Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7535 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7535 /0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REGOLAMENTO SEZI DI COMPETENZA Composta dagli 11 Magistrati: R.G.N. 12371/00 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.17334 Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep. 2792 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 30/04/2001 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 O SENTENZA dal Sig. 3000 per diritti L. sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 4 GLU. 2001 IL CANCELLIERE FALLIMENTO BOTTEGA MARCELLO, in persona del Curatore, domiciliato in ROMA presso la giusta procura in calce CORTE SUPR A DI CASSAZIONE UFFICIO CONS CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA dial ricorso;
Richiesta copia studio NC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato dal Sig. per diritti 000 FRANCESCO AMERINI, $! - ricorrente 4 IN 2001
contro
RIANO 74 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO Richiesta copia studio Fl 26, presso l'avvocato FABIO LUTTAZZI, rappresentata dal Sig. 3000 per diritti L.S 2001 difesa dall' avvocato ROBERTO FONTANA ANTONELLI, giusta 4-GIU, 2001 IL CANCELLIERE 1157 delega a margine del controricorso;
BAND W resistente contro elettivamente domiciliata in ROMA BOTTEGA ELISABETTA, VIA G. BAZZONI 1, presso l'avvocato CORRADO ZUCCONI GALLI FONSECA, che la rappresenta е difende, giusta delega a margine del controricorso;
resistente avversO la sentenza n. 397/00 del Tribunale di GROSSETO, emessa il 17/04/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENNICOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso con le ulteriori statuizioni di legge. Ritenuto in fatto Dichiarato il fallimento di CE TE, la curatela fallimentare ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Grosseto la s.r.l. Riano 74 ed Elisabet- ta TE (sorella del fallito), e premesso che nel '97 era deceduta in Camerino la madre del fallito, Ma- ria Giuseppetti, e che, pertanto, la quota ereditaria a favore di CE TE era assoggetta alla liquida- 2 zione concorsuale ha dedotto il compimento di atti pregiudizievoli da parte della TE, quale mandata- ria della defunta, consistenti nella stipulazione (in data 19 e 23 dicembre 1996) di due distinti atti di vendita di cespiti immobiliari di proprietà della dece- duta а favore della società Riano. Ha quindi chiesto, in via principale, l'accertamento dell'inefficacia о della nullità per simulazione dei relativi contratti, con conseguente condanna della acquirente a favore del- la curatela dei cespiti alienati;
in via subordinata, revoca, ex art.66 1.fall., degli stessi contratti e la la condanna della TE alla restituzione delle somme riscosse, oltre al risarcimento dei danni per cattiva gestione del rapporto di mandato. I convenuti, costituitisi, Q hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, e indicato come competente il Tribunale di Camerino o quello di Roma, in relazione, rispettivamente, alla residenza dell'una ovvero dell'altra parte convenuta. Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocra- tica, con sentenza depositata in data 8 maggio 2000, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favo- re del Tribunale di Camerino o del Tribunale di Roma. Avverso questa sentenza il curatore ha proposto re- golamento di competenza, notificato alla TE e alla 3 società Riano. Le intimate hanno depositato memoria di- fensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto ricorso. del Ritenuto in diritto 1. Con l'istanza di regolamento di competenza il fallimento, in relazione alla domanda proposta in via principale volta all'accertamento della inefficacia dei contratti di compravendita stipulati da TT Bot- tega e alla conseguente condanna della società Riano alla relativa restituzione, sostiene che si tratterebbe di azione compresa, ex art.24 1. fall., nella competenza del Tribunale fallimentare, perché dovrebbero intender- si come derivanti dal fallimento anche le azioni che comunque incidono sul patrimonio del fallito. In rela- zione alla revocatoria, ex art.66 l.fall., di tali con- tratti, da esso proposta, nonchè alla condanna della TE alla restituzione delle somme riscosse dalla Riano ed al risarcimento del danno conseguente alla cattiva gestione del rapporto di mandato, deduce che l'azione doveva essere esercitata dal curatore, essendo il suo presupposto fondato sull'art.2901 C.C. Infine, lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare le conclusioni formulate
contro
TT TE chiama- taa rendere conto dell'attuazione del mandato. 4 2. L'istanza di regolamento di competenza, con ri- ferimento alla domanda proposta dal fallimento in via principale, è infondata, perché l'azione tendeva a far dichiarare la nullità o la inefficacia di atti posti in essere non dal fallito, ma da terzi e, come ha rilevato il Tribunale, nella fattispecie il curatore ha agito non in rappresentanza dei creditori, ma per ottenere, in sostituzione e a tutela del fallito (art. 42, primo comma 1.fall.), l'incremento dell'asse ereditario;
e tale azione sussistendo indipendentemente dalla dichia- razione di fallimento, si pone con questa in rapporto di mera occasionalità e non di derivazione causale ai sensi dell'art.24 1. fall. E questa Corte ha ripetuta- mente affermato che si deroga alla competenza funziona- le del tribunale fallimentare per tutte le azioni già presenti in nuce nel patrimonio del fallito, senza che rilevi il virtuale recupero di mezzi alla massa e salvo che le controversie subiscano una deviazione del pro- prio schema legale tipico per effetto della disciplina speciale sui rapporti giuridici preesistenti (cfr.Cass. Sent.1240/99, 520/99 e 6560/1990).
3. Infondati sono anche i rilievi svolti con rife- rimento alle statuizioni relative alle domande subordi- nate, in quanto correttamente la sentenza impugnata ha considerato che dalla stessa esposizione dei fatti e 5 dalle prospettazioni della parte risultava prima facie che la domanda del curatore di dichiarare inefficaci atti posti in essere dalla TE per conto della Giu- seppetti non postulava (al di là del riferimento norma- tivo in essa contenuto) alcuna relazione causale con la dichiarazione di fallimento pronunciata a carico di CE TE.
4. Quanto, infine, alla censura relativa alla man- considerazione delle argomentazioni svolte dal cata fallimento sull'attuazione del mandato (e relativo ren- A diconto) da parte della TE, essa risulta inammis- sibile, non potendo essere prospettato nel regolamento di competenza il vizio di motivazione denunciato.
5. In conclusione, il ricorso è senza fondamento, in quanto correttamente il Tribunale di Grosseto ha de- clinato la propria competenza, escludendo la vis at- tractiva del tribunale fallimentare, e ritenuto appli- cabili i criteri ordinari di competenza. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore di ciascuna delle parti resistenti, alle quali si liquidano lire 2 milioni per onorario. 6 Così deciso nella camera di consiglio della prima % Sezione civile il 30 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Proto Corrado Carnevale Batte み 40000 290000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 1057 124, 18Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 23.7.2011 4567 delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 38240 versate € 161.77 8067 12.00 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°11$ del 30/5/2002) 161,77 7