Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 2
La norma dell'art 1 primo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, laddove stabilisce che il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, pone un principio che - come chiarisce il secondo comma della stessa norma, laddove precisa che quel diritto è disciplinato dalle disposizioni della citata legge e delle altre leggi speciali - non ha carattere assoluto, ma relativo, dovendo trovare applicazione quando l'ambiente familiare è idoneo a crescere ed educare il minore in relazione ai suoi interessi morali e materiali. Ne consegue che, per giustificare l'allontanamento di un minore dal suo ambiente familiare non bastano generiche carenze educative, stati di difficoltà economiche, abitudini di vita non ordinate, anomalie non gravi del carattere o della personalità dei genitori, che non presentino ricadute significative sull'equilibrata e sana crescita psico - fisica del minore medesimo, ma occorre che tali ricadute si verifichino, fino a minacciare, o addirittura a pregiudicare il prevalente interesse del minore ad un adeguato inserimento nel contesto sociale, diventando allora doveroso attivare gli strumenti d'intervento previsti dalla stessa legge n. 184 del 1. 1983 a tutela di quell'interesse, che assume carattere dominante (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad una controversia in tema di sussistenza dello stato di adottabilità).
Il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità, previsto dall'art. 17 ultimo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, è proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, il quale, con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto, è configurabile soltanto nel caso della mancanza della motivazione, la quale ricorre, oltre che nell'ipotesi di totale omissione, allorquando la motivazione si articola in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi o fra di loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse od obbiettivamente incomprensibili (cosiddetta motivazione apparente), mentre non è configurabile allorché si solleciti il controllo in ordine alla sufficienza e razionalità della motivazione con riguardo alle risultanze probatorie (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che, alla stregua del suddetto principio, fosse sottratto al sindacato in sede di legittimità il convincimento, con il quale l'impugnata sentenza aveva ritenuto lo stato di abbandono di una minore e l'incapacità genitoriale di porvi rimedio, sulla base di una motivazione articolantesi sui seguenti elementi: a) emergenza di gravi problematiche personali dei genitori, menzionate in sentenza, protrattesi nell'arco di dieci anni, rimaste irrisolte e produttive di gravi ricadute sui primi due figli della coppia; b) esistenza di una richiesta dei genitori di affido "a lungo termine", dalla quale emergeva che essi non mostravano di prendere in considerazione il rientro della minore in famiglia; c) incapacità dei genitori di accudire la minore, sia sotto il profilo emotivo che materiale, rivelata sia dal preoccupante e carente sviluppo staturoponderale che dal ritardo psicomotorio della minore, nonché dalla tendenza della stessa a dondolii autoconsolatori e a ritirarsi dall'ambiente circostante; d) avvenuto inserimento positivo della minore in un idoneo contesto familiare a seguito della sentenza di primo grado, con risultati soddisfacenti sul piano dello sviluppo emozionale e cognitivo e dell'adattamento reciproco con la coppia affidataria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. VI CARBONE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS SA, SP OR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato MORGANTI PIETRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MENOZZI CANTELE MARIA LUISA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
IA ES, CURATORE SPECIALE DELLA MINORE SP IN, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO V. EMANUELE II^ 326, presso l'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE DIMILANO TUTORE DEI SERVIZI SOCIALI,
PICENI ROVEDA ELENA,
P.M. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 648/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Minori, emessa il 29/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Morganti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con decreto del 2/18 dicembre 1996 il tribunale per i minorenni di IL dichiarò lo stato di adottabilità della minore EC AR, nata a [...] il [...], sospendendo con efficacia immediata i signori EC SA e CO RO dall'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia, la cui tutela fu demandata al comune di IL con interruzione dei rapporti della minore medesima con i familiari.
