Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
In tema di tutela del paesaggio, il reato si cui all'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora sostituito dall'art. 163 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490), ricomprende anche le ipotesi di esecuzione, in territori coperti da boschi ed in difetto della prescritta autorizzazione forestale prevista dal comma quarto del citato art. 1 sexies, di attività ed opere di bonifica, antincendio e di conservazione qualora tale intervento comporti una apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, non essendo richiesto un concreto pregiudizio del bene protetto, atteso che la "ratio" della disposizione è quella di escludere la liceità di qualsiasi intervento modificativo effettuato senza una preventiva valutazione dell'operazione da parte dell'autorità preposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2002, n. 14292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14292 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 01/03/2002
Dott. RAFFAELE RAIMONDI - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - N. 496
Dott. ALFREDO MARIA LOMBRADI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - N. 14777/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, avverso la sentenza in data 18.12.2000 del Tribunale di Asti, con la quale Negri Angelo, n. il 27.11.1935 in Castello d'Annone, ivi res. fraz. Monfallito n. 7, venne assolto perché il fatto non sussiste dal reato:
a) di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Malia Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Albano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha assolto il Negri dal reato di cui in epigrafe, nonché da quelli di cui agli art. 635, secondo comma n. 5, e 734 c.p., perché il fatto non sussiste, in relazione alla contestazione di aver tagliato circa 200 piante di quercia in un bosco di alto fusto.
Il giudice di merito, premesso l'accertamento della sussistenza degli elementi di fatto - esistenza di un ecosistema configurabile come bosco e taglio delle piante - di cui alla contestazione, ha escluso che gli stessi integrino le ipotesi contravvenzionali ascritte all'imputato, osservando in particolare, con riferimento al reato di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85, che deve escludersi la necessità della autorizzazione, ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo n.616/77 allorché gli interventi di taglio delle piante assolvano alla funzione di conservazione e miglioramento dello stato del bosco, come accertato nel caso in esame.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti che la denuncia per violazione ed errata applicazione dell'art. 1 sexies della L. n. 431/85. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il ricorrente che, ai sensi della disposizione di cui deduce la errata interpretazione, "Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia."
Nell'ambito di tali norme - aggiunge la pubblica accusa - vanno collocate le prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Asti, di talché solo il puntuale rispetto delle prescrizioni di detta autorità fa si che l'attività eseguita ricada effettivamente nell'ambito delle operazioni consentite ex art. 1 sexies della L. n. 431/85. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'amministrazione competente, perciò, anche se l'attività sia riconducibile in linea di fatto ad un'operazione qualificabile quale taglio culturale, non può ritenersi esente dall'obbligo della preventiva autorizzazione prevista dalla norma incriminatrice.
Il ricorso è fondato.
È stato reiteratamente affermato da questa Corte che "in tema di tutela del paesaggio, il reato di cui all'art.
1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 - attualmente sostituito dall'art. 163 del D.L.vo n. 490/99 - concerne anche l'esecuzione in territori coperti da boschi di attività ed opere di bonifica, antincendio e di conservazione senza la prescritta autorizzazione forestale stabilita dal comma quarto dell'art. 1 della legge citata - attualmente art. 152 comma primo lett. c) del decreto legislativo -, qualora detto intervento abbia comportato una apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, non essendo richiesto un pregiudizio del bene protetto. attesa la natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame".
La "ratio legis" della disposizione indicata dal ricorrente, infatti, esclude la liceità dell'esecuzione di un qualsiasi intervento di quelli descritti dalla norma, allorché sia effettuata senza alcuna razionale considerazione dell'operazione, proprio per impedire quel semplice pericolo di "vulnus" al bene soggetto al vincolo paesaggistico, cui la contravvenzione è deputata. (sez. 3^, 199511252, Canulli e altro, RV 203456; conf sez. 3^, 6.4.1993 n. 3147). Orbene, la sentenza impugnata non ha applicato correttamente gli enunciati principi di diritto, in relazione al reato di cui al capo a), avendo affermato la liceità del taglio di alberi effettuato dal Negri, esclusivamente in considerazione della natura dell'intervento eseguito, pur avendo accertato il rilevante impatto ambientale dello stesso e la carenza da parte dell'imputato delle autorizzazioni dell'amministrazione competente in materia forestale. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente al reato di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85, con rinvio, ai sensi dell'art. 569, quarto comma, c.p.p., alla Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85, con rinvio alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 1 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002