Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2002, n. 7600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7600 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
AULA "B" / 02 6 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 19874/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron. 21078 Cons. Rel. Dott. Alberto Spanò Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere 19 marzo Celentano Consigliere Dott. Attilio 2002 Dott. Grazia Cataldi Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: NT NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Bolzano n. сом 15, Studio avv. Giuseppe De Tommaso, l'avv. Francesco Au- tieri che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avvocati Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
7 115 1 controricorrente avverso la sentenza n. 162/98, decisa il 13 maggio 1998 e pubbli- cata il 26 ottobre 1998, resa dal Tribunale di Latina nel procedi- mento n. 377/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Giuseppe De Ferrà nell'interesse dell'Istituto con- troricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 25 marzo 1993, NT NI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina l'I.N.A.I.L., Istituto Na- zionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a rendita professionale per ipoacusia di asserita origine professionale. Il Giudice adito, con sentenza n. 2244/96, emessa in data 6 no- vembre 1996, rigettava la domanda. Interponeva appello l'NT e in esito il Tribunale di Latina, con sentenza n. 162/98 emessa in data 13 maggio - 26 ottobre 1998, respingeva il gravame. A sostegno della decisione osservava che, trattandosi di malattia non tabellata per l'attività svolta dalla datrice di lavoro, in- combeva sul lavoratore l'onere di provare l'eziologia professiona- le della malattia denunciata. 2 Tale dimostrazione non era stata fornita, anzi dalla consulenza tecnica ambientale espletata nel corso del giudizio di primo grado era risultata una rumorosità di fondo inferiore agli 80 dbA, tale da non comportare uno specifico rischio. Osservava ancora che, pur considerando come ipoacusia da rumore quella da cui era affetto il lavoratore, mancava comunque la prova del nesso di causalità con l'attività lavorativa espletata. Del pari carente era la prova circa l'esposizione al rischio dovuta all'impiego, di macchinari non più in uso al momento della consu- lenza ambientale e quindi non presi in esame dall'ausiliario del giudice. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne NT NI, con atto notificato in data 25 ottobre 1999, sulla base di un unico complesso motivo. L'INAIL resiste con contro ricorso notificato in data 3 dicembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con implicito riferimen- to al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione di non meglio precisate disposizioni di legge nonché, con implici- to riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si afferma che il Tribunale avrebbe equivocato in ordine alla per- sistenza del sistema tabellare. Una volta provata da parte del la- voratore la prestazione d'opera nel reparto tappezzeria si impone- va l'accoglimento della domanda poiché la consulenza ambientale 3 A aveva dimostrato un livello di rumorosità di 80 82 dbA che il consulente medico avrebbe dovuto apprezzare al fine di ravvisare l'origine tecnopatica della malattia, sulla base delle sue carat- teristiche. La censura non è fondata. Il Tribunale invero, nei ricordare che nel sistema tabellare dell'assicurazione contro le malattie professionali la presunzione di sussistenza di un nesso causale tra la malattia e l'attività svolta dal lavoratore opera solo in relazione alle specifiche tec- nopatie previste mentre per quelle non comprese nelle tabelle in- combe sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'eziologia professionale, ha correttamente riferito il dato normativo, uni- versalmente accettato e riconosciuto, operante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 in data 18-02-1988 con la quale 38, 2°è stato dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. comma, cost., l'art. 3, 1° comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le ma- lattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per ma- lattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico concernenti le dette malattie e da quelle causate da una la- vorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle ta- belle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comun- que provata la causa di lavoro. Il principio affermato dal