Sentenza 17 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
0 39 14 /03 Aula 'A' REPUBBLICA LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto i SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 17182/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 8952 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.13/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALKALI SPA, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA CSO tempore, EMANUELE II 326, ргенно 10 studio VITTORIO dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contra TE IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORVIALE 9, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA LA FOREST rappresentato 台 difeso dall'avvocato 2002 PLACIDO PARISI, giusta delega in atti;
5459 controricorrente -1- avver$0 la sentenza 1. 1281/00 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 2/05/00 R.G.N. 1070/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 da Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in percona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Agrigento, Sezione distaccata di Casteltermini, AM IU chiedeva che la società datrice di lavoro IT s.p.a. fosse condannata al pagamento del trattamento di fine rapporto, per la cessazione del rapporto di lavoro in data 24 gennaio 1995, e al versamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Si costituiva l'IT deducendo che il rapporto di lavoro non era in realtà cessato, ma doveva intendersi semplicemente sospeso a causa della situazione di "fenno produttivo" in cui versava l'azienda. Il Protore accoglieva la domanda. La società Itaikali proponeva appello evidenziando che gli artt. 5 c 6 1.r. sic. n.27/84, richiamati dall'art. 28 Lr. n.25/93. non avrebbero potuto disciplinare il caso di specie in quanto concernenti le ipotesi di esubero del personale destinato alla mobilità esterna, mentre nella specie si era solo verificata una temporanea sospensione dell'attività produttiva nel settore dei sali alcalini, regolamentata dalla 1.r. n.8/95, che attribuiva ai lavoratori sospesi un bencficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purché non dimessisi volontariamente e nella prospettiva della ripresa della produzione della miniera e del rientro in servizio. Si doleva, inoltre, della congiunta attribuzione di interessi e rivalutazione. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Agrigento ha riformato parzialmente la decisionc appellata, dichiarando, ai sensi dell'art.22, c. 36, della legge n.724/94, che, su quanto riconosciuto a titolo di TFR, è dovuta solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, e ha rigettato nel resto il gravame. fice 3 La società IT ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico complesso motivo. La parte intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la socictà ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle proleggi, della legge reg. n.8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge reg. n.25 del 1993 e al disposto degli artt. e 6 legge reg. n.27 del 1984, nonché degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod.civ.. nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n.25 del 1993, relativa alic situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità productive, trattandosi della sospensione temporanea dell'attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed cra disciplinata invece dalla legge regionale n.8 del 1995. che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purchè non si fossero dimessi dal rapporto, in vista della ripresa dell'attività produttiva della minicra. Sottolineando che la sentenza della Corte costituzionale n. 446 del 1994, le cui argomentazioni sono state richiamate nella sentenza impugnata, non si pronuncia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "fermati" debbano ritenersi "cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto che l'espressione "lavoratori non riammessi nell'attività". contenuta nell'art. 28, comma 3 bis, legge reg. n.28 del 1993 (quale introdotto dall'art.1 legge reg. n.8 del 1995). implica, al contrario, l'attualità del rapporto (con la sola sospensione della prestazione), posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, Fee risulta essere temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "esodati", ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico. presupponente la cessazione del rapporto. D'altra parte, non si tratterebbe, nella specie, di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione "ex lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale coerente con le esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti né dimissioni dei lavoratori. Il ricorso non è fondato. Questa Corte (Cass. 11 febbraio 2000 n.1554, 20 marzo 2000 n.3274, 6 ottobre 2000 n.13312, 16 ottobre 2000 n.13743) ha già esaminato le questioni poste dalla società ricorrente ritenendole infondate ed ha affermato il seguente principio: < Temuto presente che gli artt. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n.27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o a domanda dei rapporti di lavoro e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'estensione. disposta dai commi secondo e terzo dell'art.28 della legge reg. I settembre 1993 m.25. degli stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità. l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità "una tantum" invece che per le misure economiche di accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società IT (a partecipazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero int conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve Fil 5 ritenersi che l'ari della legge reg. 10 gennaio 1995 m.
8. prevedendo l'applicazione anche al dipendenti della medesima società talkati Hon riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini" dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge reg. n.25 del 1993 (comma terzo-his aggiunto all'art.28 dal cit. art. 1 legge reg n8/1995), sottintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del resto è confermato sul piano logico da alire disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui siano state riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato (art.28, terzo comma, legge reg. n.25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro >> Il principio è stato poi ribadito con le sentenze n.17 del 2 gennaio 2002 e n.6753 del 10 maggio 2002, nelle quali, in risposta ad ulteriori rilievi svolti dalla difesa della società ricorrente, si è precisato che il riferimento ai dipendenti "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo", contenuto nell'art. 28, comma 3 bis, legge reg. n.25/1993, esprime solamente la volontà legislativa di limitare l'accesso ai benefici ivi previsti ai lavoratori in possesso del requisito suddetto, ma non vale affatto a connotare le caratteristiche strutturali dei benefic: stessi. per la cui identificazione occorre riferirsi -comic risulta inequivocamente dal rinvio operato dall'art. I della legge n.8 dc! 1995 all'art.28 della legge n.25/1993, il quale a sua volta (con analogo rinvio) richiama gli art. 5 e 6 della legge n.27 del 1984 al contenuto di queste ultime - disposizioni, dalle quali emerge, ahrettanto inequivocamente, che la loro attribuzione è subordinata alla intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro. Fee A questo principio il Collegio reputa di doversi conformare per la persuasività delle ragioni che lo sostengono e per l'assenza, nelle difesc della società ricorrente, di argomenti diversi da quelli già confutati nelle pronunce sopra citate ed idonei ad indurre ad una modificazione dell'orientamento già espresso;
sicchè il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente IT s.p.a. al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Cone rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in euro. 13,00 oltre ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari. Cosi deciso, in Roma, il 13 dicembre 2002 Florists finaliello [ Presidente [] Cons, estensore Jums. RegЛиши SANTE DA MANOST POLLO, DI IL CANCELLIERE Depositato in Cancelloria oggi a MAR 2003 CANCELLIERE SHRA, TASSA ART. 10 N. ***