Il tribunale per i minorenni considerò:
Che il nucleo familiare della bambina era già noto al servizi territoriali e allo stesso tribunale, il quale con precedenti provvedimenti del marzo 1991 e del novembre 1993 aveva disposto l'affido degli altri figli minori della coppia, VI (n. il 14 gennaio 1981) ed AM (n. il 20 febbraio 1983) al comune di IL per collocamento eterofamiliare;
Che la situazione familiare determinante dei suddetti provvedimenti era rimasta invariata anche dopo la nascita di AR, in quanto, come era risultato dalla relazione del 13 ottobre 1995 del servizio sociale del comune di IL, la madre continuava a dimostrarsi persona fragile sul piano fisico e psicologico, fortemente dipendente dal marito, con problematiche connesse all'epilessia non adeguatamente controllata da cui era affetta, verosimilmente ricollegabili anche all'uso di sostanze alcooliche (cui anche il coniuge era dedito), in un quadro di forte conflittualità coniugale con una vita di coppia caratterizzata da un alternarsi di periodi di relativa tranquillità e di profonda crisi e litigi, sovente sfociati in episodi di maltrattamento del marito ai danni della moglie, la quale portava evidenti sul corpo i segni delle percosse, mentre i coniugi insistevano nel rifiuto d'impegnarsi seriamente per risolvere i loro problemi;
Che, secondo le osservazioni compiute dalla educatrice incaricata, AR presentava una scarsa crescita ponderale, attribuibile anche al disordine alimentare cui la madre l'aveva sottoposta, oltre ad un accentuato ritardo motorio, ed era emerso altresì un difficile rapporto madre - figlia, perché la prima appariva pressoché anaffettiva, tesa ad anteporre i propri desideri ai bisogni della bambina della quale sembrava prendersi cura con insofferenza e scarso trasporto;
Che, alla stregua delle informazioni acquisite, anche nei confronti degli altri due figli i genitori non avevano mantenuto rapporti significativi;
Che il tribunale, con decreto del 20 novembre 1995, allo scopo di accertare l'eventuale sussistenza di uno stato di adottabilità della minore e di provvedere ad una migliore tutela del suo sviluppo psicofisico, aveva disposto l'apertura del relativo procedimento, allontanando la minore stessa dalla residenza familiare ed affidandola al comune di Alano per un suo idoneo collocamento, ed aveva impartito ai genitori prescrizioni affinché si attivassero per modificare la loro situazione personale, in guisa da dimostrarsi in grado di provvedere alla cura della figlia in modo adeguato;
Che la minore il 22 dicembre 1995 era stata inserita presso il C.A.M., dove le erano stati riscontrati disturbi e carenze fisiche di vario genere;
Che, durante la permanenza presso il C.A.M., le condizioni della bambina erano migliorate in modo significativo, sia sul piano fisico sia sul piano psicologico;
Che, per quanto i genitori si fossero recati a visitare la figlia in istituto con sufficiente regolarità, le forme di relazione con la minore erano rimaste inalterate, evidenziando il permanere delle problematiche già palesate, ne' si era riscontrata l'esistenza di una profonda relazione affettiva tra i detti genitori e la figlia, la quale, pur accettando di buon grado la loro presenza, mai aveva manifestato angoscia o tristezza al momento della separazione;
Che anche la valutazione effettuata dagli operatori territoriali il 30 aprile 1996 aveva posto in luce nella coppia genitoriale una sostanziale mancanza di positivi cambiamenti, ad onta degli interventi di sostegno, così da far concludere che, per le storie personali da cui la loro vita era stata segnata e per le sofferenze delle quali cercavano invano risarcimento nella vita di coppia, continuavano a mostrarsi non in grado di dare risposte adeguate al bisogni dei figli, la cui gestione e presenza in famiglia era stata anzi per loro causa di grande disturbo;
