Sentenza 21 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di misure cautelari, l'ordinanza con la quale viene rinnovata la misura a seguito di caducazione di un precedente provvedimento per ragioni esclusivamente formali, deve contenere a pena di nullità, i requisiti di cui all'art. 292 cod. proc. pen., atteso che la precedente ordinanza, priva di efficacia, seppure per ragioni di carattere formale, non costituisce - ai fini della motivazione - giudicato cautelare endoprocessuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2000, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 21/2/2000
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU Consigliere N. 872
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ADALBERTO ALBAMONTE Consigliere N. 34193/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza in data 15 luglio 1979 del Tribunale di Napoli pronunciata nei confronti di PO VI, nato a [...] il sei luglio 1964;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Cons. Dott. Bruno Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 15 luglio 1999 del detto Tribunale, con la quale, all'esito della richiesta di riesame, è stata dichiarata l'inefficacia del provvedimento di custodia in carcere adottato il 29 giugno 1999 dalla Corte di assise di Napoli nei confronti di PO VI, imputato del delitto di cui agli art. 629, 1^ e 2^ comma, 81 c.p.v. c.p., 7 D.L. n. 152 del 1991. Il provvedimento della Corte di assise di Napoli dichiarato inefficace faceva seguito alla originaria ordinanza 12/11/1996 del locale G.I.P, anch'essa dichiarata inefficace per violazione del combinato disposto degli art. 309, 5^ e 10^ comma, c.p.p., ed alla successiva ordinanza 7/5/1999 della stessa Corte di assise, annullata il 24/5/1999 dal Tribunale del riesame di Napoli, non essendo stati trasmessi ne' al giudice procedente, ne' a quello dell'impugnazione gli atti posti a fondamento della nuova richiesta di emissione della misura coercitiva ad eccezione dell'ordinanza cautelare originaria, per quanto detto dichiarata inefficace.
Con il provvedimento in esame il Tribunale di Napoli ha rilevato che dagli atti trasmessi non era dato desumere gli elementi (dichiarazioni di AR, D'IN, RO RN e gli atti dibattimentali che non avrebbero modificato il quadro preesistente) sulla cui base era stato emesso il titolo custodiale, cosicché non era possibile effettuare le valutazioni di competenza del giudice del riesame.
Il ricorrente pubblico ministero ha dedotto nei motivi l'abnormità del provvedimento impugnato, viziato sotto più profili per erronea applicazione di legge processuale, in particolare del combinato disposto degli art. 309, 649 c.p.p. sul giudicato cautelare. Il Tribunale, infatti, non aveva tenuto del debito conto che l'ordinanza sottoposta a riesame era mera reiterazione di quella originaria del 12/11/1996, i cui presupposti legittimanti erano stati già ampiamente valutati e sui quali si era, quindi, formato il giudicato cautelare. Peraltro lo stesso Tribunale aveva ritenuto decisiva la mancata trasmissione delle dichiarazioni di due collaboranti del tutto inconferenti in relazione al delitto per cui si procede, così ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato non determina nullità o inefficacia alcuna quando l'omissione riguarda atti contenenti elementi di accusa che, pur citati nel provvedimento cautelare, risultino superflui ai fini della conferma della misura in ragione della presenza di altri elementi sui quali essa trova pieno fondamento.
Con memoria del 5/2/2000 l'PO ha chiesto la reiezione dell'impugnazione.
Il ricorso non è fondato.
Giova, innanzitutto, premettere che l'ordinanza impugnata non risulta, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, avulsa dall'intero ordinamento processuale, per cui non può essere ritenuta abnorme, ma al più affetta da vizi che possono dar luogo al suo annullamento.
Ma nel caso concreto non sono ravvisabili i vizi denunciati e tanto meno risulta violato il principio del "ne bis in idem" che il Pubblico Ministero ricorrente ricollega alla ordinanza 12/11/1996 dichiarata inefficace.
Non è infatti condivisibile il presupposto a fondamento dell'impugnazione, secondo cui la reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, ammessa quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali (S.V. 10/9/1992, Grazioso), è svincolata dalle disposizioni vigenti in materia, si da invocare, in tema di indizi e di esigenze cautelari, l'esistenza di un giudicato cautelare endoprocessuale formatosi su un provvedimento dichiarato inefficace. Sul punto questa Corte ha già ritenuto (Cass. Sez. II, 4/11/1999 n. 5150, P.M. c. Castaldo) che il nuovo provvedimento coercitivo deve contenere a pena di nullità, rilevabile anche di ufficio, i requisiti di cui all'art. 292 c.p.p.. "Non è, infatti, possibile, in omaggio al principio costituzionale del favor libertatis, che venga disposta un'ordinanza restrittiva della libertà personale priva di adeguata motivazione;
e ciò in quanto il legislatore ha imposto tale obbligo sia a tutela del fondamentale diritto di difesa, sia perché l'indagato ha il diritto di fare vagliare il provvedimento coercitivo dei giudici di merito". Nè è sostenibile che le precedenti ordinanze del G.I.P. e del giudice del dibattimento abbiano dato luogo al c.d. giudicato cautelare dal momento che nelle more del giudizio possono essere mutati tanto il quadro indiziario quanto le esigenze cautelari. Va aggiunto che, poiché il giudizio di riesame investe il provvedimento nel suo complesso è doveroso che l'ordinanza impositiva contenga tutti i requisiti di cui all'art. 292 c.p.p. ed alla stessa sia allegata la documentazione di riferimento, così da porre il Tribunale e poi il giudice di legittimità in condizione di valutare la corretta applicazione delle norme di legge che disciplinano la materia.
Tutto ciò non si è verificato nel caso in esame, per cui giustamente il Tribunale, all'esito del riesame, ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza impugnata (peraltro irritualmente motivata con omero rinvio di precedenti provvedimenti, tutti caducati) non risultando trasmessi, ne' al giudice di prime cure ne' a quello dell'impugnazione, gli elementi su cui si fondava la richiesta, così impedendo qualsiasi valutazione in merito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21/febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2000