Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
L'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è stato previsto dal legislatore come misura alternativa alla detenzione,di guisa che presupposto indefettibile per la sua applicazione è che la pena da eseguirsi sia di natura detentiva.Ne consegue che non può disporsi l'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di soggetto sottoposto alla sanzione sostitutiva della libertà controllata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/1998, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 27.04.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 2366
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 00159/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IN IV n. il 02.04.1958
avverso decreto del 28.11.1997 del Presidente del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TRENTO sentita la relazione fatta dal consigliere dr. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con decreto 28/11/1997 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NI IV, nei cui confronti si doveva eseguire la sanzione sostitutiva della libertà controllata, osservando che la misura alternativa richiesta non è applicabile alla sanzione sostitutiva in esecuzione. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 47 L. 354/1975, 57 co. 1 L.689/1981 e 666 co. 2 c.p.p., deducendo da un lato che, poiché la sanzione sostitutiva è equiparata per ogni effetto giuridico alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita, la ritenuta inapplicabilità della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale alla sanzione sostitutiva della libertà controllata. deve ritenersi ingiustificata, tanto più che in base a un consolidato indirizzo giurisprudenziale la misura alternativa in esame è stata ritenuta applicabile alla sanzione sostitutiva della semidetenzione, e rilevando dall'altro che, comunque, il giudizio di inammissibilità della richiesta era privo di motivazione, tenuto anche conto che il ricorso alla procedura prevista dall'art. 666 co. 2 c.p.p. è possibile solo nel caso che il difetto delle condizioni di legge sia di palmare evidenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Invero, quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è stato previsto dal legislatore come misura. alternativa alla detenzione, di guisa che presupposto indefettibile per l'applicazione della misura in esame è che la pena da eseguirsi sia di natura detentiva. Nè argomento favorevole all'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere tratto dal fatto che detta misura sia applicabile al condannato nei cui confronti debba eseguirsi la sanzione sostitutiva della semidetenzione, trattandosi in tal caso pur sempre di pena detentiva, sebbene attenuata. Nè il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 57 co. 1 L. 689/1981 può costituire argomento favorevole alla tesi del ricorrente, atteso che l'equiparazione della libertà controllata e della semidetenzione alla pena detentiva della specie corrispondente ha il solo scopo di dettare criteri certi per la determinazione dell'entità della pena sostitutiva nei caso che sia necessario procedere al ragguaglio. Quanto al secondo motivo è sufficiente rilevare che l'art. 666 co. 2 c.p.p. è applicabile ogni qual volta la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, di guisa che - poiché correttamente il giudice di merito ha ritenuto che la legge non preveda l'applicabilità dell'istituto dell'affidamento in prova al condannato nel cui confronti debba essere eseguita la sanzione sostitutiva della libertà controllata - anche sotto tale profilo il decreto impugnato non menta alcuna censura.
Pertanto, trattandosi di motivi manifestamente infondati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 500.000 a favore della cassa delle ammende ex art.616 c.p.p..
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-616 c.p.p., dichiara. inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1998