Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2002, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBL10 0635 /02 IN NOME DELEOPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto alliga live SEZIONE TERZA CIVILE Cont rettuct Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20128/98 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 1647 Rep. 198 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 09/10/01 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copla studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24.ORE BO BE, BO DO, elettivamente per dirity 1-GEN. 2002 domiciliati in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso 10" IL CANCELLIERE studio dell'avvocato PAOLO PICOZZA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MAURO MAZZUCATO, €1,55 L3000 NCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
DH676836 OLIMPIA BASKET PISTOIA, in persona del legale rappresentanto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso 10 studio 2001 dell'avvocato TOMMASO DE DOMINICIS, che la difende 1718 anche disgiuntamente all'avvocato PIERLUIGI GIACONI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
POLISPORTIVA AS LIVORNO;
intimata - avversO la sentenza n. 979/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 15/05/98 e depositata il 07/08/98 (R. G. 1273/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Massimo RANIERI (per delega Avv. Paolo PICOZZA); udito l'Avvocato Tommaso DE DOMINICIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso IM ed il rigetto del ricorso della AS. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20-21.1.1993 IS LB e Bo- ris DO, premesso che con scrittura privata CI AN AL, presidente della Polisportiva Li- bertas Livorno, aveva promesso di corrispondere loro il corrispettivo (pari a L. 1.400.000.000) spettante alla società LI per la cessione alla IM KE 2 Pistoia dei diritti di utilizzazione sportiva di un giocatore, lamentarono che la promessa non era stata mantenuta e, quindi, convennero dinanzi al Tribunale di Pistoia la LI e la IM, dichiarando di surro- garsi alla prima per ottenere dalla seconda il pagamen- to della predetta somma. La IM sostenne di avere estinto il proprio debito nei confronti della LI col pagamento della somma di L. 300.000.000. la Liber- tas sostenne d'essere rimasta creditrice della IM per la parte residua della predetta maggior somma, ma negò di avere assunto obbligazioni nei confronti degli attori. Con sentenza del 10.7.1996 il Tribunale rigettò la domanda. Su appello dei IS la Corte di Firenze, con sentenza del 7.8.1998, ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando: 1 } che non v'era prova che il CI avesse, con la propria promessa, obbligato la società LI, anziché soltanto sé stesso;
2) che, comunque, il contratto concluso tra il CI e i IS avrebbe dovuto considerarsi nullo perché contrastante con le disposizioni della legge 23.3.1981 n. 91. Ricor- rono i IS con due motivi. Resiste la IM KE Pistoia con controricorso. La intimata Polisportiva Li- bertas Livorno, in liquidazione, non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE La resistente IM KE eccepisce pregiudi- 3 zialmente la inammissibilità della impugnazione propo- sta nei suoi confronti, in quanto notificatale oltre il termine perentorio di legge. La eccezione non ha fonda- mento, giacchè, stante l'obbligo del creditore che agi- sca in surrogatoria (come nella specie gli odierni ri- correnti IS) di convenire in giudizio, a termini dell'art. 2900 co. II cod.civ., anche il debitore al quale intenda surrogarsi, tra i due convenuti si in- staura un rapporto di litisconsorzio necessario, con conseguente inscindibilità della causa a cui entrambi devono partecipare (Cass. 28.3.1962, n. 628; Cass. 11.12.1974 n. 4213), onde la impugnazione che sia stata tempestivamente proposta nei confronti di uno di essi (nella specie la Polisportiva LI) è ammissibile, quantunque tardiva, anche nei confronti dell'altro (Cass, 15.2.1991 n. 1574; Cass.
4.2.2000 n. 1228). Col primo motivo della impugnazione i ricorrenti IS denunziano violazione dell'art. 1388 cod.civ., nonché vizi motivazionali. Lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto insussistente la prova che il contratto dedotto in giudizio fosse stato stipulato dal CI nella sua qualità di presidente e legale rappre- sentante della Polisportiva LI, anziché in pro- prio, quantunque: 1) la scrittura contrattuale, predi- sposta prima della assunzione della presidenza della società da parte del CI, fosse stata sottoscritta da quest'ultimo soltanto dopo che tale carico gli era stata conferita;
2) l'oggetto del contratto fosse strettamente pertinente all'attività propria della Po- lisportiva LI. La doglianza è priva di fondamen- to. La Corte territoriale ha osservato che da un canto l'assunto dei ricorrenti, secondo cui il CI aveva, con la propria dichiarazione, obbligato la Polisportiva LI, non poteva ritenersi riscontrato, neppure su un piano meramente indiziario, dal puro e semplice fat- to che il CI aveva sottoscritto il contratto "de quo" solo dopo avere assunto la presidenza della socie- tà, e che, d'altro canto, l'oggetto del contratto e la sua relazione con l'attività della Polisportiva Liber- tas non potevano ritenersi compiutamente accertati, dal momento che la scrittura prodotta in giudizio costitui- va integrazione di una precedente scrittura, che non era stata acquisita. Questa argomentazione, immune da vizi logici e giuridici, appare, inoltre, del tutto esauriente, se si considera che, come risulta dalla sentenza impugnata, nella scrittura in argomento i di- ritti di utilizzazione sportiva del giocatore erano stati considerati oggetto di cessione da parte dei Bo- ris e non come, invece, assumono gli odierni ricorren- ti da parte della Polisportiva LI, il che, ren- 5 dendo sostanzialmente incomprensibile l'oggetto della contrattazione, ha precluso, di conseguenza, anche l'accertamento del ruolo assolto dalle persone che ad essa hanno partecipato. La reiezione del motivo testè esaminato rende su- perfluo l'esame del secondo motivo (con cui i IS si dolgono del fatto che la Corte fiorentina abbia ritenu- to nullo, per contrasto con la legge n. 91 del 1981, il contratto in discorso), che appare assorbito. 1007 129,11 Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione. 4567 20,66
P.Q.M.
TOT. 149,77 La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 9.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE свобом Шиба IL CANCELLIERE C1 IN AS Depositata in Cancelleria goggi, 2111.02 IL CANCELLIERE C1 Gine AS Agenzia delle Entrate Ufficio di Rom 23.12. ryolo il Iscritto a 1032 Art. n. ла 6