Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2000, n. 4737
CASS
Sentenza 30 giugno 2000

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In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello "status libertatis" (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi. Di conseguenza, al fine di consentire la convalida, è sufficiente che la polizia giudiziaria - cui non incombe il dovere di una specifica motivazione - ponga il giudice in condizione di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto come si presentano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un provvedimento di diniego di convalida, in quanto il giudice di merito, sul rilievo di non essere stato posto dalla polizia giudiziaria in condizione di valutare la gravità del fatto, si era sostituito ad essa nel diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto, rapportando la sua valutazione a parametri inadeguati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2000, n. 4737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4737
    Data del deposito : 30 giugno 2000

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