Che anche l'allontanamento di VI ed AM era stato a suo tempo determinato dagli stessi comportamenti pregiudizievoli messi in atto dalla coppia ( alta conflittualità tra i genitori con coinvolgimento dei minori;
incostanza dei coniugi nell'accedere ai servizi specializzati e nel far fronte al problema dell'alcolismo;
attenzioni disdicevoli rivolte dal padre verso AM, la quale, per la disillusione provocatale dai genitori, aveva attraversato un momento di grossa difficoltà emotiva, arrivando ad augurarsi che la sorella venisse protetta dalle sofferenze che ella aveva dovuto affrontare);
Che tutti i figli avevano mostrato profondi disagi nei loro diversi periodi di permanenza in famiglia;
Che la lunga istruttoria svolta aveva fatto emergere la totale incapacità dei genitori di essere fedeli ai buoni propositi espressi e in grado di mettere a frutto i lievi miglioramenti delle loro condizioni di vita, così confermando l'impossibilità di una prognosi favorevole sul futuro sviluppo del rapporto educativo- affettivo tra loro e AR;
Che dall'ultima relazione del SSMI datata 8 novembre 1996 era emerso che ancora una volta i genitori avevano abbandonato la possibilità di un aiuto psicologico, cessando di frequentare il centro di terapia familiare ed interrompendo la loro frequenza al NOA, così palesando la mancanza di una seria volontà di risolvere la loro dipendenza dall'alcool;
Che nel corso della medesima istruttoria non era venuta alla luce l'esistenza di parenti i quali avessero mantenuto con la minore rapporti significativi ed avessero espresso disponibilità ad ovviare alla riscontrata mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.
Contro il decreto di adottabilità SA EC e RO CO proposero opposizione, contestando il giudizio di irrimediabile inadeguatezza genitoriale espresso nei loro confronti;
sottolineando di avere acquistato un alloggio più ampio e adeguato rispetto al precedente;
sostenendo di essersi impegnati nelle cure di riabilitazione;
ponendo in evidenza di essere stati assiduì nelle visite alla figlia e di condividere il programma di affido eterofamiliare sostenuto dal C.A.M. e dal P.M. nel parere che aveva preceduto il decreto opposto, in grado di non privare totalmente la bambina del rapporto con i genitori.
Il tribunale per i minorenni, con sentenza del 23 giugno 1997, respinse l'opposizione, disponendo l'immediato inserimento della minore in idonea scelta al sensi degli artt. 22 e seg. legge n. 184 del 1983 ed ordinando per tale disposizione la provvisoria esecuzione del provvedimento.
A seguito d'impugnazione dei genitori di AR la corte d'appello di IL (sezione delle persone, dei minori e della famiglia) rigettò il gravame, osservando:
Che i genitori negavano che AR si fosse trovata in stato di abbandono e rimproveravano al tribunale di avere descritto la situazione della bambina e degli altri due figli in termini molto più negativi della realtà, disattendendo i pareri espressi dal P.M., dall'assistente Casati e dalla psicologa dott. Manzoni, i quali per la minore avrebbero ritenuto più consona la soluzione dell'affido eterofamiliare " a lungo termine ", come già avvenuto per il figlio VI, soluzione che avrebbe impedito l'interruzione del rapporto con i genitori, premiandone gli sforzi di elaborazione in corso e di cambiamento diretti a migliorare la loro situazione;
Che in realtà il parere favorevole all'affido eterofamiliare era stato espresso dal P.M. nell'ambito della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità di AR e non nella causa di opposizione contro il decreto che aveva pronunciato tale stato, causa al termine della quale il P.M., in sintonia con il tutore e il curatore della bambina, aveva chiesto il rigetto dell'opposizione stessa;
