Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
In tema di dichiarazione di adottabilità, qualora si manifesti da parte di figure parentali sostitutive (quali, nella specie, la zia paterna, mai conosciuta dal minore)la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone, giacché alla parentela la legge n. 184 del 1983 attribuisce rilievo, ai fini della sopraindicata esclusione, solo se accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la caratterizzano, a più forte ragione a seguito delle modifiche introdotte alla predetta legge dalla legge 28 marzo 2001, n. 184, il cui art. 11, nel condizionare espressamente, in caso di decesso dei genitori, alla inesistenza di siffatti rapporti tra il minore ed i parenti entro il quarto grado la declaratoria di adottabilità, rende irragionevole una diversa disciplina con riferimento alla ipotesi della inidoneità dei genitori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11993 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
E . N T 4 MINORI M O R 8 I A 1 Z ' A L ° L R N E T D S 3 I I EPUBBLICA ITALIANA 8 G S 9 E N 1 R - E 5 S - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I 4 D A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E O T G L N G L Oggett.o E E O S L B E 2 E SEZIONE PRIMA CIVILE 8 Composta dagli IlI.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18045/00 Dott. Giovanni1 1993/02 Cron.28603 Dott. Ugo Riccardo PANEBIAN Rel. Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Rep. - Consigliere Ud.25/06/02 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere - Dott. Giulio GRAZIADEI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TITA FABIO, nella qualità di curatore speciale della NI, elettivamente domiciliato in minore RU presso l'avvocato PAOLO ROMA, VIA FOGLIANO 4/A, BARLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSALBA MURGO LIUZZO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
SO NI;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
intimati 2002 avverso la sentenza n. 15/00 della Corte d'Appello di 1435 CATANIA, depositata il 20/06/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2002 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 17 giugno 1999 il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità della minore NI RU, nata a [...] ( Germania) il 7 aprile 1994, figlia di MA ZZ ed ED RU, rilevando che la stessa, affidata ai servizi sociali dalla madre e quindi collocata in istituto, era stata completamente abbandonata dai genitori e dai parenti entro il quarto grado, nessuno dei quali aveva mai più dimostrato alcun interesse nei suoi confronti o chiesto sue notizie. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la zia paterna ON RU, residente in [...], deducendo di essersi sempre interessata della IP e prospettando la propria disponibilità ad offrirle un idoneo ambiente familiare nel luogo di residenza. Con sentenza del 2-17 febbraio 2000 il Tribunale per i Minorenni rigettava l' opposizione, rilevando l' insussistenza di rapporti significativi tra la zia e la IP sia nel periodo in cui la piccola era vissuta in Germania con i genitori sia, e soprattutto, dopo il suo ritorno in Italia e dopo la sua istituzionalizzazione, atteso che la RU, pur avendo avuto notizia delle circostanze che avevano indotto la madre ad abbandonare la bambina, non si era in alcun modo attivata per porre termine a tale situazione di totale privazione di cure e di affetti, limitandosi ad esporre verbalmente al giudice delegato il suo proposito di vicariare stabilmente i genitori. Proposto appello dalla RU, con sentenza del 7- 20 giugno 2000 la Corte di Appello di Catania sezione - i Minorenniper - in accoglimento dell' impugnazione revocava il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità ed affidava la minore alla zia, autorizzandola a condurla con sè nella propria casa di abitazione in Germania, previo progressivo distacco dalla famiglia provvisoriamente affidataria. Osservava in motivazione la Corte territoriale che la dichiarazione di disponibilità di detta congiunta a prendersi cura della minore non appariva affatto astratta e velleitaria, profilandosi invece come pienamente idonea a sopperire a tutte le esigenze