Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6629
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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Massime1

In tema di dichiarazione di adottabilità, qualora si manifesti da parte di figure parentali sostitutive (quali, nella specie, la nonna materna, mai conosciuta dal minore)la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone, giacché alla parentela la legge n. 184 del 1983 attribuisce rilievo, ai fini della sopraindicata esclusione, solo se accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la caratterizzano, a più forte ragione a seguito delle modifiche introdotte alla predetta legge dalla legge 28 marzo 2001, n. 184, il cui art. 11, nel condizionare espressamente, in caso di decesso dei genitori, alla inesistenza di siffatti rapporti tra il minore ed i parenti entro il quarto grado la declaratoria di adottabilità, rende irragionevole una diversa disciplina con riferimento alla ipotesi della inidoneità dei genitori.

Commentario1

  • 1Adozioni: quando si può escludere lo stato di abbandono
    Cristina Matricardi · https://www.studiocataldi.it/ · 14 giugno 2002

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 6629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6629
Data del deposito : 9 maggio 2002

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