Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11993
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Sentenza 8 agosto 2002

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In tema di dichiarazione di adottabilità, qualora si manifesti da parte di figure parentali sostitutive (quali, nella specie, la zia paterna, mai conosciuta dal minore)la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone, giacché alla parentela la legge n. 184 del 1983 attribuisce rilievo, ai fini della sopraindicata esclusione, solo se accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la caratterizzano, a più forte ragione a seguito delle modifiche introdotte alla predetta legge dalla legge 28 marzo 2001, n. 184, il cui art. 11, nel condizionare espressamente, in caso di decesso dei genitori, alla inesistenza di siffatti rapporti tra il minore ed i parenti entro il quarto grado la declaratoria di adottabilità, rende irragionevole una diversa disciplina con riferimento alla ipotesi della inidoneità dei genitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11993
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11993
    Data del deposito : 8 agosto 2002

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