della bambina e segnata da connotati di serietà e concretezza, tenuto anche conto che essa era stata espressa ben otto mesi prima della dichiarazione di adottabilità, in occasione della presentazione spontanea al giudice delegato del Tribunale per i Minorenni. Detta disponibilità, condivisa dal convivente e prossimo coniuge della RU, era stata inoltre reiterata in sede di opposizione al decreto di adottabilità ed infine ribadita dinanzi alla medesima Corte Aggiungeva che l' inchiesta . psicologica e socio-ambientale svolta dai servizi sociali tedeschi consentiva di esprimere un giudizio di estrema positività sia sulla personalità dell' appellante e del suo compagno, che sulla loro idoneità a prendersi cura della minore. Riteneva pertanto che il diritto inviolabile della bambina di ricevere adeguata cura ed assistenza potesse essere pienamente realizzato con il suo inserimento nel nucleo familiare della zia, così da preservare i legami e la memoria delle proprie origini. Nè a giudizio della Corte lo sradicamento dalla famiglia affidataria presso la quale la minore si trovava ed il suo trasferimento in un altro Paese rappresentavano un ostacolo insuperabile al suo inserimento nel nuovo ambiente familiare, essendo rimasto accertato che sia all' interno che all' 2 " - esterno di esso esistevano i necessari supporti materiali, psicologici, educativi e didattici. Nè poteva condividersi il convincimento del primo giudice secondo il quale la mancanza di un pregresso rapporto significativo tra zia e IP comportava l' insussistenza dello stesso presupposto per l' attribuzione di rilievo giuridico alla dichiarazione di disponibilità: rilevava al riguardo che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità non può essere dichiarato lo stato di adottabilità in presenza di una seria disponibilità a prestare assistenza materiale e morale al minore da parte di parenti entro il quarto grado anche se non abbiano avuto in passato con il medesimo significative relazioni materiali ed affettive, ma che comunque nella specie rapporti siffatti dovevano ritenersi sussistenti, tenuto conto che nei primi anni di vita della bambina, durante il periodo della sua residenza con la famiglia in Germania, la RU si era recata a trovarla almeno settimanalmente, che anche dopo il suo trasferimento in Italia si era impegnata ad intrattenere con lei tutti i contatti che le erano possibili, cercando di esserle vicina compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con le disponibilità economiche e manifestando costantemente per telefono il proprio interessamento per la sua situazione;
che era tornata in Italia in occasione delle ferie estive e nel marzo 1997, quando era stata madrina di battesimo della piccola, mentre il suo convivente ne era stato il padrino;
che a seguito della separazione della madre dal coniuge e delle sopravvenute difficoltà della medesima era intervenuta telefonicamente presso i vari parenti per trovare alla IP una sistemazione;
che successivamente 3 al collocamento della minore in istituto non era stata in condizione di avere con la stessa alcun contatto a causa del provvedimento del Tribunale per i Minorenni che aveva posto l'assoluto divieto di visita e di consegna ai familiari;
che dopo l' apertura del procedimento di adottabilità si era spontaneamente presentata al giudice delegato manifestando il fermo proposito di prendersi cura della bambina;
che aveva quindi nuovamente e inutilmente cercato di visitarla in istituto;
aveva poi proposto opposizione al decreto di adottabilità e presenziato all' udienza collegiale confermando la sua disponibilità; aveva infine impugnato la sentenza del primo giudice e si era ancora presentata in udienza dinanzi alla Corte reiterando il suo intendimento di provvedere all' assistenza morale e materiale della IP in luogo dei genitori. