Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2002, n. 14292
CASS
Sentenza 1 marzo 2002

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In tema di tutela del paesaggio, il reato si cui all'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora sostituito dall'art. 163 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490), ricomprende anche le ipotesi di esecuzione, in territori coperti da boschi ed in difetto della prescritta autorizzazione forestale prevista dal comma quarto del citato art. 1 sexies, di attività ed opere di bonifica, antincendio e di conservazione qualora tale intervento comporti una apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, non essendo richiesto un concreto pregiudizio del bene protetto, atteso che la "ratio" della disposizione è quella di escludere la liceità di qualsiasi intervento modificativo effettuato senza una preventiva valutazione dell'operazione da parte dell'autorità preposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2002, n. 14292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14292
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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