Che, come già rappresentato dal tribunale nella sua sentenza, l'istituto dell'affido differiva da quello dell'adozione proprio per la natura transitoria delle esigenze cui doveva supplire, onde " l'affido eterofamiliare a lungo termine " costituiva una contraddizione in termini e non poteva trovare ingresso in situazioni, come quella in esame, nelle quali l'incapacità dei genitori di offrire al figlio le cure materiali e morali necessarie per la sua crescita risultasse irreversibile, sia per la conclamata persistente impossibilità dei genitori stessi di risolvere le problematiche personali, sia per l'intervenuta compromissione dei rapporti con il figlio, per precedenti comportamenti lesivi dei suoi inviolabili diritti;
Che la sentenza appellata, nel ripercorrere gli ultimi dieci anni di storia familiare dei coniugi, oltre ad avere messo in luce le gravi problematiche personali accesa conflittualità nel rapporto di coppia, alcoolismo dell'uomo, alcoolismo ed epilessia della donna), aveva sottolineato l'impossibilità per gli opponenti di risolvere i loro problemi, sia per l'immotivato rifiuto frapposto ad usufruire dei servizi specialistici ed a seguire le terapie, anche farmacologiche, sia per la vetustà e cronicità dei medesimi;
Che la stessa sentenza aveva evidenziato come, proprio in conseguenza di quei problemi irrisolti, il primo figlio della coppia fin dall'età di cinque anni fosse stato collocato presso altra famiglia, venendo poi dato in affido alla stessa su richiesta della madre naturale, mentre la seconda figlia (AM) fin dal 1993, dopo una fallita esperienza di affido eterofamiliare, era uscita a sua volta dalla famiglia d'origine, andando a vivere in comunità;
Che - tenendo presenti le modalità in cui si erano manifestati i rapporti tra i genitori e i loro primi due figli nonché lo stato attuale di tali rapporti ( il figlio maschio manteneva con detti genitori fuggevoli rapporti quindicinali, AM aveva addirittura cessato di frequentarne l'abitazione) - bisognava concludere che l'esperienza vissuta dai due figli più grandi costituiva remora insuperabile alla praticabilità dell'affido eterofamiliare come soluzione idonea a tutelare il diritto della piccola AR a vedersi offerte le condizioni per un armonioso sviluppo della sua personalità;
Che la storia dei due fratelli maggiori dimostrava come fosse impossibile sperare in un cambiamento del comportamento dei genitori, i quali erano i primi a non avvertirne l'esigenza con riferimento all'ultima nata, e gli stessi appellanti, con l'insistere nella loro richiesta di affido " a lungo termine " mostravano di non prendere nemmeno in considerazione il risultato verso il quale l'istituto risultava per sua natura proiettato, ossia il necessario e fisiologico rientro in famiglia della figlia, una volta superato il transitorio periodo di difficoltà della coppia genitoriale;
Che, essendo divenute croniche le difficoltà di quest'ultima, il richiesto affido familiare " a lungo termine " era visto dagli appellanti come mezzo per continuare a mantenere rapporti con la figlia, in una prospettiva gratificante soltanto per loro ma non certo per la piccola AR;
Che, quanto a quest'ultima, la coppia genitoriale mai era stata in grado di provvedere al suo accudimento, sia sotto il profilo emotivo sia per l'aspetto prettamente materiale;
Che, infatti, AR - nonostante gli aiuti domiciliari di cui la genitrice aveva beneficiato - nei 14 mesi trascorsi presso i genitori naturali certamente non era stata bene, tanto da accusare ritardi nello sviluppo psicomotorio, un preoccupante e carente sviluppo staturoponderale, dondolii autoconsolatori, un ritiro dall'ambiente circostante al momento del suo ricovero in comunità;
