Sentenza 30 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2002, n. 15334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15334 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART # DALLA LEGGE 3-5-1967 N. 317* 1 5 334/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONI SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19398/00 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Cron. 35759 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 27/06/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI VENEZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ES DA;
intimato avverso la sentenza n. 211/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 04/01/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1456 udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 In data 23 agosto 1998 veniva redatto verbale di contestazione di una violazione del codice della strada. a carico di SE DA, per avere circolato con un ciclomotore senza avere con sé un documento di ricono- scimento. Al medesimo veniva contestualmente intimato di presentarsi presso un ufficio di polizia per esibire detto documento. Non avendo il SE ottemperato a tale adempimento, gli veniva contestata la violazione dell'art. 180, comma 8, del codice della strada. Il Ge- novese proponeva infruttuosamente ricorso al Prefetto e quindi proponeva ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia. Avendo il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, accolto l'opposizione, il Prefetto di Venezia ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 29 settembre 2000, formulando un unico motivo di gravame. La parte intimata non ha controde- dotto. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo proposto si denuncia la viola- 2 zione dell'art. 201, comma 5, del codice della strada. Si deduce che l'opposizione é stata accolta per essere stata l'ordinanza-ingiunzione notificata oltre il ter- mine di legge, senza tenere conto che l'infrazione era stata accertata il 16 febbraio 1999 e non il 22 settem- bre 1998, come affermato nella sentenza, e che rispetto a tale data, certificata dal verbale di accertamento, l'ordinanza-ingiunzione doveva ritenersi tempestiva. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, a norma dell'art. 369 c.p.c., per non essere stata al- legata al ricorso, né depositata ai sensi dell'art. 372 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia autentica della sentenza impugnata. Nulla va statuito sulle spese non avendo la parte inti- mata presentato difese.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27 giugno 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente (Francesco Felicetti)(Emancesco (Rosario De Musis) Polyurisрыу Кото CORTE SUPREMA CARGAZIONE Prima P ope Civile Deposilage Cancelleria IL CANCELLIERE Andra Bianchi - CANCELLIERE