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il curatore speciale della minore deducendo cinque motivi. Non vi è controricorso. Alla precedente udienza di discussione questa Corte, rilevato che nel primo motivo di ricorso si prospettava la questione di diritto - sulla quale si era formato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità - se la disponibilità a prestare assistenza e cure ad un minore manifestata nel corso del giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità da parte di figure parentali potenzialmente sostitutive presupponga, ai fini della verifica della persistenza dello stato di abbandono, la pregressa titolarità di rapporti significativi con il minore, e dato atto che altro ricorso involgente la medesima questione era stato già rimesso al Primo Presidente per l' eventuale assegnazione + alle Sezioni Unite, rinviava la causa a nuovo ruolo. Disposta la restituzione degli atti di quel giudizio alla sezione, è stata nuovamente fissata l'udienza per la discussione del ricorso. Il ricorrente ha infine depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 12 della legge n. 184 del 1983, si deduce che la Corte di Appello, nel revocare il decreto di adottabilità, non ha considerato che il diritto del minore di essere educato nell' ambito della propria famiglia non è assoluto, ma trova la propria disciplina e i propri limiti nella normativa complessiva in materia di adozione, che pone come valore fondamentale di riferimento l' interesse del minore e che non consente di attribuire al diritto di crescere nella famiglia naturale rilievo preminente rispetto a quello di ricevere una assistenza capace di assicurargli una sana formazione ed uno sviluppo armonico della personalità. Si rileva in particolare che la disponibilità di un parente che non abbia in passato mantenuto rapporti significativi con il minore stesso, pur suscettibile di incidenza, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla condizione del minore, può essere valutata a tal fine ove si sia manifestata prima che si concretizzasse lo stato di abbandono, ma nel caso verificatosi - nella specie - in cui sia sopravvenuta quando il minore ha già subito il trauma dell' abbandono ed è stato già inserito in un altro ambiente familiare capace di offrirgli tutte le cure necessarie, l' interesse del minore non può essere che quello di continuare nel cammino di inserimento già iniziato. 5 Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 12 della legge n. 184 del 1983, si deduce l' errore della sentenza impugnata per aver affermato l' esistenza di rapporti significativi tra la zia e la minore, attribuendo il valore di valide relazioni psicologiche ed affettive a rari e non documentati momenti di incontro e giustificando la mancanza di più intensi rapporti con la lontananza della congiunta. Si sostiene altresì che nel ritenere la idoneità della zia a prendersi cura della bambina non si è tenuto conto di tutte le problematiche connesse al repentino trasferimento in Germania della minore, già sottoposta in passato ad esperienze profondamente negative. I motivi così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione. Va innanzi tutto rilevato che le censure formulate nel primo motivo comportano l'esigenza di affrontare la questione di diritto se la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore manifestata nel corso del giudizio di opposizione da parte di parenti entro il quarto grado presupponga, ai fini della esclusione della persistenza dello stato di abbandono, la pregressa esistenza di rapporti significativi tra detti congiunti ed il minore. Tale questione ha ricevuto nella giurisprudenza di questa Suprema Corte soluzioni contrastanti, ritenendosi in alcune pronunce che il mantenimento di rapporti siffatti costituisca il presupposto indefettibile perchè i parenti più stretti offrano efficacemente il loro apporto vicariante delle figure genitoriali (così Cass. 1997 n. 3083), affermandosi in altre decisioni che la sopravvenuta disponibilità dei parenti entro il quarto grado, 6 anche se non titolari di rapporti significativi con il minore, deve essere comunque presa in esame nel giudizio di opposizione, quale circostanza potenzialmente idonea a far cessare lo stato di abbandono (v. in tal senso Cass. 2000 n. 1095; 1996 n. 10656; 1990 n. 2397). Ritiene la Corte che la questione debba essere risolta nel senso per primo indicato, conformemente alla recentissima sentenza n. 6629 del 2002, emessa da questa stessa sezione nel giudizio, richiamato nella parte espositiva, in relazione al quale era stato