Sentenza 26 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15134 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi igg.151 34/02 Lavoro President Dott. Salvatore SENESE .G.N. 16327/99 Cron.35381 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 15/05/02 Dott. Corrado ConsigliereDott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: AT RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCANTONIO РАРА, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PALMIERI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ER ST, elettivamente domiciliato in ROMA-OSTIA VIA VALFLORIANA 37, presso lo studio dell'avvocato SIMONA MOLINARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato 2002 GIUSEPPE COLELLA, giusta delega in atti;
controricorrente 2163 -1- avverso la sentenza n. 410/98 del Tribunale di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 24/11/98 R.G.N. 397/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PAPA FRANCESCANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso primo motivo infondato e rigetto;
secondo motivo acc.to del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi, con sentenza del 24.11.98, decidendo sull'appello proposto dal sign. TT RO avverso la sentenza del Pretore della stessa città che lo aveva condannato a corrispondere ai sign. ST IS lire 48.933. 408 pcr differenze retributive dovute per un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto, per quanto rileva nella presente sede: a- che la produzione del contratto collettivo, da parte del ricorrente, era avvenuta sin dall'atto di deposito del ricorso,e, comunque, anche se fosse avvenuta con la nota illustrativa del 18.4. 97,relativa alla rifissazione dell'udienza di discussione a seguito di riassunzione, come ritenuto dal primo giudice, trattandosi di prova costituita,poteva ritualmente avvenire anche nell'udienza di discussione, prima che la stessa avesse avuto inizio;
b- che non aveva alcuna rilevanza, ai fini della validità del ricorso, la mancata notifica al convenuto dei conteggi analitici relativi alle spettanze rivendicate atteso che nel ricorso introduttivo erano state indicate ie somme complessivamente pretese ed i titoli in base ai quali le stesse erano dovute;
c- che il rapporto intercorso fra le parti era stato di lavoro subordinato risultando dalle prove testimoniali che il sign. IS era tenuto all'osservanza di un preciso orario di lavoro, che veniva pagato dal sign. TT, alle cui indicazioni si atteneva nell'espletamento deiía sua attività; ¡e pratiche che i geometri curavano in proprio non supcravano il 1, 2% del volume di attività dell'ufficio c non cra I credibile che il preteso rapporto di praticantato si fosse protratto per più di dieci anni. If sign. TT chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui resiste con controricorso il sign. IS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per nuÏÏítá assoluta ed insanabile del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per violazione dell'art.414 cpc. Con tale censura egli addebita al Tribunale di aver omesso di rilevare che il ricorrente non aveva depositato il contratto di categoria né provveduto alla notifica dei conteggi;
la carenza di tali elementi, che non possono essere oggetto di successive integrazioni mediante il deposito di notc, impedisce al convenuto di difendersi adeguatamente e comporta la nullità del ricorso introduttivo. La censura é infondata. Va preliminarmente rilevato che, come si è detto nella parte relativa allo svolgimento del processo, il Tribunale, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ha riscontrato che il contratto collettivo fu tempestivamente depositato. Questa asserzione, che il ricorrente ritiene non rispondente al vero avrebbe dovuto essere impugnata con il rimedio revocatorio e non essere oggetto di mera negazione come ha fatto invece il ricorrente. 2 Quanto alla mancata notificazione dei conteggi analitici è noto come questa omissione, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, non comporti nullítá dell'atto introduttivo se dal contesto complessivo degli elementi fattuali allegati con il ricorso il convenuto sia in grado di individuare adeguatamente lo sviluppo contabile dclic somme richiestegli ( fra Ic moite: 10685/93, 11318/94, 3594/98, 817/99, 10154/01, 3643/02). Nel caso di specie il ricorrente aveva proceduto ad un'analitica individuazione deiie voci retributive pretese dal convenuto formulando per ciascuna di essi la quantificazione complessiva. Essendo stato allegato, tempestivamente, al ricorso il contratto collettivo che prevedeva le suddette voci, il convenuto, disponeva đi tutti í parametri normativi e contabili per controllare se la quantificazione effettuata complessivamente per ciascuna voce fosse esatta in relazione ai fatti allcgati dal ricorrente ( qualità della prestazione, durata dei rapporto, orari di lavoroj contestandola ove essa fosse risultata non rispondente ai predetti criteri. La censura è, pertanto, infondata. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'insussistenza dei requisiti della subordinazione. Con tale censura il ricorrente addebita al Tribunale di aver fatto riferimento, per accertare l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, ad indici- quali la continuità della prestazione e la vigilanza da parte di esso ricorrente sulfa esecuzione delle prestazioni non idonei essendo essi compatibili anche con un rapporto di lavoro autonomo ma che, soprattutto, costituivano estrinsecazione típica del rapporto di praticantato, trascurando di accertare l'esistenza di quello che secondo il costante indirizzo di legittimità costituisce il vero elemento di connotazione del lavoro subordinato, ossia la soggezione al potere gerarchico del datore di lavoro, del tutto mancante nella fattispecic considerato fra l'altro che il sign. IS presso io studio in cui il suo praticantato si era protratto per più di un biennio per mancato superamento dell'esame di abilitazione professionale, curava anche pratiche proprie. La censura é infondata. Contrariamente a quanto assume il ricorrente il Tribunale per accertare la tipologia dei rapporto di lavoro ha fatto riferimento proprio al predetto criterio della soggezione gerarchica rinvenendola nei fatti affermati dai testi quali l'osservanza delle direttive del datore del lavoro nello svolgimento dell'attività lavorativa, i vincoli di orario, l'obbligo di avvisarc in caso di assenza dal lavoro c, soprattutto, nci protrarsi del rapporto per un tempo tale ( dieci anni) da non essere logicamente compatibile con un rapporto di apprendistato. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese sejuus Ла доносини за
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 8,00 * oltre € 2.500,00 per onorari da distrarsi in favore dell'avv. G. Colella. Roma 15 maggio 2002 flauelle II Presidentc II Consigliere cs. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TÁSSAL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'AR¤positato in Cancelleria Conrado Gughe/2 11:0:73 N. 2601.2002 CD oggi, L DELLA + CANCELLIEREN