Sentenza 30 giugno 2000
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello "status libertatis" (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi. Di conseguenza, al fine di consentire la convalida, è sufficiente che la polizia giudiziaria - cui non incombe il dovere di una specifica motivazione - ponga il giudice in condizione di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto come si presentano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un provvedimento di diniego di convalida, in quanto il giudice di merito, sul rilievo di non essere stato posto dalla polizia giudiziaria in condizione di valutare la gravità del fatto, si era sostituito ad essa nel diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto, rapportando la sua valutazione a parametri inadeguati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2000, n. 4737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4737 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 30.06.2000
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 4737
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 08328/2000
la pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE di NOLA nei confronti di:
HU AIMEI N. IL 17.12.1969
avverso ordinanza del 11.02.2000 TRIBUNALE di NOLA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo.
Con ordinanza dell'11-2-2000 il Tribunale di Nola in composizione monocratica non convalidava l'arresto, eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di Hu Aimei, nonostante fosse stata sorpresa in flagranza del reato di cui al comma 5^ dell'art. 10 della L. 40/98 per aver impiegato presso il proprio laboratorio tessile tredici operai cinesi, sprovvisti del permesso di soggiorno, poiché era incensurata e, quindi, non pericolosa.
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica competente, deducendo che il giudice di merito avrebbe preteso dalla polizia giudiziaria una valutazione sulla gravità del fatto fondata su elementi, di cui non avrebbe potuto essere a conoscenza, come lo stato di incensuratezza o meno del soggetto, nei cui confronti procedeva.
Motivi della decisione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
Va, infatti, rilevato che il provvedimento in esame non ha ottemperato all'obbligo di motivare sulla gravità del fatto, impostogli specificamente dal 4^ comma dell'art. 381 c.p.p., nonostante che la polizia giudiziaria abbia posto il giudicante in grado di verificare, attraverso l'adeguato contesto descrittivo dell'operazione effettuata, tutti i presupposti dell'arresto e quindi l'osservanza dei parametri indicati da tale norma, conformemente alla natura materiale e non decisoria dell'attività svolta. (si veda in proposito Cass. Sez. II, 16-12-1997 n. 7153, Zingale, RV. 210.597). È stato, inoltre, giustamente contestato dal P.M. impugnante che il giudice di merito si è sostituito alla polizia giudiziaria nell'apprezzamento diretto dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto, rapportando la sua valutazione a parametri inadeguati, rispetto all'interpretazione della norma in esame fornita dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata e pienamente condivisa dal collegio.
Questa Corte ha invero enunciato che "in tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello "status libertatis" (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizia ,giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi. Di conseguenza, al fine di consentire l'esercizio del potere di convalida è sufficiente che la polizia giudiziaria - cui non incombe il dovere di una specifica motivazione - ponga in condizione il giudice di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un provvedimento di diniego di convalida, in quanto il giudice per le indagini preliminari, valutando in astratto la gravità del fatto, si era sostituito alla polizia giudiziaria nel diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto)." (Sez. VI, 6-5-1993 n. 1329, P.M. in proc. D'Addio, RV. 195.470). Ne consegue che, essendo stato effettuato legittimamente l'arresto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000