Che non potevano indurre a ritenere il contrario le fotografie allegate al ricorso, riprese (per ammissione della stessa difesa degli appellanti) in occasione dei compleanni di AR o di festività o in concomitanza con l'elargizione di regali alla minore, in quanto riproducenti momenti di vita "anomali" del nucleo familiare rispetto alla già nota e più squallida quotidianità, quale era emersa dall'istruzione espletata;
Che l'inadeguatezza dei comportamenti materni, mantenuti nei confronti della figlia nel limitato periodo di tempo da lei trascorso in famiglia ed anche dopo il ricovero in istituto, nonché l'incapacità del padre di occuparsi della bambina a causa della dipendenza dall'alcool da cui era affetto, risultavano attestate dagli operatori e direttamente accertate dal tribunale attraverso l'esame degli interessati;
Che, se a ciò si aggiungevano i gravi problemi (nel rapporto con il cibo, nel sonno, nella relazione con gli altri) ancora presentati dalla piccola AR, non si poteva, da un lato, dubitare della necessità per la bambina di vivere in un ambiente sereno ed adeguato ai suoi bisogni e, dall'altro, della circostanza che tale necessità non era realizzabile da quei genitori che, per le carenze e le problematiche da cui erano endemicamente affetti, mostravano di non essere in grado di offrire alla figlia un sistema di vita idoneo, come già non erano stati in grado di fare per i fratelli maggiori;
Che non a caso l'inserimento della minore in un adeguato contesto familiare, in esecuzione di quanto disposto con la sentenza impugnata, stava dando esiti positivi, come attestato nella relazione inerente all'affido preadottivo di AR, preparata dal settore servizi sociali del comune di IL: non soltanto il processo di reciproco adattamento con la coppia affidataria procedeva speditamente, ma AR poneva in luce anche uno sviluppo emozionale e cognitivo soddisfacente;
Che, in sostanza, dagli atti processuali emergeva un quadro della personalità degli appellanti tale da farli apparire fisicamente ed emotivamente incapaci di svolgere funzioni genitoriali sotto l'aspetto educativo, formativo ed affettivo, mentre, in assenza di ogni prospettiva di cambiamento, qualsiasi discorso di affido eterofamiliare si palesava improponibile, in quanto la coppia non si era in alcun modo attivata per superare i problemi in cui era coinvolta.
Contro la suddetta sentenza i signori CO RO e EC SA hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati con memoria.
L'avv. Francesca Bianchi, curatore speciale della minore AR EC, resiste con controricorso e, a sua volta, ha depositato memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, la quale non avrebbe adeguatamente valutato e motivato la circostanza che la piccola AR non sarebbe stata in una situazione d'irreversibile abbandono.
Tale stato non sarebbe stato provato e si sarebbe sottovalutata la volontà dei genitori di occuparsi della bambina e di non interrompere con lei ogni contatto.
I coniugi EC avrebbero mutato il loro alloggio, il marito sarebbe dedito ad attività lavorativa, i rapporti tra i coniugi sarebbero migliorati, i ricorrenti avrebbero prodotto diverse fotografie della bimba dalla corte territoriale non valutate ad onta della loro evidenza, da cui emergerebbe che AR, di costituzione minuta, sarebbe stata ben accudita, ordinata, attenta. I genitori avrebbero osservato scrupolosamente il calendario delle visite, quando la bambina era presso l'istituto, ne' sarebbe sostenibile quanto affermato in sentenza, cioè che il loro atteggiamento in tali occasioni sarebbe apparso passivo, specialmente da parte della madre. In realtà, per un temperamento già riservato come quello della signora EC, il ritrovarsi davanti alla propria bambina soltanto in ore determinate, per pochissimo tempo, avrebbe creato in lei un comprensibile turbamento, impedendole di comunicare. La censura deve essere dichiarata inammissibile.