prospettato l' intervento delle Sezioni Unite. A tale soluzione induce una lettura coordinata degli artt. 12, 15 e 17 della legge n. 184 del 1983. La prima di tali disposizioni, nell' indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, fa riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore: come è evidente, nella volontà del legislatore la posizione vicariante dei parenti diversi dai genitori comporta il loro coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui siano titolari di rapporti tali da poter fornire elementi essenziali per la valutazione dell' interesse del minore e al tempo stesso da offrire possibili soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell' ambito della famiglia di origine. Il dato materialistico comportamentale richiesto costituisce pertanto un elemento integrativo della fattispecie, influendo sul piano della legittimazione ad essere convocati nonchè, ai sensi degli artt. 15 e 17 della stessa legge, che richiamano il citato art. 12, a ricevere la notificazione del decreto di adottabilità ed a proporre opposizione: il relativo accertamento rappresenta quindi un prius rispetto alle 7 - formalità previste della legge, da svolgere attraverso le indagini contemplate dall' art. 10 ( v. sul punto Cass. 1999 n. 3159; 1999 n. 2999; 1998 n. 2863; 1991 n. 13133; 1990 n. 3365; S.U. 1986 n. 3072). Il criterio seguito dal legislatore di restringere l'ambito della ricerca ai fini della dichiarazione di adottabilità ai soli parenti entro il quarto grado titolari di rapporti così qualificati e di ritenere la rilevanza della disponibilità ai fini del superamento dello stato di abbandono soltanto in presenza di una speciale relazione con il minore si fonda sull' implicito presupposto che, al di là del vincolo di sangue, soltanto la significatività delle relazioni parentali può determinare la piena. capacità di detti congiunti di fornire l' assistenza, la cura e l'affetto di cui il minore stesso ha bisogno. Non è qui in discussione il diritto fondamentale del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia, sancito nell' art. 1 della legge n. 184 del 1983, in piena coerenza con il dettato costituzionale, e rafforzato nell' art. 1 della recente legge di riforma, con la previsione a carico dello Stato, delle Regioni e degli enti locali di misure di sostegno dei nuclei familiari a rischio: si tratta piuttosto di individuare i presupposti e le condizioni tracciati dalla legge perchè si realizzi il sacrificio della primaria esigenza di crescita e di sviluppo nella famiglia biologica, in funzione dell' interesse del minore, inteso non già in termini di contrapposizione al diritto della famiglia naturale, ma quale elemento conformativo del richiamato diritto di cui all'art. 1 ( così Cass. 1997 n. 3083). Nè può in contrario validamente sostenersi come si sostiene a fondamento dell' opposto indirizzo interpretativo che l' art. 12- 8 costituisca disposizione di natura meramente procedimentale, e quindi non espressiva di un principio di ordine sostanziale circa la identificabilità dei soli parenti entro il quarto grado titolari di rapporti siffatti quali portatori di una valida alternativa alla dichiarazione di adottabilità: va al riguardo osservato che detta norma contiene al quarto comma disposizioni di carattere sostanziale, dirette a garantire in via provvisoria l' assistenza morale, il mantenimento, l' istruzione e l'educazione del minore attraverso opportune indicazioni ai genitori o ai parenti titolari dei rapporti in discorso. Tale disposizione già fornisce un elemento indicativo dello stretto rapporto ravvisato dal legislatore tra l' aspetto formale e quello sostanziale e della scelta di limitare le indagini a quei congiunti che per i pregressi e perduranti rapporti con il minore siano in grado di osservare le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni e di creare le condizioni per escludere lo stato di abbandono ( v. specificamente in tal senso Cass. 2002 n. 6629, cit. ). Anche l'ulteriore rilievo secondo il quale il necessario coordinamento dell' art. 12 della legge in esame con l'art. 15, che richiama detto art. 12 ai n. 1 e 3 del primo comma ( oltre che al terzo comma ) non comporterebbe