Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
Il decreto di irreperibilità dell'imputato emesso nel corso delle indagini preliminari non spiega efficacia ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 552 cod. proc. pen., in quanto la chiusura delle indagini di cui all'art. 160, comma 1, stesso codice ha luogo con l'emissione di quest'ultimo decreto, sicché, ai fini della "vocatio in iudicium", che segna l'inizio della fase dibattimentale e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice del merito ritenuto operante il primo decreto di irreperibilità anche per la notificazione della citazione a giudizio, la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello, con rinvio al tribunale perché rinnovasse la citazione per l'ulteriore giudizio).
Commentario • 1
- 1. Dalle Sezioni unite una soluzione compromissoria circa la notificaGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2003, n. 5698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5698 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/01/2003
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 89
3. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 029069/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DD LV N. IL 16/03/1966;
avverso SENTENZA del 15/04/2002 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 15 aprile 2002 la corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 3 aprile 2002, con la quale il tribunale di Agrigento, sezione di Licata, aveva affermato la responsabilità di DD AT per il reato di cui all'art. 651 c.p., commesso in Licata il 1 agosto 1999, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione con atto sottoscritto personalmente il DD, denunziando la nullità della sentenza di primo grado: a) per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 159 e 160 c.p.p., sostenendo che il p.m. avrebbe dovuto provvedere ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio alla emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, in quanto quello emesso nel corso delle indagini preliminari aveva perduto efficacia con la chiusura delle indagini stesse;
b) per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. in quanto i giudici di merito non avevano disposto l'assunzione dei testi Di CO IN e RV IO che avrebbero potuto riferire sulla circostanza che egli non si era rifiutato di declinare le proprie generalità o di esibire i documenti richiesti e di DD MI che avrebbe potuto riferire sulla circostanza che da molti anni viveva e risedeva in Licata;
e) per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. in quanto la corte d'appello avrebbe
"acriticamente" accolto "la tesi del primo giudice, offrendo una interpretazione solo apparente su un punto decisivo della vicenda".
3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. L'art. 160, comma 1, c.p.p. recita che il decreto di irreperibilità emesso dal p.m. nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi - come nel caso di specie - con la chiusura delle indagini preliminari.
Il successivo comma 2 prevede, poi, che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal p.m. per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronunzia della sentenza di primo grado.
Il comma 3, prevede, infine che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia delle sentenza.
Dalla lettura delle citate disposizioni si deduce che il legislatore, sul presupposto che la irreperibilità è una situazione transitoria ed eccezionale dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ha inteso disciplinarla con particolari cautele (art. 160, comma 4, c.p.p.) e limitarne l'efficacia ad ogni fase o grado del procedimento.
Il problema, quindi, che si pone nel caso in esame è quello di accertare se, avendo il p.m. emesso nelle fase delle indagini preliminari il decreto di irreperibilità, avrebbe dovuto rinnovarlo ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Al riguardo deve osservarsi che il decreto in esame ha una duplice funzione: da una parte costituisce esercizio dell'azione penale con l'effetto di concludere la fase delle indagini preliminari, dall'altra con la sua notificazione all'imputato ed alle altre parti è l'atto di impulso che segna l'inizio di una nuova fase processuale, quella del dibattimento (cfr., cass., sez. unite 29 maggio 2002, n. 28807, secondo la quale "il decreto di citazione a giudizio, che è l'atto con il quale il pubblico ministero esercita l'azione penale...produce effetti anche indipendentemente dalla sua notificazione, tanto che, come è stato precisato in giurisprudenza, interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione...e non già dalla sua notificazione).
Di conseguenza deve ritenersi che la chiusura delle indagini preliminari di cui all'art. 160 comma 1, c.p.p. non coincida con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la sua emissione da parte del p.m. e che di conseguenza ai fini della "vocatio in iudicium" dell'imputato, che si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario che il p.m. emetta un nuovo decreto di irreperibilità secondo quanto previsto dall'art.160, comma 2, c.p.p..
Poiché nella fattispecie la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata fatta mediante notifica con il rito degli irreperibili in base al decreto di irreperibilità emesso dal p.m. ai fini della notificazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. si è verificata una nullità assoluta del giudizio di primo grado che comporta l'annullamento della sentenza sia di primo che di secondo grado.
In conformità al principio stabilito dalla sentenza, sez. unite, 29 maggio 2002, n. 28807, citata, l'annullamento deve essere disposto con rinvio al tribunale di Agrigento affinché provveda alla rinnovazione del decreto di citazione per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e per l'effetto quella emessa dal tribunale di Agrigento, sezione di Licata, in data 3 aprile 2001, e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Agrigento. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2003