Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2000, n. 872
CASS
Sentenza 21 febbraio 2000

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In tema di misure cautelari, l'ordinanza con la quale viene rinnovata la misura a seguito di caducazione di un precedente provvedimento per ragioni esclusivamente formali, deve contenere a pena di nullità, i requisiti di cui all'art. 292 cod. proc. pen., atteso che la precedente ordinanza, priva di efficacia, seppure per ragioni di carattere formale, non costituisce - ai fini della motivazione - giudicato cautelare endoprocessuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2000, n. 872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 872
    Data del deposito : 21 febbraio 2000

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