un riconoscimento di rilevanza della speciale qualificazione dei parenti entro il quarto grado in tutte le ipotesi ivi descritte, restandone esclusa quella di cui al n. 2, con la conseguenza che la persistente mancanza di assistenza morale e materiale del minore dovrebbe essere valutata esaminando il rapporto del minore con i genitori e con tutti i parenti in qualche misura tenuti a prestargli 9 assistenza, non appare suffragato dal tenore letterale e dal senso logico della norma in esame. Ed invero l'art. 15, nel prevedere i casi in cui può farsi luogo alla dichiarazione di adottabilità riguardanti sia la mancata presentazione - senza giustificato motivo dei genitori e dei parenti convocati ai sensi degli artt. 12 e 13, sia l'esito negativo dell' audizione degli stessi, dal punto di vista della disponibilità ad ovviare al persistere della mancanza di assistenza morale e materiale del minore, sia l' inosservanza delle prescrizioni impartite ai sensi dell' art. 12 comma 4-non contiene alcuna indicazione dalla quale poter desumere che la cerchia parentale di riferimento nell' ipotesi di cui al n. 2 sia diversa e più ampia di quella considerata nelle altre ipotesi, profilandosi al contrario l' espressione l' audizione dei medesimi come "1 11 chiaramente indicativa della intenzione del legislatore di aver riguardo agli stessi parenti considerati al n. 1 e di richiedere che il complesso degli elementi rivelatori dello stato di abbandono sia valutato in relazione alla medesima cerchia parentale. Ed ancora, l'ulteriore osservazione secondo la quale la disciplina dettata dall' art. 11 per il caso di decesso di entrambi i genitori, che richiede la mera esistenza di parenti entro il quarto grado, prescindendo dalla titolarità di rapporti significativi con il minore, renderebbe illogica una interpretazione che attribuisse rilevanza ad una siffatta titolarità in sede di opposizione alla dichiarazione di abbandono, non sembra considerare che le due situazioni presupposte non sono affatto omogenee e che le circostanze che le differenziano giustificano la difforme disciplina. Ed invero, a fronte di una 10 situazione di abbandono che normalmente matura nel tempo e trova ragione in problematiche familiari delicate e complesse, di per sè suscettibili di imporsi all' attenzione della famiglia allargata e tali da sollecitare tempestivi interventi di sostegno degli altri congiunti, un comportamento inerte dei parenti entro il quarto grado può costituire sintomo di radicato e completo disinteresse, così da giustificare l' esclusione del mero rapporto parentale dall' ambito di rilevanza ai fini dell' accertamento della persistenza dello stato di abbandono. Nella diversa ipotesi di decesso dei genitori, quale evento verificabile in un contesto di assoluta normalità del nucleo familiare, appare del tutto logico che il mero rapporto parentale si configuri come idoneo e sufficiente ad attribuire ai congiunti entro il quarto grado una funzione vicariante nel momento in cui il minore sia rimasto privo dei genitori. Va peraltro considerato che la legge di riforma n. 149 del 2001 ha modificato la disposizione in esame, aggiungendo nel corrispondente art. 11 l'inciso che abbiano rapporti significativi con il minore " con riferimento ai parenti entro il quarto grado: nel mutato quadro normativo non sarebbe ragionevole, seguendo l' indirizzo che qui si contesta, richiedere nella sola ipotesi di morte dei genitori la titolarità da parte dei parenti dei rapporti in discussione. Rilevato peraltro che la Corte di Appello ha fornito una duplice motivazione, affermando che in ogni caso la zia doveva " " considerarsi titolare di un rapporto significativo con la minore, è necessario verificare, con specifico riferimento alle censure formulate nel secondo motivo di ricorso, se detta Corte, nel procedere al relativo 11 accertamento, abbia assunto una nozione giuridicamente corretta di rapporto significativo ". 