Questa corte ha più volte affermato il principio che, con il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità, proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, a norma dell'art. 17 ultimo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può essere dedotta soltanto in quanto integri violazione di legge, cioè si traduca in mancanza della motivazione stessa (artt. 111 primo comma Cost. e 1322 secondo comma n. 4 c.p.c.), la quale si verifica - oltre che nei casi di totale omissione - nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, fra di loro logicamente inconciliabili, ovvero perplesse od obiettivamente incomprensibili (c.d. motivazione apparente), mentre deve escludersi il controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione in riferimento alle risultanze probatorie( Cass., 24 marzo 1998, n. 3101, 5 agosto 1996, n. 7139; 19 aprile 1995, n. 4388; 9 ottobre 1993, n. 10011, 7 aprite 1993, n. 4151). Nel caso in esame basta leggere la sentenza impugnata (riassunta in narrativa) per constatare che essa espone un articolato percorso argomentativo, idoneo a dare conto delle ragioni della decisione. Tali ragioni si imperniano sui seguenti elementi: a) la storia familiare dei coniugi EC (nell'arco di circa un decennio) ne aveva posto in luce gravi problematiche personali (menzionate in sentenza); b) quei problemi erano rimasti irrisolti ed avevano prodotto pesanti ricadute anche sui primi due figli della coppia (questo aspetto, a sua volta, ha formato oggetto di esame nel provvedimento impugnato); c) gli stessi genitori della piccola AR, nell'insistere sulla richiesta di affido "a lungo termine", mostravano di non prendere in considerazione il necessario e fisiologico rientro in famiglia della figlia, una volta superato il transitorio periodo di difficoltà della coppia genitoriale (che, peraltro, transitorio non era); d) la coppia genitoriale non era stata in grado di provvedere all'accudimento della piccola AR, tanto sotto il profilo emotivo che sotto l'aspetto prettamente materiale (ed infatti la bambina aveva accusato "ritardi nello sviluppo psicomotorio, un preoccupante e carente sviluppo staturoponderale, dondolii autoconsolatori, un ritiro dall'ambiente circostante al momento del suo ricovero in comunità"); e) per converso l'inserimento della minore in un idoneo contesto familiare, in esecuzione di quanto disposto con la sentenza del tribunale, stava dando esiti positivi, in quanto non soltanto il processo di reciproco adattamento con la coppia affidataria procedeva speditamente, ma AR evidenziava anche uno sviluppo emozionale e cognitivo soddisfacente.
Sulla base dei suddetti elementi - integrati con le ulteriori considerazioni svolte nella sentenza impugnata - la corte territoriale è pervenuta alla conclusione che i ricorrenti, per le carenze e i disturbi da cui risultavano affetti, non fossero in grado di offrire alla bambina l'assistenza morale e materiale di cui ella aveva bisogno (in ciò ravvisando lo stato di abbandono e l'incapacità della coppia genitoriale a porvi rimedio), così confermando il convincimento espresso dai giudici di primo grado. Si tratta di un convincimento congruamente motivato e collegato a dati concreti (quali le relazioni dei servizi sociali, l'audizione della coppia esperita dal tribunale, i dati riferiti dagli operatori psicosociali, le esperienze vissute dai figli più grandi, le condizioni della bambina), che si sottrae dunque al sindacato in sede di legittimità
Nè può condividersi l'affermazione secondo cui la corte territoriale avrebbe ritenuto di non valutare la documentazione fotografica prodotta. I giudici di merito si sono fatti carico di tale documentazione (v. pag. 17 della sentenza impugnata), giudicandola tuttavia irrilevante, perché riproducente momenti di vita "anomali" del nucleo familiare, "rispetto alla già nota e molto più squallida quotidianità quale è emersa dall'istruttoria espletata", aggiungendo che "proprio perché in alcune delle stesse foto la minore è raffigurata con riferimento a momenti successivi alla sua istituzionalizzazione, le fotografie stesse si dimostrano del tutto inidonee a contrastare il già noto quadro dello stato psico-fisico di AR emerso dagli atti del procedimento". Si è quindi in presenza di un motivato apprezzamento di fatto, ancora una volta insuscettibile di censure in sede di legittimità. Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 1 e seg. legge 4 marzo 1983 n. 184). La sentenza impugnata avrebbe escluso l'affido eterofamiliare della bambina, che non avrebbe privato i genitori del rapporto con la figlia, sulla base di sommarie valutazioni delle loro capacità genitoriali.
Tale affido sarebbe stato consigliato dalla psicologa del centro assistenza minori (dott. Manzoni), dalla dott. Casati e dallo stesso P.M., il quale, in sede di parere sull'adottabilità, si sarebbe espresso in senso favorevole all'affido medesimo.
Il figlio della coppia, VI, sarebbe tuttora in affido presso una famiglia e vivrebbe una buona esperienza, mentre AM sarebbe affidata ad una comunità da dieci anni.
I genitori di AR mai avrebbero chiesto il c.d. affido "a lungo termine", ma si sarebbero opposti all'adozione.