Collegio di merito è lo stesso accolto in numerose pronunce di legittimità (ex pluribus Cass. civ., sez. 4 1 lav., 3 aprile 1992, n. 4104, Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1994, n. 5018, Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 1994, n. 6434, Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1994, n. 5018, Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 1997, n. 3523) e 1'immotivata contestazione del ricorrente non può certo indurre а rimettere in discussione un orientamento consolidato. Il Tribunale, sulla base delle esatte premesse sopra richiamate, ha esaminato la consulenza tecnica ambientale disposta dal primo giudice, dalla quale è emerso, con riferimento al luogo ove pre- stava la propria opera l'odierno ricorrente, che "l'esposizione personale di un lavoratore addetto а tale reparto si mantiene al di sotto del valore di 80 dbA"; ha così escluso la sussistenza di un rischio tecnopatico. Ha preso poi in esame la consulenza medica, del pari espletata in primo grado, dalla quale è emersa l'esistenza di un'ipoacusia bi- laterale neurosensoriale ed ha Osservato che, pur ravvisandosi nella malattia in atto le caratteristiche di una patologia da ru- more, manca la prova di un nesso causale con l'attività lavorativa espletata. На Osservato infine che la circostanza di un aggiornamento del macchinario aziendale, tale da rendere priva di significato con- creto la consulenza tecnica ambientale, non è stata in alcun modo dimostrata. Tale iter argomentativo è senz'altro corretto e conforme all'orientamento di questa Corte Suprema nel senso che "dalla let- 5 Л tura coordinata degli art. 41 seg. d.leg. 15 agosto 1991 n. 277, attuativo di direttive comunitarie, se emerge che il valore dei novanta dBA per l'esposizione quotidiana del lavoratore al rumore rappresenta la soglia di intollerabilità, il cui superamento de- termina particolari obblighi del datore di lavoro, risulta anche che l'esposizione a rumori superiori agli ottanta decibel comporta per il datore di lavoro obblighi di «informazione e formazione»>, e che già il superamento della soglia di ottantacinque decibel ri- chiede l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggetta- mento del lavoratore a controllo sanitario;
conseguentemente anche l'esposizione a rumorosità non eccedente l'indicato limite dei no- vanta dBA può essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo, in relazione anche alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo non è ostativa della configurabilità di una malattia professionale indennizzabile (ipoacusia da rumore) e non esime il giudice dall'indagine medico-legale in ordine alla sussi- stenza di tale malattia" (Cass., sez. lav., 07-04-1998, n. 3582). È poiché l'indagine peritale risulta essere stata svolta in modo esauriente, le critiche dell'appellante si risolvono nella sostan- za in una mera contestazione delle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio di merito, oltre che nell'indicazione di dati numerici, comunque inferiori alla soglia di attenzione. Non viene criticata l'affermazione del Tribunale circa il riscontro di un livello di rumore inferiore agli 80 dbA, ma solamente si affer- ma che ne sarebbe stato verificato uno diverso "pari a 80,5 dbA e 6 A 82,5 dbA". Peraltro l'asserita divergenza tra il dato recepito in sentenza e quello eventualmente rilevabile dall'indagine peritale, invero neppure allegata, doveva se mai formare, a parte ogni ri- lievo sulla decisività trattandosi comunque di dati inferiori alla soglia di attenzione, oggetto di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cpc. Le critiche esplicitate riguardano invece valuta- zioni riservate al giudice di merito e non possono trovare ingres- so nel giudizio di legittimità. Conclusivamente il ricorso va rigettato. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 4, secondo comma del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 no- vembre 1992, n. 438), non ricorrendo nella specie l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria, nessuna pronunzia va adottata in ordine alle spese dei giudizi di merito e del present e . 3 0 3 0 5 1 legittimità. A I . S T Š D N R A T A O ' 1 , L L
P.Q.M.
7 A L - L S O E 8 E - B D P 1 I S I 1 I D S La Corte N N E A G E T G S O S I G O A A E Rigetta il ricorso. P D L M O E I , T A T O A I L Nulla per le spese. R D R L T I E E S I D T D G N O E E IL PRESIDENTE Guglichen I will R S Roma, 19 marzo 2002 E IL CONSIGLIERE ESTENSORE Ива при две IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 23 MAG 2002 7 CANCELLIERE