Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 35512
CASS
Sentenza 21 maggio 2013

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Massime1

Commette il delitto di peculato il portalettere che, avendo la disponibilità per ragioni del suo servizio di pacchi contro assegni, si appropri dei relativi bollettini di spedizione e dei rispettivi importi, spettanti ai legittimi creditori.

Commentario1

  • 1Art. 314 - Peculato (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 35512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35512
Data del deposito : 21 maggio 2013

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