Nella memoria ex art. 378 c.p.c., poi, i ricorrenti specificano che:
a) sarebbe stato violato l'art. 1 della legge n. 184 del 1983 sul diritto del minore a rimanere nella propria famiglia (diritto costituzionalmente garantito); b) sarebbe stato violato l'art. 8 della legge n. 184 del 1983 , in quanto AR non sarebbe venuta a trovarsi in stato di abbandono;
c) sarebbe stato violato l'art. 4 della legge n. 194 del 1983, essendo l'affido eterofamiliare la soluzione migliore per la bambina.
Il motivo non ha fondamento.
È ben vero che, al sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Ma, come chiarisce il secondo comma della medesima norma, tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della citata legge e delle altre leggi speciali. Si tratta, quindi, di un principio che non ha carattere assoluto ma relativo (del resto, se così non fosse, sarebbe praticamente superflua la restante disciplina), che va riconosciuto quando l'ambiente familiare è idoneo a crescere ed educare il minore in relazione ai suoi interessi morali e materiali.
È altrettanto vero che, per giustificare l'allontanamento di un minore dal suo ambiente familiare, non bastano generiche carenze educative, stati di difficoltà economiche, abitudini di vita non ordinate, anomalie non gravi del carattere o della personalità dei genitori, che non presentino ricadute significative sull'equilibrata e sana crescita psico-fisica del minore medesimo.
Ma quando tali ricadute si registrino, fino a minacciare, o addirittura a pregiudicare il prevalente interesse del minore ad un armonico sviluppo della propria personalità e ad un adeguato inserimento nel contesto sociale, diventa allora doveroso attivare gli strumenti d'intervento previsti dalla legge proprio a tutela di quell'interesse, dominante rispetto agli altri che assumono carattere recessivo. E l'indagine al riguardo non può che essere rimessa al prudente e motivato apprezzamento del giudice di merito, cui spetta il difficile compito di bilanciare (dandone adeguato conto) la salvaguardia dei legami naturali con la famiglia di origine e la tutela dei diritti del minore all'istruzione, all'educazione, ad una sana crescita e, in definitiva, alla realizzazione dei suoi interessi morali e materiali.
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha efficacemente posto in luce le difficoltà in cui la vita della bambina si è svolta nel periodo trascorso presso i genitori naturali, tanto da presentare patologie preoccupanti (descritte in sentenza) e non certo spiegabili con la costituzione "minuta" della piccola o con semplici disturbi dell'alimentazione.
Peraltro, è significativo quanto si legge a pag. 18 della sentenza impugnata, cioè che l'inserimento della bambina in un adeguato contesto familiare ha dato esito positivo, perché non soltanto il processo di reciproco adattamento con la coppia affidataria procede speditamente, ma AR ha posto in evidenza anche uno sviluppo emozionale e cognitivo soddisfacente. Ciò costituisce importante conferma delle argomentazioni svolte dai giudici di merito. Per il resto, richiamate le considerazioni esposte trattando del primo motivo, si deve ribadire che lo stato di abbandono consiste nella mancanza di assistenza morale e materiale dei minore che risulti privo di adeguato sostegno per il proprio sviluppo psico- fisico (il principio è richiamato dagli stessi ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c.), e l'iter argomentativo della sentenza impugnata si è sviluppato proprio nella prospettiva di palesare la sussistenza di tale condizione, che non può essere infirmata dal diverso apprezzamento dei fatti voluto dai ricorrenti. Quanto all'affido eterofamiliare, poi, si deve osservare che i giudici di merito hanno dedicato a questo aspetto particolare attenzione, prendendo le mosse dalla natura transitoria e strumentale di detto istituto e pervenendo alla motivata conclusione che esso non appariva una soluzione idonea a tutelare il diritto della piccola AR a vedersi offerte le condizioni per un armonioso sviluppo della sua personalità (v. pag. 14 - 17 della sentenza impugnata). Si è in presenza, anche per questo profilo, di un giudizio congruamente argomentato e dunque insuscettibile di riesame in sede di legittimità.
Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999