Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4139
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Sentenza 26 aprile 1999

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La norma dell'art 1 primo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, laddove stabilisce che il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, pone un principio che - come chiarisce il secondo comma della stessa norma, laddove precisa che quel diritto è disciplinato dalle disposizioni della citata legge e delle altre leggi speciali - non ha carattere assoluto, ma relativo, dovendo trovare applicazione quando l'ambiente familiare è idoneo a crescere ed educare il minore in relazione ai suoi interessi morali e materiali. Ne consegue che, per giustificare l'allontanamento di un minore dal suo ambiente familiare non bastano generiche carenze educative, stati di difficoltà economiche, abitudini di vita non ordinate, anomalie non gravi del carattere o della personalità dei genitori, che non presentino ricadute significative sull'equilibrata e sana crescita psico - fisica del minore medesimo, ma occorre che tali ricadute si verifichino, fino a minacciare, o addirittura a pregiudicare il prevalente interesse del minore ad un adeguato inserimento nel contesto sociale, diventando allora doveroso attivare gli strumenti d'intervento previsti dalla stessa legge n. 184 del 1. 1983 a tutela di quell'interesse, che assume carattere dominante (principio enunciato dalla Suprema Corte con riferimento ad una controversia in tema di sussistenza dello stato di adottabilità).

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità, previsto dall'art. 17 ultimo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, è proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, il quale, con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto, è configurabile soltanto nel caso della mancanza della motivazione, la quale ricorre, oltre che nell'ipotesi di totale omissione, allorquando la motivazione si articola in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi o fra di loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse od obbiettivamente incomprensibili (cosiddetta motivazione apparente), mentre non è configurabile allorché si solleciti il controllo in ordine alla sufficienza e razionalità della motivazione con riguardo alle risultanze probatorie (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che, alla stregua del suddetto principio, fosse sottratto al sindacato in sede di legittimità il convincimento, con il quale l'impugnata sentenza aveva ritenuto lo stato di abbandono di una minore e l'incapacità genitoriale di porvi rimedio, sulla base di una motivazione articolantesi sui seguenti elementi: a) emergenza di gravi problematiche personali dei genitori, menzionate in sentenza, protrattesi nell'arco di dieci anni, rimaste irrisolte e produttive di gravi ricadute sui primi due figli della coppia; b) esistenza di una richiesta dei genitori di affido "a lungo termine", dalla quale emergeva che essi non mostravano di prendere in considerazione il rientro della minore in famiglia; c) incapacità dei genitori di accudire la minore, sia sotto il profilo emotivo che materiale, rivelata sia dal preoccupante e carente sviluppo staturoponderale che dal ritardo psicomotorio della minore, nonché dalla tendenza della stessa a dondolii autoconsolatori e a ritirarsi dall'ambiente circostante; d) avvenuto inserimento positivo della minore in un idoneo contesto familiare a seguito della sentenza di primo grado, con risultati soddisfacenti sul piano dello sviluppo emozionale e cognitivo e dell'adattamento reciproco con la coppia affidataria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4139
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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