretore applicava a ciascuno la pena di sette giorni di arresto e lire 5.000.000 di ammenda, con i doppi benefici.
2 - Avverso la sentenza, limitatamente all'applicazione della pena per IN e AM, ha proposto ricorso il pubblico ministero che aveva concluso all'udienza dibattimentale, il vice procuratore onorario, avvocato Paolo Tesi. Lamenta che per i predetti imputati il reato si era estinto per prescrizione prima del primo atto interruttivo (il decreto di citazione a giudizio del 1.7.1997), posto che solo l'imputata ER "aveva posto in essere atti sospensivi della prescrizione attraverso domande in via amministrativa".
Motivi della decisione
3 Preliminarmente va affrontata la questione della legittimazione a impugnare del vice procuratore onorario addetto alla procura presso la pretura circondariale. Sul punto la giurisprudenza di questa corte è contrastante. Sostengono detta legittimazione Cass. Sez. VI n. 10900 del 12.11.1992, ud. 2.6.1992, p.m. in proc. Serafini, rv. 192876; Cass. Sez. III n. 12576 del 19.12.1994, ud. 1.12.1994, p.m. in proc. Tomasoni, rv. 200949; Cass. Sez. III n. 2352 del 9.3.1995, ud. 2.2.1995, p.m. in proc. De Tutti. La escludono Cass. Sez. III n. 4553 del 18.4.1997, ud. 16.3.1997, p.m. in proc. Camera, rv. 207634;
Cass. Sez. III n. 5146 del 3.6.1997, ud. 15.4.1997, p.m. in proc. Cerruti, rv. 208382.
Ritiene il collegio che il vice procuratore onorario non sia legittimato a impugnare.
La tesi affermativa si fonda sulla norma dell'art 570 c.p.p., che regola in via generale l'impugnazione del pubblico ministero. Questa norma stabilisce che legittimato a impugnare è il titolare dell'ufficio di pubblico ministero presso la pretura, il tribunale e la corte di appello (comma 1); aggiunge che 1'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni" (comma 2); infine precisa che "il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello" con il consenso di quest'ultimo (comma 3). Sulla base di questa disciplina si ritiene che anche il vice procuratore onorario delegato alle funzioni di udienza, che abbia presentato le conclusioni, sia legittimato a proporre impugnazione.
La tesi negativa si fonda invece sul combinato disposto degli artt. 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30.1.1941 n.12), sostituiti dagli artt. 21 e 22 del D.P.R. 22.9.1988 n.449, e successivamente modificati dal D.Lgs.
2.2.1990 n.15, nonché dall'art. 13 del D.L. 31.12.1991 n.419. Secondo l'art.71 alle procure della Repubblica presso la preture circondariali possono essere addetti vice procuratori onorari per l'espletamento delle sole funzioni indicate ai commi primo e terzo dell'art. 72, e cioè partecipazione alle udienze dibattimentali, partecipazione alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, richiesta di emissione del decreto penale di condanna, sempre previa delega nominativa da parte del procuratore dellà Repubblica. Poiché l'elencazione delle funzioni ammesse è tassativa (come si desume dalla locuzione "sole funzioni"), si conclude che il vice procuratore onorario non è legittimato a proporre impugnazione, anche se ha concluso all'udienza dibattimentale.
Orbene, a un esame attento delle norme, risulta evidente che la norma dell'art. 570 c.p.p. è derogata dagli artt. 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario per quanto attiene al potere di impugnare dei vice procuratori onorari. Infatti se il vice procuratore onorario che ha concluso all'udienza (dibattimentale, ovvero di convalida del fermo o dell'arresto) fosse legittimato ad impugnare il provvedimento emesso dal giudice, si vedrebbe attribuita una funzione non contemplata dalla normativa speciale che delimita tassativamente le sue attribuzioni funzionali. Stesso discorso dovrebbe esser fatto per gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario.
Ma v'è di più. Per le udienze dibattimentali presso il pretore le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, su delega nominativa del procuratore della Repubblica, non solo da vice procuratori onorari, ma anche da uditori giudiziari e da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari (art. 72 cit. primo comma, primo periodo). Se si interpretasse l'art. 570 c.p.p. come norma generale non derogata dall'art. 72 ord. giud. si dovrebbe anche, concludere che vice procuratori onorari, uditori giudiziari e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno presentato le conclusioni a dibattimento, non solo possono proporre impugnazione (ex secondo comma dell'art. 570), ma possono anche chiedere di fungere da pubblico ministero nel processo di appello (ex terzo comma dell'art., 570), posto che i due poteri sono funzionalmente connessi. Ne deriverebbe un'aberrante estensione delle funzioni degli anzidetti rappresentanti del pubblico ministero presso le preture, chiaramente incompatibile con l'ordinamento giudiziario, perché ad essi sarebbero attribuite funzioni anche presso le corti di appello laddove l'ordinamento giudiziario li ha eccezionalmente ammessi ad esercitare le funzioni requirenti solo nei giudizi pretorili. Ma nessun sostenitore della tesi estensiva si azzarderebbe a riconoscere ad esempio a un ufficiale di polizia giudiziaria il potere di chiedere di esercitare le funzioni di pubblico ministero in un giudizio di appello, sol perché gli riconosce il potere di appellare la sentenza pretorile. L'insostenibilità della conclusione rivela la erroneità della premessa. L'assurdità di simile conseguenze, invero, dovrebbe rendere evidente che lo specialissimo ordinamento giudiziario vigente per l'ufficio del pubblico ministero presso le preture rende inapplicabili il secondo e terzo comma dell'art. 570 c.p.p. ai delegati straordinari del pubblico ministero pretorile (vice procuratori, uditori giudiziari e ufficiali di polizia giudiziaria):
in altri termini, il limitato ambito funzionale di questi delegati particolari costituisce una causa derogatoria della disciplina generale di cui all'art.570 c.p.p.. Contro la tesi qui accolta non può esser, addotto ne' il favor impugnationis ne' l'autonomia del pubblico ministero di udienza consacrato nell'art.53 c.p.p. e nell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario (come fa la sentenza De Tutti succitata). Il favor impugnationis, fondato com'è sul quinto comma dell'art. 568 c.p.p., ha una portata meramente oggettiva, che attiene all'atto e al contenuto dell'impugnazione, ma non può giustificare l'estensione soggettiva dei legittimati a impugnare. L'autonomia del p.m. in udienza, che compete anche ai rappresentanti straordinari del pubblico ministero presso le preture, proprio perché limitata all'udienza, non può assumersi come fondamento del potere di impugnazione attribuito dal secondo comma dell'art. 570 c.p.p..
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998