Sentenza 13 luglio 2005
Massime • 1
In tema di tutela del demanio, ai fini della configurabilità dei reati previsti dagli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav. (occupazione di demanio o esecuzione di opere nella fascia di rispetto) non è previamente necessaria la definizione del procedimento amministrativo di delimitazione del suolo demaniale, atteso il carattere meramente ricognitivo e non costitutivo della demanialità di tale procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2005, n. 32852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32852 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 13/07/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1555
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 20134/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nel processo nei confronti di:
RA RE, n. Palermo il 22.9.1930;
avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 4 febbraio 2003;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. FAVALLI M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito l'avv. D'URSO Francesco Falvo, difensore di fiducia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RA RE, nata a [...] il [...] - imputata: a) del reato di cui agli artt. 54 e 1161 R.D. 1942 n. 327 per avere abusivamente occupato uno spazio del demanio marittimo (accertato in Altavilla Milicia il 26/02/1993), b) del reato di cui all'art. 1164 cod. nav. per non aver ottemperato all'ingiunzione di sgombero n.
20/93 emessa nei suoi confronti dalla capitaneria di Porto di Palermo per violazione dell'art. 54 cod. nav. (accertato in Altavilla il 26/11/1993), c) del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. per avere edificato abusivamente su area demaniale marittima in località Passo Oleandro antistante la particella privata n. 576-592-575 (di proprietà dell'indagata) e n. 593 e 594 (di proprietà Cambillo EV) (in Altavilla Milicia il 26/11/1993) - veniva assolta perché il fatto non sussiste dal Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, con sentenza in data 4/2/2003. In particolare il tribunale riteneva che, nel caso di specie ed in relazione alla mutevolezza nel tempo della zona marittima interessata, la mancata individuazione dei limiti del pubblico demanio nel rispetto delle procedure di legge fosse ostativa all'accertamento di qualsiasi illecito.
2. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo con un unico motivo, con cui deduce che la mancata adozione del procedimento amministrativo di delimitazione di cui all'art. 32 cod. nav. deve infatti ritenersi priva di rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza dei reati contestati, trattandosi di procedimento di natura meramente ricognitiva e dovendosi piuttosto determinate l'appartenenza di un bene al demanio marittimo in base ad altri dati, individuabili nella sua iscrizione nel demanio dello Stato, nell'assenza di un provvedimento esplicito di sdemanializzazione da parte della pubblica amministrazione ovvero nella sua vicinanza al mare o nell'inserimento tra altri beni demaniali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass., sez. 3^, 25 marzo 2004, Testa) ha già affermato - e qui ribadisce - che in tema di demanio, ai fini della configurabilità dei reati di cui agli art. 54, 55 e 1161 cod. nav. (occupazione di demanio ed esecuzione di opere nella fascia di rispetto in assenza di autorizzazione) non è necessaria la definizione del procedimento amministrativo di delimitazione del suolo demaniale marittimo, atteso che tale procedimento, disciplinato dall'art. 32 cod. nav., ha carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità.
È pertanto errata la pronuncia impugnata - come esattamente sostenuto dal P.G. ricorrente - nella parte in cui ha ritenuto che "l'individuazione dello stato dei luoghi ... non è avvenuta nel rispetto dei criteri del regolare contraddittorio delle parti in materia di accertamento dei limiti del pubblico demanio". L'esatta osservanza del procedimento di delimitazione del demanio marittimo, proprio perché ha natura meramente ricognitiva, non è preclusivo dell'accertamento dei contestati reati, dovendo comunque accertarsi, al fine della sussistenza, o meno, dei contestati reati, la demanialità dell'area in questione.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2005