11 A tale quesito deve essere data risposta negativa. Ed invero secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte per " rapporti significativi vanno intesi quei rapporti idonei a denotare un legame 11 affettivo forte e duraturo, che trovi espressione in manifestazioni di interesse e di assistenza effettiva, nonchè ad esprimere la potenziale disponibilità ed attitudine dei parenti in discorso a sopperire alle carenze dei genitori. Si è al riguardo precisato che detti rapporti devono essere attuali, attesa da un lato l' inequivoca indicazione con la formula abbiano mantenuto", espressa dalla norma 19 considerata d' altro lato la richiamata ragione del coinvolgimento di tale categoria di persone. Essi inoltre devono essere connotati da reciprocità, essendo evidente che le relazioni psicologiche ed affettive in cui si sostanziano non possono non coinvolgere la sfera psicologica ed affettiva del minore, ed anzi imponendo il criterio fondamentale dell' interesse del minore una adeguata valutazione dei rapporti stessi nella prospettiva del bambino. Ciò vale a dire che l' individuazione dei parenti che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore va effettuata in termini di attualità, e quindi prescindendo da relazioni pregresse e successivamente interrottesi, e con riferimento a quei legami affettivi che si profilino intensi e perduranti nel tempo, con caratteri di چ و د ed reciprocità e con manifestazioni di interesse, coinvolgimento assistenza concreta, adatte ad esprimere non solo o non tanto la disponibilità e capacità dei parenti stessi di sopperire all' assenza o alle 12 carenze dei genitori, ma la loro idoneità a sviluppare un rapporto già in atto in un ruolo più forte e coinvolgente sul piano della cura, dell' educazione e degli affetti ( v. Cass. 1999 n. 12449; 1998 n. 2863; 1997 n. 4625; 1996 n. 7141; 1991 n. 3351; 1987 n. 2). La sentenza impugnata ha ravvisato la significatività del rapporto tra la RU e la minore sulla base di contatti risalenti ai primi anni di vita della bambina, riguardanti il periodo in cui ella viveva con i genitori in Germania e dei quali verosimilmente non conserva più alcun ricordo, e successivamente, dopo il suo rientro in Italia, di sporadiche visite e manifestazioni di interessamento, attraverso il telefono, circa la sua crescita, nonchè, dopo l' inizio della procedura per l' adottabilità, del proposito dichiarato al giudice delegato all' istruttoria di prendersi cura della IP, ed infine delle iniziative assunte in sede processuale attraverso l'opposizione al decreto di adottabilità, la proposizione dell' appello avverso la sentenza del primo giudice e la presentazione al Collegio per ribadire il proprio intendimento. 11di rapporti La Corte territoriale ha così recepito una nozione significativi svincolata dal dato fattuale ed ancorata piuttosto a " propositi ed intendimenti, valorizzando un atteggiamento psicologico che non ha trovato sbocco in alcun rapporto concreto ed attuale. Nella prospettiva seguita da detta Corte appaiono determinanti le ragioni che hanno provocato l' attuale di rapporti tra zia e IP assenza piuttosto che la valutazione di uno stato di fatto di assoluta estraneità del ruolo e della immagine della zia nella vita della bambina, ormai da tempo inserita in un diverso contesto familiare: tale assoluta 13 estraneità, una volta riscontrata, esimeva da ogni indagine in ordine alle cause recenti o remote che l' avevano determinata, valendo di per sè ad escludere che detta congiunta potesse sostituirsi alle figure genitoriali. La complessiva doglianza di violazione di legge prospettata nei primi due motivi di ricorso è pertanto fondata. Gli altri tre motivi restano logicamente assorbiti. poichè la La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 c.p.c., in quanto gli stessi accertamenti compiuti dalla Corte territoriale consentono di escludere l'esistenza di rapporti significativi tra zia e IP, l'appello della RU deve essere rigettato. La natura della causa giustifica la compensazione delle spese dell' intero giudizio. ESENTE DA REGISTRAZIONEP.Q.M. E BOLLO AI SENSI DELL'ART. LA CORTE DI CASSAZIONE 82 LEGGE 4-5-1983 N° 184 Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito rigetta l' appello. Compensa le spese dell' intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 17 febbraio 2001 25 GIUGNO 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mann IL CANCE IA L 720 L ITATA IN Oggi, - 8.860 2002 IL CANCEL . IA D year