Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
0 115.2%.04. 4 1 8 N ° 3 1 8 9 - - 5 4 E G G E L 8 2 R T . A ' L E I L E S D S O I N A C O L L E A Z O I N R S I T G A E R E N T D E E S EPUBBLICA ITAL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 25410/02 Dott. Angelo GRIECO 2270 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Consigliere Ud.15/12/03 Dott. Gianfranco GILARDI NAPPI - Consigliere Dott. Aniello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE CORTE D'APPELLO DI ANCONA DR. PALUMBO ED (sezione Minori) - ricorrente
contro
UC OB, DI IO IL;
intimati - avverso il decreto della Corte d'Appello di ANCONA, depositato il 05/07/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
2003 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 3089 -1- 2 Generale Dott. Antonio MARTONE l'inammissibilità del ricorso. -2- che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 2 gennaio 14 marzo 2002 il Tribunale per i Minorenni di Ancona rigettava il ricorso proposto dal pubblico ministero ai sensi dell' art. 333 c.c. nei confronti di OB CI e SI Di IO, genitori della minore ED CI, in relazione alla omessa vaccinazione contro l' epatite virale B di detta minore, rilevando che la non prevista coercibilità per legge dell' obbligo in questione impedisce al giudice di intervenire e limitare la libertà dei genitori di provvedere alla salute dei figli nel modo che ritengano più idoneo e che d' altro canto nella specie i genitori avevano dimostrato di tutelare adeguatamente la salute della minore. Il reclamo proposto dallo stesso pubblico ministero era rigettato dalla Corte di Appello di Ancona, sezione per i minorenni, con decreto del ни 5 giugno 5 luglio 2002. Osservava motivazione la Corte - territoriale che l' art. 1 della legge n. 165 del 1991, nel porre l' obbligo di vaccinazione in discorso, non prevede la possibilità di coercizione;
che l' art. 33 della legge n. 833 del 1978 individua soltanto nel sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, l' organo competente a disporre gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori, su proposta motivata di un medico;
che se pure la Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 132 del 1992, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità della legge n. 51 del 1966 in tema di vaccinazione antipoliomielitica, in relazione agli artt. 32 e 34 Cost., per la mancata previsione della coercibilità dell' obbligo, ha ritenuto che l'applicazione degli artt. 333 e 336 c.c. non può ritenersi preclusa in ragione dell' espressa previsione di una 1 sanzione amministrativa per il caso di violazione dell' obbligo in esame, tuttavia ciò non comporta che un intervento degli organi provvisti di iniziativa in tal senso debba sempre e comunque effettuarsi, dovendo esso al contrario esplicarsi soltanto se l' inerzia dei genitori, specialmente se unita ad altri elementi, si palesi rivelatrice di quella inidoneità genitoriale che sta alla base dei provvedimenti previsti dall'art. 333 c.c. E poiché, nella specie, il rifiuto opposto, lungi dal denotare trascuratezza da parte dei genitori, trovava ragione nella preoccupazione legittima - in quanto fondata su informazioni assunte anche in ambito scientifico - di sottoporre la salute della bambina a rischi conseguenti alla vaccinazione stessa, a fronte di benefici non del tutto certi, e tenuto conto che gli stessi genitori si erano impegnati ad educare la minore in modo da non esporla al concreto pericolo di epatite, escludeva la ricorrenza delle condizioni per l' emissione del provvedimento invocato. Avvero tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso la Corte di Appello di Ancona deducendo due motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento privo degli essenziali requisiti di definitività e decisorietà, secondo quanto già affermato da questa Suprema Corte nella recente pronuncia n. 11022 del 2003, emessa in relazione a fattispecie del tutto analoga. G 2 In tale decisione si è rilevato che secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale il provvedimento emesso dalla corte di appello in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale per i minorenni con il quale, ai sensi dell'art. 333 c.c., si fa obbligo ai genitori di sottoporre il minore alle vaccinazioni obbligatorie non è impugnabile per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento diretto a tutelare in via interinale l' interesse del minore stesso senza risolvere alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi e privo del requisito della definitività, per essere sempre revocabile ( v. Cass. 1996 n. 1653; 1995 n. 7744; 1994 n. 6147; 1994 n. 3009 ). Si è, altresì, disatteso l' assunto del pubblico ministero ricorrente il quale, dandosi carico della questione di ammissibilità del ricorso, aveva dedotto come in questa sede deduce - che la diversità della - fattispecie in esame rispetto a quelle considerate nella richiamata giurisprudenza - per essere stata qui emessa una pronuncia reiettiva della richiesta dello stesso pubblico ministero di imposizione dell' obbligo di vaccinazione a fronte del comportamento omissivo dei genitori, con diretto pregiudizio del diritto alla salute del minore - renderebbe inapplicabili i principi che sostengono quell' indirizzo: si è rilevata al riguardo l' identità della natura di volontaria giurisdizione del provvedimento adottato, connotato dai medesimi caratteri di non decisorietà e non definitività, certamente non influenzati dal contenuto negativo della decisione rispetto alla istanza proposta. Ed invero detto provvedimento si inscrive pur sempre tra quelli che il giudice è chiamato ad adottare ai sensi dell' art. 333 c.c., in quanto mira a tutelare in via interinale l' interesse del minore senza risolvere alcun на 3 contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, non acquista autorità di cosa giudicata ed è pur sempre suscettibile di revoca: l' implicazione nella vicenda del diritto alla salute del minore, sotto il profilo della mancata fruizione della profilassi obbligatoria idonea a preservarlo dal rischio di malattia, non vale a contrastare il decisivo rilievo che il giudice non decide in alcun modo sul diritto stesso e non attribuisce o nega ad uno dei soggetti coinvolti un bene della vita, ma accerta l' interesse del minore con una pronuncia segnata dalla precaria efficacia giuridica degli atti incidenti sul potere - dovere attribuito ai genitori dall'art. 30 Cost. Siè, infine, rilevata la piena aderenza del principio richiamato all' indirizzo consolidato di questa Suprema Corte, di recente confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11026 del 2003, secondo il quale le statuizioni in tema di decadenza o di reintegrazione nella potestà, di affidamento della prole e quelle emesse ai sensi dell'art. 333 c.c., nel quadro degli atti innominati incidenti sull' esercizio della potestà dei genitori, non sono ricorribili per cassazione, in quanto non sono assistite dall' autorità del giudicato sostanziale, ma si caratterizzano per un' efficacia meno intensa, propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, i quali sono soggetti a modifica o a revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi ( v., tra le tante, S.U. 2002 n. 911, in motiv.; Cass. 2001 n. 2099; 1999 n. 8633; 1999 n. 2998; 1999 n. 2337; 1998 n. 6421 ; S.U. 1998 n. 3387). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto i soggetti intimati attività difensiva. 4 RG 25410/02
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 15 dicembre 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL/PRESIDENTE nhariaSabiella Luccioli CORTE SUPREMADI SO NE CANCELLIERE Prima S Andrea Bianchi Deposity 23 GEN 2004 4 8 N 1 8 9 1 5 3 ° G - - G 4 L E 2 E 8 O B O A L L L N S A D I I T ' E E E . S R L CANCELLIERE E N R A A I E R T S N I D Z G S E E T O E £ 5